Sentenza del 16/11/2020 n. 3547 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione - Notificazioni- Respinto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato respinto. La corte ha affermato che, in assenza di notifica della cartella di pagamento, il termine decadenziale di sessanta giorni per impugnare inizia a decorrere dal momento in cui il destinatario ha effettiva conoscenza dell'atto che enuncia la pretesa (nel caso di specie l'estratto di ruolo). La decisione si conforma ai precedenti Cass. 1358/2017 e 19704/2015.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorso riguarda la mancata notifica delle cartelle di pagamento. La questione centrale è se, in caso di inesistente o inefficace notifica della cartella, il termine decadenziale di 60 giorni per proporre impugnazione decorra dalla data di notifica (assente) oppure dalla conoscenza effettiva dell'atto enunciativo della pretesa fiscale. Nel caso concreto si è ritenuto che il contribuente abbia avuto conoscenza dell'atto tramite l'estratto di ruolo.
Norme richiamate
Cass. 1358/2017
Giurisprudenza che conferma il principio secondo cui, in mancanza di notifica della cartella, il termine per impugnare decorre dalla effettiva conoscenza dell'atto enunciativo della pretesa.
Cass. 19704/2015
Decisione di riferimento che conferma la nozione di decorrenza del termine decadenziale dalla conoscenza dell'estratto di ruolo o di altro atto idoneo ad informare il contribuente della pretesa.
Massime di principio
- Se la cartella di pagamento non è stata validamente notificata, il termine di 60 giorni per proporre impugnazione non decorre automaticamente dalla data di emissione della cartella, ma dalla data in cui il contribuente ha effettiva conoscenza dell'atto che formalizza la pretesa (es. estratto di ruolo).
- L'estratto di ruolo è considerato un atto idoneo a far decorrere il termine quando costituisce prova della conoscenza effettiva della pretesa da parte del contribuente.
- Spetta al contribuente documentare la data di prima conoscenza dell'atto (se vuole far valere che il termine non è ancora corso) oppure all'ente dimostrare l'avvenuta notifica; la prova della conoscenza o della notifica è quindi rilevante per la decisione sulla decadenza.
- In casi analoghi è opportuno che il contribuente conservi e produca ogni elemento che attesti la prima conoscenza (comunicazioni ricevute, iscrizioni a ruolo, notifiche di terzi, ecc.) e proponga impugnazione tempestivamente entro 60 giorni dalla detta conoscenza.
- La giurisprudenza consolidata consente di contestare la legittimità della riscossione anche quando la notifica è viziata, ma la valutazione sarà fatta in funzione della prova della conoscenza e dei termini decadenziali applicabili.
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