Cassazione Civile, Ordinanza n. 21959/2026 del 26/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
Una società correntista aveva agito in giudizio contro la banca chiedendo la rideterminazione del saldo di un conto corrente acceso nel 1995 e chiuso nel 2004, nonché la ripetizione di quanto indebitamente addebitato. La domanda si fondava sull'applicazione di interessi ultralegali non pattuiti, spese e commissioni non dovute, tassi debitori superiori alla soglia usuraria e capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi. Il tribunale, dopo consulenza contabile, aveva accolto la domanda condannando la banca al pagamento di una somma in favore della cliente. In appello la banca aveva dedotto, tra l'altro, incompletezza della documentazione prodotta e violazione dell'onere probatorio, illegittima espunzione di interessi, commissione di massimo scoperto e spese contrattualmente pattuite, nonché violazione della disciplina antiusura. La corte territoriale aveva rigettato l'appello, ritenendo, da un lato, che la mancanza di alcuni estratti conto imponesse di decidere nei limiti di quanto provato; dall'altro, che la commissione di massimo scoperto, dichiarata nulla in primo grado per indeterminatezza, dovesse essere considerata come costo sine causa da includere nel TAEG ai fini della verifica dell'usura. La banca ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, censurando la sentenza per violazione dell'art. 2-bis d.l. 185/2008, dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1418 c.c., sostenendo che dalla nullità della clausola non poteva derivare una diversa qualificazione della CMS come costo da computare nel tasso effettivo globale; ha inoltre contestato il calcolo del tasso soglia.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della banca. Ha affermato che, per i contratti bancari stipulati prima dell'1 gennaio 2010, la commissione di massimo scoperto non può essere inserita automaticamente nel TAEG/TEG ai fini della verifica dell'usura, perché l'art. 2-bis d.l. 185/2008 ha portata innovativa e non interpretativa. Ha quindi ritenuto erronea la decisione della corte d'appello nella parte in cui aveva conteggiato la CMS nel TAEG per il rapporto di conto corrente del 1995-2004. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
è stato il parametro processuale del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 2-bis d.l. n. 185/2008 conv. in L. n. 2/2009
ha natura innovativa e non interpretativa; si applica ai rapporti successivi alla sua entrata in vigore e non consente di includere automaticamente la CMS nel TAEG per i contratti anteriori al 1 gennaio 2010.
art. 644 c.p.
la disciplina dell'usura va applicata secondo i criteri vigenti per il periodo di riferimento del rapporto, senza estendere retroattivamente la regola introdotta dall'art. 2-bis.
art. 2, comma 4, L. n. 108/1996
richiamato in collegamento con il meccanismo di rilevazione del tasso effettivo globale medio e con la verifica del superamento della soglia usuraria.
art. 1418 c.c.
la nullità della clausola non giustifica una sua diversa qualificazione funzionale ai fini del calcolo dell'usura; dalla nullità derivano gli ordinari effetti della nullità, non l'ulteriore inserimento del costo nel TAEG.
art. 1815 c.c.
richiamato nel testo dell'art. 2-bis come norma collegata alle conseguenze dell'usura nei rapporti bancari.
art. 2 e 3 L. n. 108/1996
richiamati come norme che disciplinano la rilevazione del tasso soglia e la verifica dell'usura.
art. 384 c.p.c.
richiamato in via analogica per affermare che la Corte può accogliere il ricorso per una ragione giuridica diversa da quella prospettata, purché fondata sui fatti già accertati e senza introdurre nuove questioni di fatto.
Massime di principio
- Nei contratti bancari stipulati prima dell'1 gennaio 2010, la commissione di massimo scoperto non può essere sommata automaticamente agli interessi nel calcolo del TAEG/TEG ai fini della verifica del superamento della soglia usuraria; occorre applicare il regime normativo e giurisprudenziale proprio del periodo considerato.
- La dichiarazione di nullità di una clausola contrattuale per indeterminatezza non consente di rielaborarne ex post la funzione economica per trasformarla in un costo diverso da quello pattuito; dalla nullità derivano soltanto gli effetti propri della nullità stessa.
- In sede di legittimità, la Corte può accogliere la censura per una diversa ragione giuridica rispetto a quella indicata dalla parte, se la soluzione discende dai fatti già accertati e non richiede nuove indagini istruttorie né altera il thema decidendum.
- Per la verifica dell'usura nei rapporti bancari anteriori alla disciplina del 2010, la CMS va valutata secondo il regime specifico allora applicabile e non mediante inclusione automatica nel tasso effettivo globale medio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 26 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 21802/2026 del 26/06/2026
- ordinanza_civile · 26 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 21803/2026 del 26/06/2026
- ordinanza_civile · 26 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 21804/2026 del 26/06/2026
- ordinanza_civile · 26 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 21805/2026 del 26/06/2026
- ordinanza_civile · 26 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 21806/2026 del 26/06/2026
- ordinanza_civile · 26 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 21807/2026 del 26/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →