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Circolare

Circolare INAIL n. 45 del 25 agosto 1988

Rinnovo della normativa concernente il rapporto libero professionali dei medici ambulatoriali.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare INAIL n. 45/1988 illustra l’estensione ai medici operanti presso i centri medico-legali di alcune norme degli accordi collettivi nazionali, richiamando gli adempimenti operativi per Unità e sanitari. Vengono disciplinati dichiarazioni di incompatibilità, conferimenti di incarichi provvisori e precari, sostituzioni, permessi, assenze, rimborsi spese di accesso, compensi orari, indennità di disponibilità e di bilinguismo, quote di carovita e contributi ENPAM. La circolare chiarisce inoltre decorrenze, modalità di liquidazione, conguagli tramite ruoli meccanografici e casi di cessazione o non spettanza degli emolumenti.

Rinnovo della disciplina dei rapporti libero-professionali dei medici ambulatoriali

Rinnovo della normativa concernente il rapporto libero professionale dei medici ambulatoriali

La circolare INAIL n. 45 del 25 agosto 1988 disciplina l’applicazione, ai medici operanti presso i centri medico-legali dell’Istituto, di alcune norme degli accordi collettivi nazionali per i medici specialisti ambulatoriali, con particolare riferimento al D.P.R. 8 giugno 1987, n. 291. Il documento fornisce istruzioni operative su incarichi, incompatibilità, trattamenti economici, indennità, rimborsi e conguagli.

Ambito di applicazione e fonti richiamate

L’Istituto rileva di non poter recepire integralmente la disciplina degli accordi collettivi nazionali resi esecutivi con D.P.R. 16 ottobre 1984, n. 884 e D.P.R. 8 giugno 1987, n. 291. Viene tuttavia disposta l’estensione ai rapporti libero-professionali con i medici operanti presso i centri medico-legali di alcune norme di tali accordi, anche in conformità agli indirizzi del Ministero della sanità.

La circolare precisa che, per le istruzioni successive, i richiami normativi agli articoli si intendono riferiti al D.P.R. n. 291/1987, salvo diversa indicazione.

Dichiarazioni su incompatibilità e limiti dell’incarico

In relazione alle norme su incompatibilità, limitazione di orario, massimale orario e svolgimento dell’attività in una sola branca e in un solo ambito zonale, ogni Unità deve acquisire da ciascun sanitario una dichiarazione conforme al fac-simile allegato n. 4.

La dichiarazione:

  • deve essere inviata alla Direzione generale – servizio del personale entro 60 giorni dalla circolare;
  • deve avere firma autenticata dal dirigente competente o da altro funzionario incaricato;
  • deve essere richiesta anche al conferimento di nuovi incarichi;
  • deve essere rinnovata annualmente da tutti i sanitari in servizio e trasmessa entro la fine di febbraio.

Nuovi turni, copertura vacanze e incarichi provvisori o precari

Ogni provvedimento per l’attivazione di nuovi turni, l’ampliamento di quelli esistenti o la copertura di turni vacanti deve essere preceduto da specifica autorizzazione della Direzione generale.

In attesa del conferimento dell’incarico definitivo, può essere attribuito un incarico provvisorio secondo l’ordine di graduatoria previsto dall’art. 11:

  • l’Unità provvede nel rispetto delle priorità dell’ottavo comma;
  • deve acquisire la dichiarazione di cui al punto 1.0.0.;
  • deve comunicare immediatamente il conferimento alla Direzione generale;
  • l’incarico provvisorio non può superare tre mesi e cessa comunque con la nomina del titolare.

È inoltre prevista la possibilità di conferire incarichi a titolo precario a sanitari comunque disponibili, purché in possesso dei requisiti previsti dalla norma. In tal caso il nominativo è comunicato alla Direzione generale, che adotta il provvedimento, e l’Unità trasmette anche la dichiarazione sulle incompatibilità.

