Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20918/2025 del 05/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (detenzione ai fini di spaccio). L'imputato deduceva: carenza, contraddittorieta e manifesta illogicita' della motivazione, lamentando che la condanna si fondava sulle sole dichiarazioni dell'acquirente Paolo Zippi (con precedenti per stupefacenti) non adeguatamente verificate; mancati accertamenti su cosa fosse stato ceduto, sulla provenienza della somma sequestrata, e mancata perquisizione di Zippi; contestazioni su elementi probatori rinvenuti in casa (assenza di oggetti da taglio, mancati accertamenti sulle tracce del coltello, bilancino trovato su pianerottolo avvolto nello zerbino di altro appartamento e privo di tracce di stupefacente); critica alla qualificazione del denaro sequestrato (360 euro) come profitto del reato e alla lettura degli scontrini/registri; richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. (esclusione della punibilita per particolare tenuita del fatto) per ritenuta assenza di offensivita', censura sulla quantificazione della pena e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, nonche' contestazione della recidiva specifica e della confisca del denaro.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato, confermando la motivazione dei giudici di merito. Ha ritenuto non ammessa la riesamina dei fatti in questa sede e ha ritenuto corretta e non manifestamente illogica la valutazione della Corte d'appello, che aveva ritenuto attendibile la deposizione di Zippi e l'aveva corroborata dalle risultanze degli operanti (osservazione della cessione, sequestro di stupefacente addosso a Zippi, ingresso ritardato in casa del Martelli con rinvenimento di coltello con residuo compatibile con hashish, bilancino di precisione e 360 euro nella tasca del ricorrente). La Corte ha ritenuto non applicabile l'art. 131-bis cod. pen. alla luce del quantitativo complessivo, della natura mista delle sostanze, del confezionamento in dosi, dell'armamentario sequestrato, della fuga del reo e dell'ostruzionismo agli operanti. Ha inoltre confermato il diniego delle attenuanti generiche e la qualificazione della recidiva specifica, valutando la condotta come prosecuzione di un percorso delinquenziale e indice di pericolosita'. Ha confermato la confisca dei 360 euro ritenendo adeguatamente motivato il nesso tra somma e reato, sulla base delle osservazioni degli operanti e della quantificazione fornita dallo stesso Zippi. Il ricorrente e' stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., e il ricorso e' stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma applicata per la condanna per detenzione ai fini di spaccio; i giudici hanno ritenuto sussistente l'elemento della cessione a terzo con i relativi indizi e riscontri

  • art. 131-bis cod. pen.

    La Corte ha escluso la particolare tenuita del fatto in presenza di quantitativi complessivi significanti, natura mista delle sostanze, confezionamento in dosi, strumenti atti al traffico, fuga e ostruzione: pertanto l'istituto non era applicabile

  • art. 133 cod. pen. e art. 27 Cost.

    art. 133 cod. pen.; art. 27 Cost.

    Richiamati in relazione al trattamento sanzionatorio e al diniego delle circostanze attenuanti generiche: i giudici hanno motivato il rifiuto sulla base dei precedenti e della valutazione della personalita e pericolosita dell'imputato

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per disporre l'onere delle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    sent. Corte Cost. n. 186/2000

    Richiamata in tema di esclusione di colpevolezza nella proposizione del ricorso; la Corte di cassazione ha ritenuto che non sussistessero elementi per ritenere che il ricorso fosse stato proposto in colpa

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non e' sede per una nuova valutazione dei fatti: le censure basate sul rimescolamento della prova o sulla diversa valutazione della attendibilita' delle fonti sono, di regola, inammissibili se non indicano una manifesta illogicita' della motivazione.
  • La testimonianza dell'acquirente puo' essere sufficiente alla condanna se e' corroborata da circostanze oggettive e riscontri operativi (osservazione della cessione, sequestro dello stupefacente addosso all'acquirente, rinvenimento di strumenti e denaro correlato).
  • Per ottenere l'applicazione dell'art. 131-bis (tenuita' del fatto) e' necessario dimostrare non solo piccoli quantitativi, ma anche l'assenza di modalita' idonee a dimostrare rilevanza offensiva: conteggiare tipo di sostanza, confezionamento, strumenti, condotta del reo e contesto e' determinante.
  • La confisca del denaro come profitto del reato puo' essere giustificata da un complesso di indizi (osservazioni, dichiarazioni dell'acquirente, disponibilita' di denaro in banconote di vario taglio e comportamento successivo) anche in assenza di prova diretta contabile; in presenza di alternative spiegazioni occorre che queste siano credibili e tempestivamente documentate.
  • Le impugnazioni che mirano esclusivamente a evidenziare contraddizioni o lacune indiziarie senza indicare errori di diritto o manifesta illogicita' della motivazione difficilmente superano il vaglio di ammissibilita in Cassazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.