Regolamento (UE) 2025/2180
Regolamento delegato (UE) 2025/2180 della Commissione, del 12 settembre 2025, che integra il regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni per la registrazione dei verificatori esterni, i criteri per valutare la gestione sana e prudente dei verificatori esterni, l’adeguatezza delle conoscenze, dell’esperienza e della formazione dei dipendenti dei verificatori esterni e le condizioni alle quali i verificatori esterni possono esternalizzare le loro attività di valutazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato completa il regolamento (UE) 2023/2631 stabilendo criteri uniformi per la valutazione, da parte dell’ESMA, dei requisiti dei verificatori esterni che intendono registrarsi o restare registrati. Disciplina in modo dettagliato buona reputazione, competenze e adeguatezza del personale, gestione sana e prudente, conflitti di interessi ed esternalizzazione delle attività di valutazione. Prevede inoltre regole su accesso, conservazione e trattamento dei dati personali e impone verifiche periodiche almeno ogni 24 mesi su vari profili di idoneità e compliance.
Norme tecniche di regolamentazione sui requisiti per la registrazione dei verificatori esterni ai fini del regolamento (UE) 2023/2631 e sui criteri di governance, personale, conflitti di interessi ed esternalizzazione delle attività di valutazione.
Ambito di applicazione
Si applica ai verificatori esterni richiedenti la registrazione e ai verificatori esterni già registrati ai sensi del regolamento (UE) 2023/2631, nonché all’ESMA nell’ambito della valutazione della registrazione iniziale e della vigilanza continuativa. Riguarda in particolare l’alta dirigenza, i membri del consiglio di amministrazione, gli analisti, i dipendenti e le altre persone direttamente coinvolte nelle attività di valutazione, oltre ai prestatori di servizi terzi cui siano esternalizzate attività di valutazione. Il regolamento è applicabile in tutti gli Stati membri e nel SEE; contiene anche disposizioni specifiche in materia di protezione dei dati personali e di conservazione dei dati, con un limite massimo di cinque anni per talune informazioni sulla reputazione.
Regolamento delegato (UE) 2025/2180: criteri tecnici per la registrazione e la vigilanza dei verificatori esterni
Il regolamento delegato integra il regolamento (UE) 2023/2631 sulle obbligazioni verdi europee e sull’informativa volontaria per obbligazioni commercializzate come ecosostenibili o legate alla sostenibilità. La finalità è uniformare i criteri tecnici che l’ESMA deve applicare per valutare l’idoneità dei verificatori esterni, sia nella fase di registrazione iniziale sia nel corso della vigilanza continuativa.
Ambito e finalità
Il testo raggruppa in un unico atto le norme tecniche di regolamentazione relative a:
- registrazione dei verificatori esterni;
- valutazione della gestione sana e prudente;
- verifica di reputazione, competenze e risorse umane;
- gestione dei conflitti di interessi;
- esternalizzazione delle attività di valutazione.
Nei considerando la Commissione evidenzia l’esigenza di assicurare affidabilità, indipendenza, continuità delle verifiche esterne e corretta supervisione da parte dell’ESMA, con attenzione anche alla protezione dei dati personali.
Buona reputazione dell’alta dirigenza e del consiglio di amministrazione
L’articolo 1 stabilisce che la reputazione è considerata sufficientemente buona quando le attività pregresse degli interessati dimostrano onestà e integrità. La valutazione deve prendere in esame elementi quali:
- assenza di condanne per riciclaggio, finanziamento del terrorismo, frode, appropriazione indebita o reati connessi ai servizi finanziari o alla gestione di dati;
- autodichiarazioni relative a condanne penali, sanzioni disciplinari, condanne civili, revoche di autorizzazioni o registrazioni, rifiuti di autorizzazione e valutazioni negative di professionalità e onorabilità;
- partecipazione a imprese sanzionate, insolventi o poste in liquidazione/amministrazione controllata;
- sanzioni professionali, rimozione da incarichi dirigenziali o amministrativi e altri rapporti o circostanze idonei a incidere sugli interessi del verificatore o sull’integrità della sua attività.
Sono previste cautele rigorose sulla circolazione delle informazioni: accesso limitato ai soli soggetti autorizzati, conservazione separata rispetto alle altre informazioni, tracciamento degli accessi e cancellazione dei dati relativi a candidati non nominati. I dati personali sulla reputazione non possono essere conservati oltre cinque anni dalla cessazione delle funzioni o dalla revoca della registrazione.
Competenze, qualifiche ed esperienza degli organi apicali
L’articolo 2 richiede che alta dirigenza e membri del consiglio di amministrazione dispongano di competenze, qualifiche ed esperienza adeguate alla natura e alla portata delle verifiche esterne e ai compiti previsti dal regolamento (UE) 2023/2631. La verifica si fonda su:
- curriculum vitae aggiornati;
- istruzione, certificazioni e formazione;
- carriera professionale e durata delle funzioni svolte;
- pertinenza delle conoscenze in ambito finanziario o sostenibile;
- esperienza in assurance, controllo qualità, verifiche pre-emissione e post-emissione, impact reporting e second party opinions;
- competenze collettive e profilo complessivo dell’organo di vertice.
Dimensione del personale e adeguatezza delle competenze operative
L’articolo 3 richiede che il numero di analisti, dipendenti e altre persone direttamente coinvolte nelle attività di valutazione sia sufficiente rispetto all’attività svolta. L’ESMA considera:
- numero complessivo del personale interessato;
- anzianità e mansioni;
- natura permanente o temporanea dei contratti;
- giustificazione fornita dal verificatore esterno sulla sufficienza delle risorse;
- numero e durata delle verifiche esterne previste nei 24 mesi successivi.
L’articolo 4 disciplina invece il livello qualitativo delle risorse umane operative. Le conoscenze, l’esperienza e la formazione devono essere adeguate ai compiti del verificatore esterno e sono valutate in base a:
- attività che il personale dovrà svolgere nei 24 mesi successivi;
- percorso professionale precedente;
- esperienza in assurance, quality control, verifiche pre e post emissione, impact reporting e second party opinions;
- istruzione, certificazioni e qualifiche;
- ulteriori risultati professionali e accademici;
- piano di formazione e sviluppo;
- eventuale impiego di automazione e tecnologia.
Il verificatore esterno deve considerare tali elementi anche per il personale messo a disposizione o sotto il proprio controllo ai fini dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2631.
Gestione sana e prudente, governance e controllo interno
L’articolo 5 elenca i criteri che devono risultare soddisfatti nella valutazione della gestione sana e prudente. In sintesi, il verificatore esterno deve disporre di:
- assetto di governance che definisca organizzazione, finalità, ambito e funzionamento degli organi, con linee di riporto e responsabilità chiare;
- quadro di controllo interno;
- disposizioni organizzative idonee a garantire continuità e regolarità delle attività, riservatezza, sicurezza delle registrazioni, solidità amministrativa e contabile e adeguati sistemi informativi;
- tutela dell’anonimato dei segnalanti e divieto di ritorsioni;
- regole coerenti su parti correlate, conti personali dei dipendenti, attività esterne, regali e ospitalità;
- indipendenza del personale con remunerazione variabile;
- approvazione, da parte del consiglio di amministrazione, delle politiche e procedure previste dal regolamento.
Il quadro di controllo interno deve essere adattato alla natura, alla dimensione e alla complessità del verificatore esterno, consentire ai responsabili di ottenere le informazioni necessarie e garantire separazione indipendente dalle linee di business. La verifica deve essere svolta prima di iniziare l’attività e poi almeno ogni 24 mesi, o quando emergano deviazioni significative.
Conflitti di interessi
L’articolo 6 impone una politica in materia di conflitti di interessi approvata e presidiata dal consiglio di amministrazione. Il sistema deve comprendere:
- processo di conformità e monitoraggio;
- formazione e sensibilizzazione di alta dirigenza, consiglieri, analisti, dipendenti e altre persone coinvolte, anche prima dell’assunzione;
- inventario dei conflitti effettivi o potenziali e delle misure di mitigazione;
- procedure di individuazione, eliminazione, gestione e comunicazione dei conflitti;
- individuazione dei conflitti da eliminare o da gestire e divulgare in modo trasparente;
- indipendenza del personale operativo.
Anche in questo caso la verifica va eseguita prima di prestare attività di verifica esterna e successivamente almeno ogni 24 mesi, o in presenza di deviazioni significative.
Esternalizzazione delle attività di valutazione
Gli articoli 7, 8, 9 e 10 disciplinano l’affidamento a terzi di attività di valutazione. L’idoneità del prestatore di servizi terzo dipende da competenze nelle materie esternalizzate, disponibilità per tutta la durata dell’incarico e presenza di un quadro di controllo interno. La valutazione considera inoltre modello di business, struttura del gruppo, status regolamentare, qualifiche del personale, politiche e procedure, affidabilità dei dati, controlli interni, uso di automazione e quadro giuridico applicabile.
L’esternalizzazione non deve compromettere il controllo interno del verificatore esterno. A tal fine occorre evitare dipendenze eccessive, predisporre misure di salvaguardia, piani di continuità operativa e test dei backup, protezioni su dati e sistemi, inclusa l’eventuale tecnologia cloud, e garantire la capacità di monitoraggio e supervisione del verificatore. Se il prestatore è autorizzato a sub-esternalizzare, anche le attività subappaltate devono rispettare gli stessi criteri.
L’articolo 9 aggiunge che l’esternalizzazione non può pregiudicare la capacità dell’ESMA di vigilare sulla conformità del verificatore esterno. Sono quindi richiesti:
- documentazione e registri completi;
- indicazione dei soggetti responsabili dell’approvazione e del monitoraggio;
- disponibilità del fornitore a trasmettere tutte le informazioni necessarie;
- per i paesi terzi, procedure specifiche per gestire divergenze normative, strategie di uscita, incidenti di sicurezza, violazioni di riservatezza e problemi di accesso tempestivo alle registrazioni.
L’articolo 10 impone una verifica iniziale prima dell’avvio dell’attività esternalizzata e un riesame almeno ogni 24 mesi, oppure non appena emergano deviazioni significative nella capacità del terzo di operare in modo affidabile e professionale.
Protezione dei dati personali
I considerando richiamano espressamente il principio di minimizzazione dei dati e la necessità di trattare i dati nel rispetto del regolamento (UE) 2018/1725 per l’ESMA e del regolamento (UE) 2016/679 per i soggetti privati richiedenti. Il regolamento limita la raccolta ai dati personali necessari per valutare la capacità e l’idoneità delle persone coinvolte, con attenzione particolare alle informazioni sulla reputazione.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 11 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applichi da tale data. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Buona reputazione dell’alta dirigenza e del consiglio di amministrazione
L’articolo 1 stabilisce quando la reputazione è considerata sufficientemente buona ai fini dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), punto i), del regolamento (UE) 2023/2631: occorre che le precedenti attività dimostrino onestà e integrità. L’ESMA valuta, tra l’altro, assenza di precedenti per reati quali riciclaggio, finanziamento del terrorismo, frode o appropriazione indebita, autodichiarazioni su condanne, sanzioni disciplinari, condanne civili, revoche di autorizzazioni o registrazioni, rifiuti di autorizzazione, valutazioni negative di professionalità e onorabilità, insolvenze societarie, sanzioni professionali e situazioni idonee a incidere sugli interessi o sull’integrità del verificatore. Sono previste regole stringenti su accesso separato, tracciamento degli accessi e non conservazione dei dati relativi ai candidati non nominati; i dati sulla reputazione sono conservati per il tempo necessario e comunque non oltre cinque anni dalla cessazione delle funzioni o dalla revoca della registrazione.
Competenze, qualifiche ed esperienza dell’alta dirigenza e del consiglio di amministrazione
L’articolo 2 richiede che le competenze, le qualifiche professionali e l’esperienza siano adeguate alla natura e alla portata delle verifiche esterne e ai compiti previsti dal regolamento (UE) 2023/2631. La valutazione si basa su curriculum vitae aggiornati, istruzione, certificazioni, formazione, carriera professionale, pertinenza delle conoscenze in materia finanziaria o di sostenibilità, esperienza in attività come assurance, quality control, verifiche pre-emissione e post-emissione, impact reporting e second party opinions, oltre alle competenze collettive dell’organo di vertice.
Numero adeguato di analisti, dipendenti e persone coinvolte nelle valutazioni
L’articolo 3 richiede che il numero di analisti, dipendenti e altre persone direttamente coinvolte sia commisurato alla natura e alla portata delle verifiche esterne. La valutazione considera il numero complessivo, l’anzianità, le mansioni, la durata dei contratti, la natura permanente o temporanea dei rapporti di lavoro e il volume delle verifiche previste nei 24 mesi successivi.
