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Ordinanza

Ordinanza n. 2721/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202600760

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Trapani n. 362/2025 del 26 marzo 2025

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Trapani n. 362/2025. Il TAR ha rilevato che non è stata depositata adeguata prova della notifica della sentenza presso la sede reale dell’amministrazione; tale documentazione è necessaria per verificare il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo azionato.

La decisione

Il TAR non ha deciso la domanda di ottemperanza e ha disposto un incombente istruttorio: la ricorrente deve depositare, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, la documentazione comprovante la notifica della sentenza presso la sede reale dell’amministrazione, in formato eml, così da consentirne la lettura e la verifica. Il Collegio ha avvertito che, ai sensi dell’art. 64 c.p.a., potrà trarre argomenti di prova dalla mancata ottemperanza all’incombente. L’ulteriore trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 18 dicembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Rilevato che non risulta depositata adeguata prova della notifica della ottemperanda sentenza presso la sede reale dell’amministrazione, indispensabile per verificare il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996 per la proposizione del giudizio di ottemperanza, decorrente, appunto, dalla notifica del titolo azionato;

    Nel giudizio di ottemperanza il termine dilatorio di 120 giorni decorre dalla notifica del titolo azionato; occorre quindi documentare la notifica presso la sede reale dell’amministrazione per consentire al giudice di verificare il rispetto del termine.

  • art. 64 c.p.a.

    Ritenuto di dover avvertire che, sulla base di quanto disposto dall’art. 64 cod. proc. amm., il Collegio potrà trarre argomenti di prova dalla mancata ottemperanza, da parte della ricorrente, al predetto incombente istruttorio.

    La mancata produzione della documentazione richiesta nell’ambito dell’incombente istruttorio può essere valutata dal Collegio come argomento di prova.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 decorre dalla notifica del titolo azionato; la prova della notifica presso la sede reale dell’amministrazione è necessaria per verificarne il rispetto.
  • La mancata ottemperanza a un incombente istruttorio può consentire al giudice, ai sensi dell’art. 64 c.p.a., di trarre argomenti di prova.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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