Trattamento economico degli incarichi temporanei

Allo specialista incaricato in via provvisoria spettano:

  • compenso tabellare iniziale;
  • quote di caro vita;
  • eventuale indennità di rischio;
  • rimborso delle spese di accesso, se spettante.

Gli emolumenti sono corrisposti direttamente dall’Unità interessata. Per l’erogazione delle quote di caro vita il sanitario deve presentare specifica richiesta (allegato n. 5), da conservare agli atti. Per il rimborso delle spese di accesso è necessaria la dichiarazione del competente comitato sulla collocazione nello stesso ambito zonale del comune di residenza e di quello in cui si svolge l’incarico.

Conferimento del primo incarico

Il provvedimento di conferimento del primo incarico deve essere adottato entro 30 giorni dalla comunicazione del nominativo dell’avente diritto da parte del competente comitato. La circolare raccomanda quindi la massima tempestività agli uffici interessati.

Aggiornamento professionale obbligatorio

L’art. 20 prevede l’obbligo di partecipazione ai corsi di aggiornamento professionale programmati annualmente dalla Regione d’intesa con ordini dei medici e sindacati firmatari dell’accordo.

Per l’applicazione pratica:

  • il sanitario comunica preventivamente all’Unità la partecipazione almeno 10 giorni prima del corso;
  • gli attestati di frequenza sono trasmessi tempestivamente alla Direzione generale tramite l’Unità;
  • se il corso coincide con i turni di servizio, spetta un permesso retribuito;
  • se il corso si svolge fuori dall’orario di incarico, spetta il compenso orario previsto dall’art. 33 maggiorato degli incrementi periodici di anzianità.

Permessi, malattia, gravidanza e puerperio

Le richieste di permesso annuale retribuito devono essere presentate con preavviso di 45 giorni, salvo la disciplina speciale dell’art. 22, terzo comma.

Per le assenze per malattia o infortunio:

  • allo specialista confermato spetta il trattamento dell’art. 27, primo comma;
  • il calcolo dei trenta mesi avviene a ritroso dalla data di inizio della malattia, secondo il metodo già in uso;
  • lo specialista non confermato conserva l’incarico fino a 12 mesi, senza compenso.

Per gravidanza o puerperio:

  • la specialista ha diritto, solo se confermata nell’incarico, alla conservazione dell’incarico per sei mesi continuativi;
  • spetta inoltre l’intero trattamento economico goduto in servizio per un massimo complessivo di 14 settimane.

Sostituzione del titolare assente

La circolare richiama le priorità dell’art. 26 per la sostituzione del titolare assente e sottolinea che l’incarico di sostituzione non è rinnovabile.

L’Unità deve acquisire dal medico sostituto la dichiarazione sulle incompatibilità. Ai fini della liquidazione del trattamento economico previsto dagli ultimi tre commi dell’art. 26, il sostituto deve produrre:

  • dichiarazione del competente comitato sull’anzianità di servizio, se ha dichiarato di essere titolare di un altro incarico specialistico;
  • dichiarazione sulla collocazione nello stesso ambito zonale del comune di residenza e di quello di incarico, per l’eventuale rimborso delle spese di accesso.

Se spettano anche le quote di carovita per assenza non retribuita del titolare, deve essere prodotta la dichiarazione indicata al punto 13.3.0.

Rimborso delle spese di accesso

Dal 1° luglio 1985, in luogo della precedente indennità di accesso, è previsto il rimborso delle spese di accesso.

La disciplina distingue tra:

  • medici con incarichi acquisiti prima del 28 dicembre 1984, per i quali il rimborso spetta se operano in un comune diverso da quello di residenza e già fruiscono dell’indennità chilometrica;
  • medici con incarichi acquisiti dopo il 28 dicembre 1984, per i quali il rimborso spetta solo se il comune di residenza e quello di svolgimento dell’incarico sono compresi nello stesso ambito zonale.

Il rimborso non spetta in varie ipotesi espressamente richiamate dalla circolare, tra cui quelle disciplinate dall’art. 12, nono comma, e altre fattispecie già considerate dalla precedente normativa. Le Unità devono acquisire dal competente comitato la dichiarazione sulla collocazione zonale e, se il rimborso non è dovuto, recuperare quanto già corrisposto a titolo di indennità di accesso a decorrere dal 1° luglio 1985, o dalla successiva data di conferimento dell’incarico.

La misura del rimborso è fissata in lire 341 al chilometro. È prevista una rideterminazione in caso di variazione del prezzo della benzina super, secondo la formula indicata nella circolare, con arrotondamento all’unità. La misura può inoltre essere ridotta se il sanitario trasferisce la residenza in un comune più vicino al presidio, mentre resta invariata se la residenza viene trasferita in un comune a uguale o maggiore distanza.

Gli importi già corrisposti devono essere rideterminati e gli eventuali conguagli passivi devono essere riportati in un separato modulo delle competenze accessorie e trasmessi con le modalità vigenti.

Dal punto di vista fiscale:

  • il rimborso non è soggetto a ritenuta IRPEF per i medici con incarico a tempo indeterminato;
  • è invece soggetto a ritenuta IRPEF per incarichi provvisori o precari e per i medici a tempo indeterminato nel periodo di prova, con applicazione della disciplina dei redditi di lavoro autonomo.

Compenso orario e anzianità

Il compenso orario base dei medici specialisti ambulatoriali è fissato in:

  • lire 15.955 dal 1° gennaio 1986;
  • lire 16.915 dal 1° gennaio 1987;
  • lire 17.900 dal 1° gennaio 1988.

Dal 1° gennaio 1986 sono previsti:

  • incrementi periodici del 6% per fasce triennali di anzianità, fino a un massimo di sette fasce;
  • aumenti biennali del 2,50%, riassorbiti al conseguimento delle fasce successive.

Le fasce triennali e gli aumenti biennali decorrono dal primo giorno del mese successivo al compimento dell’anzianità. Il compenso mensile si calcola moltiplicando il compenso orario per l’orario settimanale e per 4,3333. L’adeguamento avviene tramite ruoli meccanografici.

Per i sanitari già in servizio la valutazione dell’anzianità avviene sulla base della documentazione già in possesso della Direzione generale; per i nuovi incarichi, sulla base della dichiarazione del competente comitato.

Contributo ENPAM e indennità di disponibilità

Resta ferma la misura complessiva del contributo al fondo speciale ENPAM pari al 22%, ma dal 1° gennaio 1984 la quota a carico dell’Istituto sale dal 12% al 13%, con riduzione della quota a carico del sanitario dal 10% al 9%.

Fino al 31 dicembre 1985 si applicano le precedenti modalità di calcolo; dal 1° gennaio 1986, oltre a compenso tabellare, premio di collaborazione, quote di carovita e compensi per eventuali prolungamenti dell’orario, entra nella base di calcolo anche l’indennità di disponibilità.

Per l’indennità di disponibilità la circolare richiama la circolare n. 47/1985. L’indennità:

  • dal 1° gennaio 1984 è commisurata alle ore risultanti dalla lettera di incarico;
  • ammonta a lire 1.500, 1.995, 2.490 e 3.000 rispettivamente dal 1° gennaio 1984, 1986, 1987 e 1988;
  • fino al 31 dicembre 1985 non è soggetta a contributo ENPAM, mentre dal 1° gennaio 1986 lo è;
  • dal 1° gennaio 1986 è incrementata dall’anzianità di incarico.

L’erogazione avviene tramite ruoli meccanografici. Le Unità devono segnalare, nel prospetto C del modulo competenze accessorie, il diritto all’emolumento, la non spettanza o la cessazione, usando il codice 1 per la spettanza e 0 per non spettanza o cessazione.

