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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8779/2024 del 28/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente, detenuto per omicidio aggravato (pena 30 anni), impugnava l'ordinanza che aveva riconosciuto 630 giorni di liberazione anticipata per il periodo 29/11/2013-28/11/2020 ma aveva respinto la richiesta di ulteriori 300 giorni relativi ai primi quattro semestri (29/11/2013-28/11/2015) con la motivazione che in quel periodo il detenuto aveva esplicato pena per reato ostativo. Il ricorrente sosteneva che l'art. 4 comma 4 del d.lgs. 146/2013 (che prevedeva un trattamento più favorevole) dovesse applicarsi in quanto norma "sostanziale" e per i principi del divieto di regressione trattamentale e del tempus regit actum.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha confermato il principio ormai consolidato secondo cui la disposizione dell'art. 4 del d.lgs. 146/2013, non recepita dalla legge di conversione n.10/2014, non ha efficacia ultrattiva e quindi non può essere invocata per ottenere maggiori detrazioni di pena ai fini della liberazione anticipata. La Corte ha inoltre ricordato che, in materia di benefici penitenziari, la nozione di tempo rilevante è quella del periodo di espiazione della condotta e che le regole sulla successione delle leggi non rendono applicabili decreti-legge non convertiti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. 146/2013, art. 4, comma 4

    Prevedeva una maggior detrazione ai fini della liberazione anticipata ma, non essendo stata recepita nella legge di conversione, è stata ritenuta priva di efficacia ultrattiva e quindi non applicabile ai periodi pregressi

  • Legge di conversione n. 10 del 21/02/2014

    legge di conversione n.10/2014

    La mancata recezione nell'atto di conversione ha impedito all'istituto previsto dal d.lgs. 146/2013 di produrre effetti; le disposizioni di decreti-legge non convertiti non si estendono automaticamente nel tempo

  • Legge 26/07/1975, n. 354, art. 4-bis

    Elenca i delitti ostativi; la Corte ha ritenuto che per reati ostativi non potessero essere riconosciuti i benefici invocati laddove la norma favorevole non fosse effettivamente vigente

  • Costituzione, art. 25

    Richiamata nella discussione sul principio di irretroattività della legge penale sfavorevole; la Corte ha escluso che il divieto di regressione trattamentale imponga l'applicazione di una disposizione di decreto non convertita per i benefici penitenziari

  • Codice penale, art. 2

    Riguarda la legge penale più favorevole; la Corte ha precisato che, nella materia dei benefici penitenziari, la valutazione del tempo rilevante è connessa al tempo dell'espiazione e non alla data della domanda, e ha confermato l'orientamento che esclude applicazione ultrattiva della norma non convertita

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Base normativa per la condanna alle spese e alla somma a carico del ricorrente per ricorso manifestamente infondato

  • Giurisprudenza Corte di Cassazione (esempi)

    Sez. I n. 34073 del 27.6.2014, Panno; Sez. I n. 1650 del 22.12.2014 (Mollace); Sez. I n. 20064 del 22.02.2022 (Amato)

    Pronunce che hanno già stabilito il principio della non ultrattività delle disposizioni del d.lgs. 146/2013 non recepite nella legge di conversione, e l'inapplicabilità del principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole alla materia della liberazione anticipata in questo contesto

  • Giurisprudenza costituzionale e CEDU

    Corte Cost. ord. n.10 del 1981; Corte Cost. sent. n.376 del 1997; giurisprudenza Corte EDU art.7

    Riferimenti utilizzati per sostenere l'interpretazione secondo cui il principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole non impone l'applicazione della norma non convertita ai fini della liberazione anticipata

Massime di principio

  • Un decreto-legge che introduce benefici penitenziari non produce effetti se non viene recepito dalla legge di conversione: non ha efficacia ultrattiva nei confronti di periodi pregressi
  • In materia di benefici penitenziari, il tempo rilevante per valutare la disciplina applicabile è il tempo dell'espiazione della condotta e non necessariamente il tempo della domanda di beneficio
  • Il principio del divieto di regressione trattamentale e del tempus regit actum non consentono automaticamente l'applicazione di norme contenute in decreti non convertiti; occorre verificare se la norma ha effettiva efficacia nel diritto vigente
  • Prima di proporre ricorsi basati su disposizioni 'apparsa' favorevoli (es. in decreti non convertiti), valutare la consolidata giurisprudenza di legittimità: la Corte di Cassazione ha più volte escluso l'applicabilità di tali disposizioni
  • Ricorsi manifestamente infondati possono comportare condanna alle spese e sanzioni (Cassa delle ammende): valutare il profilo di fondatezza prima di impugnare

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