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Provvedimento

Provvedimento del 24/04/2014

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento definisce soggetti obbligati, dati da comunicare, modalità tecniche e termini per la trasmissione annuale all’Agenzia delle entrate dei trasferimenti da o verso l’estero di mezzi di pagamento pari o superiori a 15.000 euro. La disciplina si applica alle operazioni dal 2014 e sostituisce il precedente regime, mantenendo per il 2013 le vecchie modalità.

Comunicazione annuale dei trasferimenti da o verso l’estero tramite intermediari finanziari

Comunicazione dei trasferimenti da o verso l’estero tramite intermediari finanziari

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate disciplina le modalità e i termini di comunicazione all’Agenzia dei trasferimenti, anche tramite movimentazione di conti, da o verso l’estero di mezzi di pagamento. La disciplina attua l’articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, come modificato dalla legge 6 agosto 2013, n. 97, e si coordina con gli obblighi antiriciclaggio del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

Soggetti obbligati

Sono tenuti alla comunicazione gli intermediari finanziari indicati nell’articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 231 del 2007. Il provvedimento li individua come i soggetti che intervengono nei trasferimenti da o verso l’estero, anche attraverso movimentazione di conti.

Ambito oggettivo della comunicazione

Sono comunicati i dati analitici dei trasferimenti da o verso l’estero, limitatamente alle operazioni oggetto di registrazione ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 231 del 2007.

Rientrano nella comunicazione le operazioni:

  • di importo pari o superiore a euro 15.000;
  • effettuate con i mezzi di pagamento indicati nell’articolo 1, comma 2, lettera i), del decreto legislativo n. 231 del 2007;
  • eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell’articolo 5 del TUIR.

La comunicazione comprende sia l’operazione unica sia più operazioni tra loro collegate che realizzano un’operazione frazionata.

Dati da trasmettere

Gli elementi informativi da comunicare sono:

  • data, causale, importo e tipologia dell’operazione;
  • eventuale rapporto continuativo movimentato, oppure, per operazioni fuori conto, l’eventuale presenza di contante reale;
  • dati identificativi, compreso l’eventuale stato estero di residenza anagrafica, dei soggetti che dispongono l’ordine di pagamento;
  • dati identificativi dei destinatari dell’ordine di accreditamento, compreso l’eventuale stato estero di provenienza dei fondi, se presente;
  • se presenti nelle tipologie di operazione individuate dalle causali, dati identificativi dell’intermediario finanziario e degli altri soggetti esercenti attività finanziaria esteri, compreso lo stato estero di provenienza dei fondi.

Le causali da utilizzare sono quelle analiticamente indicate nell’allegato n. 1.

Causali delle operazioni

L’allegato 1 elenca le causali da usare nella comunicazione per alcune tipologie di operazione, in particolare:

  • bonifici da e per l’estero: causale AA;
  • accredito o incasso per utilizzo di credito documentario da estero: causale 72;
  • addebito o pagamento per utilizzo credito documentario su estero: causale 44;
  • pagamento rimesse documentate da e per l’estero: causale BQ;
  • incasso rimesse documentate da o per l’estero: causale BP.

Modalità di comunicazione

I dati devono essere trasmessi utilizzando la nuova infrastruttura SID, secondo le modalità previste dai punti 5 e 6 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 25 marzo 2013, prot. n. 37561.

Nella predisposizione del file devono essere rispettate le prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali riportate nell’allegato 2.

Il tracciato record da utilizzare sarà pubblicato entro il 31 dicembre 2014 sul sito internet dell’Agenzia delle entrate; entro il 31 marzo 2015 sarà reso disponibile anche il software di comunicazione.

Termini di comunicazione

Il provvedimento riguarda le operazioni poste in essere a partire dall’anno 2014.

La comunicazione è annuale e deve essere trasmessa entro il termine di presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta relativa al medesimo anno di riferimento.

Per le operazioni relative all’anno 2013 continuano ad applicarsi i termini e le modalità del provvedimento del 28 luglio 2003.

