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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28071/2026 del 24/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che le doglianze erano generiche e non specificamente correlate alle argomentazioni della sentenza impugnata. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per tentato furto pluriaggravato. L'unico motivo dedotto denunciava un vizio di motivazione sia in relazione alla mancata declaratoria di cause di non punibilità, sia in relazione alla determinazione della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché formulato in modo estremamente generico e privo dell'indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto posti a sostegno delle richieste.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    Richiamato solo indirettamente per qualificare il fatto come tentato furto.

  • art. 624 c.p.

    Richiamato solo indirettamente per qualificare il fatto come furto.

  • art. 625 c.p.

    Richiamato solo indirettamente per la natura pluriaggravata del tentato furto.

  • art. 581 c.p.p.

    Richiamato implicitamente nel tema della specificità dei motivi di impugnazione, come parametro di controllo dell'ammissibilità del ricorso.

  • art. 591 c.p.p.

    La Corte ha applicato il criterio di inammissibilità per difetto di specificità dei motivi.

  • art. 616 c.p.p.

    Usato per la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi si risolvono in censure generiche, apodittiche o meramente assertive, senza l'esplicita enunciazione delle ragioni di diritto e dei dati fattuali che contraddicono la decisione impugnata.
  • L'onere di specificità del motivo di ricorso è proporzionato al grado di specificità della motivazione della sentenza impugnata: più la decisione è analitica, più il ricorrente deve confrontarsi puntualmente con essa.
  • Non è sufficiente lamentare in modo generico la mancata applicazione di cause di non punibilità o l'erronea determinazione della pena; occorre indicare con precisione quali passaggi motivazionali siano erronei e per quali ragioni.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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