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Sentenza

Sentenza del 04/05/2016 n. 8854 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

A seguito di una verifica contabile, l'Agenzia delle entrate ha riqualificato l'associazione come soggetto esercente attività commerciale. Ha quindi recuperato a tassazione, per il 2004, ricavi non registrati individuati nelle schede di iscrizione degli utenti, determinando induttivamente IVA, IRPEG e IRAP. L'associazione contestava la legittimità dell'accertamento induttivo, sostenendo che la contabilità fosse regolare, che gli importi indicati nelle schede non fossero necessariamente stati incassati, che fosse comunque detraibile l'IVA sugli acquisti e che l'IVA dovesse essere scorporata dai ricavi accertati.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto legittimo l'accertamento induttivo, poiché la documentazione era lacunosa, mancavano la dichiarazione IVA e numerose fatture, e le schede di iscrizione costituivano documentazione extracontabile idonea a evidenziare ricavi non contabilizzati. La Corte ha escluso la detrazione dell'IVA sugli acquisti non risultante da dichiarazioni periodiche, poiché le irregolarità avevano impedito di verificare con certezza i requisiti sostanziali della detrazione. Ha inoltre escluso lo scorporo dell'IVA dai ricavi, dato che l'associazione non aveva applicato né adempiuto agli obblighi IVA; la buona fede circa la propria natura di associazione dilettantistica è stata ritenuta irrilevante. L'associazione è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 9.000 euro oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lettere a), c) e d)

    Disciplina i presupposti dell'accertamento induttivo delle imposte sui redditi. Nel caso concreto, la presenza di documentazione extracontabile e di una contabilità lacunosa ha giustificato il ricorso a tale metodo.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55, commi 1 e 2

    "se il contribuente non ha presentato la dichiarazione annuale"; la disposizione si applica anche quando non siano state emesse fatture per una parte rilevante delle operazioni

    Consente l'accertamento induttivo IVA in caso di omessa dichiarazione annuale e di mancata fatturazione di una parte rilevante delle operazioni.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19

    Regola la detrazione dell'IVA sugli acquisti. In caso di omessa dichiarazione annuale, la Corte ha ammesso soltanto le imposte detraibili risultanti dalle dichiarazioni mensili o trimestrali, oltre agli eventuali versamenti eseguiti.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6, comma 3

    "le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo"

    La norma rende rilevante l'effettivo pagamento del corrispettivo. Se la documentazione disponibile non consente di stabilire quali somme siano state effettivamente pagate, risulta compromessa la verifica dei requisiti sostanziali della detrazione e dell'imponibile.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 13 e 18

    Riguardano la determinazione della base imponibile e il meccanismo di rivalsa e detrazione IVA. Lo scorporo dell'IVA dai ricavi non è stato riconosciuto perché l'associazione non aveva applicato né documentato l'imposta nelle operazioni effettuate.

  • D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 5, comma 1

    Richiamato in materia di violazioni relative agli obblighi dichiarativi IVA; la mancata osservanza degli obblighi non è stata giustificata dalla pretesa natura dilettantistica dell'associazione.

  • Codice civile, artt. 2709 e seguenti

    Le scritture rilevanti ai fini fiscali comprendono tutti i documenti che registrano quantitativamente o monetariamente gli atti dell'impresa o ne rappresentano la situazione patrimoniale e il risultato economico, inclusa la documentazione extracontabile.

  • Direttiva 77/388/CEE, artt. 18 e 22

    Gli obblighi di contabilità, fatturazione e dichiarazione hanno natura formalmente strumentale al diritto di detrazione, ma la loro violazione può impedire la detrazione quando renda impossibile provare con certezza i requisiti sostanziali.

Massime di principio

  • Un'associazione sportiva formalmente dilettantistica può essere trattata fiscalmente come impresa commerciale se, in concreto, svolge attività con modalità organizzate e remunerative e non dimostra il rispetto dei requisiti e degli adempimenti previsti.
  • L'accertamento induttivo può essere legittimo anche quando esistono alcune scritture contabili, se la contabilità è lacunosa, mancano dichiarazioni o fatture e vengono rinvenuti documenti extracontabili idonei a ricostruire ricavi non registrati.
  • Le schede di iscrizione, i registri degli utenti e altra documentazione interna possono essere utilizzati dall'amministrazione finanziaria come elementi presuntivi o documentali per ricostruire i ricavi, soprattutto quando il contribuente non fornisce contestazioni specifiche sui singoli importi.
  • La detrazione IVA non dipende soltanto dalla natura formale degli adempimenti: in assenza di dichiarazioni, fatture e registrazioni, il contribuente deve comunque poter dimostrare in modo certo i requisiti sostanziali degli acquisti e della loro riferibilità a operazioni imponibili.
  • Lo scorporo dell'IVA dai ricavi accertati presuppone che l'imposta sia stata effettivamente applicata o incorporata nei prezzi. Se il soggetto non ha emesso fatture né adempiuto agli obblighi IVA, l'imposta può essere calcolata sul ricavo lordo senza scorporo.
  • La buona fede o l'erronea convinzione di non essere soggetti agli obblighi IVA non elimina, di regola, gli effetti fiscali della riqualificazione dell'attività e non sostituisce gli adempimenti documentali richiesti dalla legge.

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