Ricevute, scarti e controlli

L’Agenzia delle entrate certifica l’avvenuta presentazione della comunicazione oppure comunica la mancata accettazione secondo le modalità previste dal punto 7 del provvedimento del 25 marzo 2013, prot. n. 37561.

In caso di esito positivo, la ricevuta indica:

  • l’identificativo del file attribuito dall’utente;
  • il protocollo attribuito al file.

In caso di scarto, la ricevuta indica anche il motivo della mancata accettazione; le cause richiamate comprendono irregolarità nelle regole di trasporto, nella nomenclatura del file, nella struttura dei dati o incongruenze tra i dati comunicati.

Salvo cause di forza maggiore, la ricevuta è resa disponibile entro cinque giorni lavorativi dalla protocollazione del file.

Se emergono incongruenze tra i dati comunicati e quelli presenti in Anagrafe tributaria, l’Agenzia invia una comunicazione telematica con l’elenco delle anomalie. Qualora sia necessario trasmettere nuovamente il file, l’invio deve avvenire entro due mesi dalla ricezione di tale comunicazione.

Trattamento e conservazione dei dati

I dati pervenuti all’Anagrafe tributaria sono raccolti e ordinati nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti e archiviati in apposita sezione dell’Anagrafe tributaria.

Il trattamento avviene secondo il principio di necessità. I dati sono conservati fino al termine di decadenza per l’accertamento e fino al termine per la contestazione delle violazioni di cui all’articolo 4 del decreto-legge n. 167 del 1990, comprese le ipotesi di raddoppio dei termini previste dalla legge. In ogni caso, la conservazione non oltrepassa il 31 dicembre del decimo anno successivo al termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo cui si riferiscono i dati; allo scadere, i dati sono cancellati automaticamente.

Regime transitorio e sostituzione della precedente disciplina

Il provvedimento sostituisce integralmente il provvedimento del 28 luglio 2003 in materia di comunicazione dei dati all’anagrafe tributaria da parte degli intermediari per trasferimenti da e per l’estero di denaro, titoli e valori e per le operazioni oggetto di regolarizzazione di attività detenute all’estero.

Restano tuttavia salvi gli effetti di tale precedente provvedimento per le comunicazioni relative all’anno 2013, che devono essere effettuate con il relativo tracciato record.

Prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali

L’allegato 2 contiene le misure organizzative e tecniche che gli operatori finanziari devono adottare per la sicurezza del trattamento, tra cui:

  • selezione di soggetti con elevati requisiti di affidabilità e competenza per estrazione e invio dei file;
  • adozione di meccanismi di cifratura e sicurezza per proteggere le informazioni e garantirne l’integrità;
  • limitazione dell’accesso al file al numero più ristretto possibile di incaricati;
  • aggiornamento costante di sistema operativo, browser, antivirus e software sulle postazioni client usate per l’invio via PEC;
  • fornitura ai soggetti esterni del file già cifrato, se la trasmissione è affidata a terzi;
  • conservazione del file cifrato sui nodi di interscambio solo per il tempo strettamente necessario e verifica della cancellazione dopo le ricevute;
  • cancellazione delle PEC contenenti dati personali dai server di posta una volta completata la procedura;
  • gestione sicura delle credenziali FTP e comunicazione periodica delle nuove credenziali su canali sicuri;
  • predisposizione di spazi FTP dedicati per la comunicazione integrativa annuale, distinti per operatore in caso di nodi condivisi;
  • designazione preventiva del gestore del nodo di interscambio quale responsabile del trattamento, con idonee istruzioni e vigilanza sui flussi;
  • garanzia di misure di sicurezza analoghe anche quando si usino nodi di interscambio certificati o consorziati esterni.

Riferimenti normativi richiamati

Il provvedimento richiama, tra gli altri:

  • decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  • statuto e regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate;
  • legge 6 agosto 2013, n. 97;
  • decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
  • legge 24 dicembre 2007, n. 244;
  • decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;
  • decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
  • decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167;
  • provvedimenti della Banca d’Italia e dell’Agenzia delle entrate del 2013, 2010 e 2003.

La pubblicazione del provvedimento sul sito dell’Agenzia delle entrate vale come pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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