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Ordinanza

Ordinanza n. 2185/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento - del P.E.I. e del verbale G.L.O. del 20.10.2025 dal quale emerge che al minore sono state assegnate 18 ore settimanali di sostegno a fronte di un orario di frequenza di 32 ore; - nonché il riconoscimento del diritto del minore indicato in epigrafe ad essere assistito da un insegnante di sostegno secondo il rapporto uno/uno per tutta la durata dell’orario scolastico; - di tutti gli atti presupposti e consequenziali comunque connessi.

Giustizia amministrativa202506297

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: P.E.I. e verbale G.L.O. recanti l’assegnazione di 18 ore settimanali di sostegno a fronte di 32 ore di frequenza scolastica

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il giudizio principale è stato promosso dal genitore del minore per ottenere l’annullamento del P.E.I. e del verbale G.L.O. del 20 ottobre 2025, nonché il riconoscimento del diritto all’assistenza di un insegnante di sostegno secondo il rapporto uno a uno per l’intero orario scolastico. La presente ordinanza riguarda l’istanza della dirigente della Direzione generale per il personale scolastico del Ministero dell’Istruzione, volta a contestare la propria nomina quale commissario ad acta disposta nella sentenza semplificata n. 8528 del 30 dicembre 2025 e a ottenere la nomina di un diverso commissario, sul presupposto dell’incompetenza dell’ufficio ministeriale e della spettanza del ruolo all’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania.

La decisione

Il TAR dichiara inammissibile l’istanza della dirigente. La sentenza n. 8528 del 30 dicembre 2025 aveva accolto il ricorso principale e nominato, per l’eventuale mancata ottemperanza entro quindici giorni dalla comunicazione della sentenza, il Direttore pro tempore della Direzione generale per il personale del Ministero dell’Istruzione e del Merito quale commissario ad acta, con facoltà di delega. La dirigente aveva contestato tale nomina per ragioni di incompetenza dell’ufficio e rinunciato all’incarico, chiedendo la designazione di altro commissario. Il Collegio richiama integralmente, quale precedente, l’ordinanza n. 690 del 2 febbraio 2026 e le ulteriori ordinanze di identico contenuto, con le quali la medesima istanza era stata dichiarata inammissibile e comunque confutata nel merito sulla base della disciplina dei rapporti tra giudice amministrativo e commissario ad acta nominato in sentenza. Secondo il TAR, nel caso concreto non sussistono le condizioni per l’attivazione del commissario ad acta. Le spese non sono disciplinate nel dispositivo riportato.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.

    nomina del commissario ad acta

    La sentenza può disporre le misure idonee ad assicurare l’attuazione del giudicato, inclusa la nomina di un commissario ad acta, secondo quanto indicato nella pronuncia.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    oscuramento delle generalità del minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela

    La norma è richiamata quale base per disporre l’oscuramento dei dati identificativi del minore e degli altri interessati.

  • art. 6, paragrafo 1, lett. f), Regolamento (UE) 2016/679

    oscuramento dei dati personali

    La disposizione è richiamata insieme alla normativa nazionale a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento nella riproduzione e diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • L’istanza del soggetto designato quale commissario ad acta, diretta a contestare la nomina e a ottenere la sostituzione con un diverso commissario, è inammissibile quando non ricorrono le condizioni per l’attivazione del commissario e la questione è già stata definita dal giudice con riferimento alla disciplina dei rapporti tra giudice amministrativo e commissario nominato in sentenza.
  • La nomina del commissario ad acta disposta nella sentenza, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a., costituisce una misura attuativa del comando giudiziale e deve essere valutata secondo quanto stabilito nella sentenza stessa e nella disciplina dei rapporti tra giudice e commissario.

Come è indicizzato

MaterieScuolaGiudizio di ottemperanza
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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