Cassazione Civile, Ordinanza n. 12764/2025 del 13/05/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (erede)
La controversia
La controversia nasce dalla successione di un de cuius che aveva disposto per testamento a favore della moglie, mentre due figli avevano agito per la tutela della propria quota di riserva. In primo grado era stata dichiarata inammissibile la domanda di riduzione proposta dalla figlia, ritenendosi che ella avesse preventivamente rinunciato all'azione. La Corte d'appello ha invece ritenuto ammissibile l'azione della figlia, escludendo che la sottoscrizione di una scrittura collegata a un preliminare di vendita stipulato dalla madre con un terzo integrasse rinuncia inequivoca alla tutela di legittima. Inoltre ha affrontato, ai fini della riunione fittizia, la validità di una donazione di terreni effettuata dal de cuius al figlio, dichiarandone la nullità per la presenza su uno dei fondi di un manufatto abusivo; ha escluso, invece, la risoluzione di un contratto di vitalizio alimentare e l'esistenza di ulteriori donazioni indirette, ritenendo non provata la provenienza esclusiva del denaro dal defunto. Infine ha dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale di riduzione proposta dal figlio convenuto, reputandola tardiva. Il ricorrente ha censurato la sentenza d'appello con tre motivi: 1) violazione degli artt. 166 e 167 c.p.c., per avere ritenuto tardiva la sua domanda riconvenzionale di riduzione, assumendo erroneamente come termine la data di un'udienza anticipata relativa a un diverso incidente possessorio e non la prima udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione; 2) violazione degli artt. 934, 1418 e 1419 c.c. e della l. n. 47/1985, sostenendo che la nullità per abusivismo edilizio, se esistente, avrebbe potuto colpire solo il trasferimento del fondo su cui insisteva il manufatto e non l'intera donazione di più appezzamenti; 3) violazione degli artt. 476, 519 e 553 c.c., deducendo che la partecipazione della sorella al preliminare con ricezione di una somma di denaro equivalesse a rinuncia all'azione di riduzione o comunque a convalida della volontà testamentaria. La Corte di cassazione ha respinto il terzo motivo, affermando che la rinuncia all'azione di riduzione è possibile anche tacitamente ma solo se desumibile da un comportamento univoco e incompatibile con la volontà di far valere la lesione della legittima; nel caso concreto la partecipazione al preliminare e l'incasso di una quota del prezzo non bastavano a integrare una rinuncia inequivoca. Ha invece accolto il secondo motivo nei limiti in cui la sentenza d'appello aveva dichiarato nulla l'intera donazione senza verificare se il manufatto abusivo insistesse solo su uno dei due fondi oggetto dell'atto e senza accertare se ricorressero i presupposti per l'estensione della nullità all'intero negozio ai sensi dell'art. 1419 c.c.; la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione per nuovo esame su questo punto. È stato accolto anche il primo motivo: la Corte ha rilevato che la domanda riconvenzionale di riduzione era stata proposta tempestivamente, poiché la prima udienza di comparizione era quella indicata nell'atto di citazione e non l'udienza anticipata fissata per la trattazione di un distinto ricorso possessorio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio, anche per le spese.
La decisione
La Corte ha revocato l'ordine di integrazione del contraddittorio, poi ha rigettato il terzo motivo di ricorso, ha accolto il primo e il secondo motivo nei limiti indicati, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare la tempestività e ammissibilità della domanda riconvenzionale di riduzione del ricorrente e la portata della nullità della donazione del 1995, verificando se l'eventuale abusivismo edilizio incida sull'intero atto o solo su parte di esso e se sussistano i presupposti per la nullità totale ex art. 1419 c.c. Le spese del giudizio di legittimità sono rimesse al giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 590 c.c.
la conferma delle disposizioni testamentarie o la loro volontaria esecuzione non produce effetti convalidativi rispetto alle disposizioni lesive della legittima; l'azione di riduzione resta proponibile salvo rinuncia inequivoca
art. 476 c.c.
richiamato dal ricorrente nel motivo sulla pretesa rinuncia all'azione di riduzione, senza che la Corte ne ricavi una specifica regola ulteriore nel caso concreto
art. 519 c.c.
richiamato nel motivo sulla rinuncia del legittimario; la Corte ribadisce che l'eventuale rinuncia all'azione di riduzione deve essere inequivoca anche se tacita
art. 553 c.c.
norma di riferimento dell'azione di riduzione delle disposizioni lesive della legittima
art. 934 c.c.
il fabbricato abusivo insiste sul terreno e, per accessione, il trasferimento del fondo comporta anche quello del manufatto salvo diversa riserva del venditore
art. 1418 c.c.
richiamato per la nullità del contratto di donazione in presenza di abusivismo edilizio
art. 1419 c.c.
la nullità dell'intero contratto richiede un accertamento circa la sua inscindibilità e la volontà delle parti; in difetto, la nullità può colpire solo la parte affetta dal vizio
l. n. 47/1985
la nullità urbanistica degli atti di trasferimento di immobili abusivi è applicabile anche quando il fabbricato non sia espressamente menzionato ma il terreno ne comporti il trasferimento per accessione
art. 166 c.p.c.
richiamato nel motivo sulla disciplina delle difese del convenuto e sul termine per la costituzione
art. 167 c.p.c.
la domanda riconvenzionale va proposta nei termini riferiti alla prima udienza di comparizione e trattazione indicata nell'atto introduttivo, non a udienze anticipate per altri incidenti
Massime di principio
- La rinuncia del legittimario all'azione di riduzione può essere anche tacita, ma deve risultare da un comportamento univoco e incompatibile con la volontà di far valere la lesione della quota di riserva; la sola partecipazione a un preliminare o la percezione di somme non bastano, di per sé, a integrare rinuncia.
- La conferma o l'esecuzione volontaria delle disposizioni testamentarie non vale a sanare le disposizioni lesive della legittima: per precludere l'azione di riduzione occorre una rinuncia chiara, non presunta.
- In materia di atti traslativi che coinvolgano terreni sui quali insistano manufatti abusivi, la nullità urbanistica può operare anche quando il fabbricato non sia espressamente descritto nell'atto, se il trasferimento del terreno comporta comunque, per accessione, il trasferimento del manufatto.
- La nullità dell'intero negozio non può essere dichiarata automaticamente: quando il vizio colpisce solo una parte dell'oggetto trasferito, occorre verificare se la nullità sia limitata alla porzione viziata o si estenda all'intero atto ai sensi dell'art. 1419 c.c., mediante specifici accertamenti di fatto.
- Ai fini delle preclusioni processuali, il termine per proporre la domanda riconvenzionale va riferito alla prima udienza di comparizione e trattazione del giudizio di cognizione, non a eventuali udienze anticipate fissate per incidenti o subprocedimenti diversi.
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