Cassazione Penale, Sentenza n. 20918/2025 del 05/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (detenzione ai fini di spaccio). L'imputato deduceva: carenza, contraddittorieta e manifesta illogicita' della motivazione, lamentando che la condanna si fondava sulle sole dichiarazioni dell'acquirente Paolo Zippi (con precedenti per stupefacenti) non adeguatamente verificate; mancati accertamenti su cosa fosse stato ceduto, sulla provenienza della somma sequestrata, e mancata perquisizione di Zippi; contestazioni su elementi probatori rinvenuti in casa (assenza di oggetti da taglio, mancati accertamenti sulle tracce del coltello, bilancino trovato su pianerottolo avvolto nello zerbino di altro appartamento e privo di tracce di stupefacente); critica alla qualificazione del denaro sequestrato (360 euro) come profitto del reato e alla lettura degli scontrini/registri; richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. (esclusione della punibilita per particolare tenuita del fatto) per ritenuta assenza di offensivita', censura sulla quantificazione della pena e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, nonche' contestazione della recidiva specifica e della confisca del denaro.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato, confermando la motivazione dei giudici di merito. Ha ritenuto non ammessa la riesamina dei fatti in questa sede e ha ritenuto corretta e non manifestamente illogica la valutazione della Corte d'appello, che aveva ritenuto attendibile la deposizione di Zippi e l'aveva corroborata dalle risultanze degli operanti (osservazione della cessione, sequestro di stupefacente addosso a Zippi, ingresso ritardato in casa del Martelli con rinvenimento di coltello con residuo compatibile con hashish, bilancino di precisione e 360 euro nella tasca del ricorrente). La Corte ha ritenuto non applicabile l'art. 131-bis cod. pen. alla luce del quantitativo complessivo, della natura mista delle sostanze, del confezionamento in dosi, dell'armamentario sequestrato, della fuga del reo e dell'ostruzionismo agli operanti. Ha inoltre confermato il diniego delle attenuanti generiche e la qualificazione della recidiva specifica, valutando la condotta come prosecuzione di un percorso delinquenziale e indice di pericolosita'. Ha confermato la confisca dei 360 euro ritenendo adeguatamente motivato il nesso tra somma e reato, sulla base delle osservazioni degli operanti e della quantificazione fornita dallo stesso Zippi. Il ricorrente e' stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., e il ricorso e' stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma applicata per la condanna per detenzione ai fini di spaccio; i giudici hanno ritenuto sussistente l'elemento della cessione a terzo con i relativi indizi e riscontri
art. 131-bis cod. pen.
La Corte ha escluso la particolare tenuita del fatto in presenza di quantitativi complessivi significanti, natura mista delle sostanze, confezionamento in dosi, strumenti atti al traffico, fuga e ostruzione: pertanto l'istituto non era applicabile
art. 133 cod. pen. e art. 27 Cost.
art. 133 cod. pen.; art. 27 Cost.
Richiamati in relazione al trattamento sanzionatorio e al diniego delle circostanze attenuanti generiche: i giudici hanno motivato il rifiuto sulla base dei precedenti e della valutazione della personalita e pericolosita dell'imputato
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per disporre l'onere delle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
sent. Corte Cost. n. 186/2000
Richiamata in tema di esclusione di colpevolezza nella proposizione del ricorso; la Corte di cassazione ha ritenuto che non sussistessero elementi per ritenere che il ricorso fosse stato proposto in colpa
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non e' sede per una nuova valutazione dei fatti: le censure basate sul rimescolamento della prova o sulla diversa valutazione della attendibilita' delle fonti sono, di regola, inammissibili se non indicano una manifesta illogicita' della motivazione.
- La testimonianza dell'acquirente puo' essere sufficiente alla condanna se e' corroborata da circostanze oggettive e riscontri operativi (osservazione della cessione, sequestro dello stupefacente addosso all'acquirente, rinvenimento di strumenti e denaro correlato).
- Per ottenere l'applicazione dell'art. 131-bis (tenuita' del fatto) e' necessario dimostrare non solo piccoli quantitativi, ma anche l'assenza di modalita' idonee a dimostrare rilevanza offensiva: conteggiare tipo di sostanza, confezionamento, strumenti, condotta del reo e contesto e' determinante.
- La confisca del denaro come profitto del reato puo' essere giustificata da un complesso di indizi (osservazioni, dichiarazioni dell'acquirente, disponibilita' di denaro in banconote di vario taglio e comportamento successivo) anche in assenza di prova diretta contabile; in presenza di alternative spiegazioni occorre che queste siano credibili e tempestivamente documentate.
- Le impugnazioni che mirano esclusivamente a evidenziare contraddizioni o lacune indiziarie senza indicare errori di diritto o manifesta illogicita' della motivazione difficilmente superano il vaglio di ammissibilita in Cassazione.
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