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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20419/2025 del 03/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione è fondata sulla manifesta infondatezza dei motivi, poiché la motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta sufficiente sia in punto di bilanciamento delle circostanze e recidiva, sia in punto di aumento per continuazione.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello, deducendo due censure: primo, vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti, per la mancata esclusione della recidiva e per l'eccessività del trattamento sanzionatorio; secondo, mera apparenza della motivazione sull'aumento di pena applicato per la continuazione, ritenuto non adeguatamente giustificato. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati, osservando che la Corte territoriale aveva valorizzato la pluralità di precedenti penali per reati contro il patrimonio, la crescente pericolosità e la dichiarazione di delinquente abituale, elementi idonei a giustificare il giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche e aggravanti, il mancato esonero dalla recidiva e la misura della pena. Quanto alla continuazione, l'aumento di un anno su una pena base di sei anni è stato ritenuto conforme al parametro normativo richiamato dalla sentenza impugnata, anche perché inferiore al minimo indicato dalla norma richiamata dal giudice di merito.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito

    Ai fini della motivazione sulla pena è sufficiente richiamare i criteri legali di commisurazione e utilizzare formule sintetiche, salvo che la pena si discosti in modo rilevante dal medio edittale.

  • art. 81, comma 2, c.p.

    aumento di pena per la continuazione

    L'aumento di pena per il reato continuato è stato ritenuto motivato e non apparente, essendo stato applicato in misura inferiore al parametro minimo richiamato dal giudice di merito.

  • art. 81, comma 4, c.p.

    prescrizione di cui al comma 4 dell'art. 81 cit.

    In presenza di recidiva riconosciuta, il giudice ha correttamente richiamato il criterio di aumento previsto dalla norma per la continuazione.

  • art. 99, comma 4, c.p.

    recidiva di cui all'art. 99 comma 4 cod. pen.

    La recidiva reiterata è stata valorizzata quale elemento ostativo alla rivalutazione favorevole del trattamento sanzionatorio.

Massime di principio

  • La motivazione sulla dosimetria della pena è sufficiente quando il giudice di merito dia conto dell'utilizzo dei criteri di cui all'art. 133 c.p., anche con espressioni sintetiche, mentre una motivazione più analitica è richiesta solo se la pena si colloca in modo sensibilmente superiore al medio edittale.
  • La presenza di una pluralità di precedenti penali, specie per reati omogenei o sintomatici di crescente pericolosità, può giustificare il giudizio sfavorevole sulla recidiva, il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche e un trattamento sanzionatorio non prossimo al minimo.
  • L'aumento di pena per continuazione non è censurabile per mera apparenza motivazionale quando sia coerente con il richiamo al parametro normativo applicabile e risulti contenuto entro limiti non eccedenti quelli fissati dalla legge o dalla giurisprudenza richiamata dal giudice di merito.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi si risolvono in contestazioni generiche o manifestamente infondate contro valutazioni discrezionali del giudice di merito, specie in materia di bilanciamento delle circostanze e commisurazione della pena.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiRecidivaContinuazione

Testo integrale

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