Conoscenze, esperienza e formazione del personale operativo
L’articolo 4 stabilisce che le conoscenze, l’esperienza e la formazione del personale operativo devono essere adeguate ai compiti svolti. L’ESMA valuta attività previste nei 24 mesi successivi, carriera, esperienze in assurance e controlli qualità, percorso formativo, certificazioni, risultati professionali e accademici, piani di formazione e sviluppo e, se del caso, uso di automazione e tecnologia. I verificatori esterni devono tenerne conto anche per il personale messo a disposizione o sotto il loro controllo ai fini dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2631.
Criteri di gestione sana e prudente
L’articolo 5 individua i requisiti minimi di governance e organizzazione: assetto societario con linee di riporto e responsabilità chiare, quadro di controllo interno, continuità operativa, riservatezza e sicurezza delle registrazioni, procedure amministrative e contabili solide, tutela dell’anonimato degli informatori e divieto di ritorsioni, revisione coerente di operazioni con parti correlate e conti personali, attività esterne e omaggi/ospitalità, indipendenza del personale con remunerazione variabile e approvazione da parte del consiglio di amministrazione delle politiche e procedure previste. La verifica va svolta prima dell’avvio dell’attività e poi almeno ogni 24 mesi, o al verificarsi di deviazioni significative.
Gestione dei conflitti di interessi
L’articolo 6 richiede una politica in materia di conflitti di interessi, un processo di conformità e vigilanza del consiglio di amministrazione, formazione e sensibilizzazione del personale anche prima dell’assunzione, un inventario dei conflitti effettivi o potenziali e misure di attenuazione, procedure di gestione dei rischi e controlli preventivi e investigativi, individuazione dei conflitti da eliminare o da gestire e divulgare in modo trasparente, nonché indipendenza degli analisti e del personale coinvolto. La verifica va effettuata prima di fornire attività di verifica esterna e successivamente almeno ogni 24 mesi, o in caso di deviazioni significative.
Valutazione dei prestatori di servizi terzi
L’articolo 7 disciplina i criteri per verificare l’abilità e la capacità dei prestatori di servizi terzi: competenze nelle materie esternalizzate, disponibilità per tutta la durata dell’esternalizzazione e presenza di un quadro di controllo interno. La valutazione considera modello di business, struttura del gruppo, eventuale status regolamentato, qualifiche del personale, politiche e procedure, uso di dati accurati e affidabili, controlli e monitoraggio, uso di automazione e tecnologia e disciplina giuridico-regolamentare applicabile.
Esternalizzazione e qualità del controllo interno
L’articolo 8 impone che l’esternalizzazione non comporti una dipendenza eccessiva dal fornitore terzo e non comprometta la qualità del controllo interno. Sono richieste misure di salvaguardia, continuità del servizio con piani di emergenza e test dei backup, sicurezza dei dati e dei sistemi, incluse soluzioni cloud, capacità di monitoraggio e supervisione da parte del verificatore esterno e, se vi è sub-esternalizzazione, applicazione degli stessi criteri alle attività subappaltate.
Esternalizzazione e vigilanza ESMA
L’articolo 9 mira a preservare la capacità dell’ESMA di vigilare sulla conformità del verificatore esterno. Si richiedono documentazione e registri adeguati dei soggetti responsabili dell’approvazione e del monitoraggio dell’esternalizzazione, capacità del fornitore di trasmettere tutte le informazioni necessarie per dimostrare la conformità e, per i fornitori di paesi terzi, procedure specifiche per gestire differenze normative, strategie di uscita, incidenti di sicurezza, violazioni di informazioni riservate e problemi di accesso tempestivo alle registrazioni.
Verifiche periodiche sui criteri di esternalizzazione
L’articolo 10 prevede che la conformità ai criteri di esternalizzazione sia valutata prima dell’inizio dell’attività esternalizzata e poi almeno una volta ogni 24 mesi, o non appena emergano deviazioni significative nella capacità del prestatore di svolgere le attività in modo affidabile e professionale.
Protezione dei dati personali e conservazione
Nei considerando e nell’articolo 1 sono richiamati il principio di minimizzazione dei dati e la necessità di conformità al regolamento (UE) 2018/1725 per l’ESMA e al regolamento (UE) 2016/679 per i soggetti richiedenti. I dati sulla reputazione devono essere conservati solo per il tempo necessario alla valutazione iniziale e alla vigilanza continuativa e comunque non oltre cinque anni dalla cessazione delle funzioni o dalla revoca della registrazione.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 11 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applichi da tale data. È atto obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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