Indennità di bilinguismo

Dal 1° luglio 1985 spetta l’indennità di bilinguismo ai medici specialisti operanti nella provincia autonoma di Bolzano in possesso dell’attestato richiesto. L’indennità è rapportata alle ore di incarico e viene rivalutata ogni due anni con decreto del Ministero del tesoro, in proporzione alle variazioni del costo della vita.

Le misure sono quelle indicate nella tabella allegato n. 8. Per l’erogazione l’Unità deve trasmettere alla Direzione generale l’attestato e il numero di ore di incarico.

Quote di carovita e trattamento dei medici privi di specializzazione

La nuova disciplina delle quote di carovita prevede adeguamenti semestrali, con primo aggiornamento dal 1° maggio 1986. La base di calcolo è il compenso iniziale dell’art. 33, sommato alle quote già spettanti nel semestre precedente.

La circolare riporta gli indici sindacali da applicare per i semestri dal maggio 1986 al maggio 1988 e rinvia alle tabelle degli allegati 9 e 10 per gli importi spettanti ai medici specialisti e ai medici privi di specializzazione.

Per questi ultimi:

  • fino al 20 luglio 1987 si applicano gli importi specifici previsti dalle tabelle;
  • dal 21 luglio 1987 spetta il trattamento economico dei medici specialisti.

Ai fini della liquidazione si utilizza la dichiarazione di cui all’allegato n. 5, da rinnovare in caso di variazione della posizione del sanitario e comunque annualmente. Per i medici privi di specializzazione che svolgono anche medicina generale o altra attività convenzionale compatibile, la circolare consente, a determinate condizioni, la richiesta delle quote di carovita per l’intero numero di ore svolte, previa documentazione che attesti la mancata percezione di analoghi compensi.

Medici generici e divieto di nuovi incarichi

La norma finale del D.P.R. n. 291/1987 introduce una nuova disciplina per i medici privi di specializzazione cui si applicava il vecchio regime della medicina generale ambulatoriale. Dal 21 luglio 1987 è vietato conferire nuovi incarichi in base alla precedente regolamentazione e la circolare n. 37/1983 è da intendersi abrogata.

Ai medici generici già titolari di incarico a tale data spetta, per quanto applicabile, il trattamento giuridico ed economico previsto per i medici specialisti. I compensi orari maggiorati sono quelli delle tabelle b) e c) dell’allegato n. 7 per il periodo 21 luglio-31 dicembre 1987 e per il 1988. La valutazione dell’anzianità segue i criteri dell’art. 33 sulla base della documentazione già in possesso della Direzione generale. Le regolazioni sono effettuate tramite ruoli meccanografici; per i medici generici a cui nel frattempo sia stato assegnato un incarico in base alla circolare n. 37/1983, la regolazione spetta all’Unità secondo la presente circolare.

Soppressione del contributo SUMAI e conguagli finali

Dal 1° agosto 1987 è soppresso il contributo dello 0,5% su tutte le competenze, destinato alla copertura delle spese del SUMAI. Devono quindi essere effettuati, tramite ruoli meccanografici, i conguagli tra quanto dovuto a seguito degli adeguamenti degli emolumenti e quanto trattenuto dal 1° settembre 1987 al 31 marzo 1988.

Le disposizioni non espressamente modificate restano confermate. Per la contabilizzazione valgono le regole già in uso, anche per il pagamento delle competenze arretrate, da rilevare con operazione contestuale su c/r=88 ai rispettivi sottoconti del capitolo 340.

Adempimenti finali di diffusione

La circolare deve essere notificata a tutti i medici con rapporto libero professionale secondo le modalità della circolare n. 3/1973.

Punti principali

Estensione della normativa e dichiarazioni obbligatorie

L’Istituto non recepisce integralmente gli accordi collettivi, ma estende ai rapporti libero-professionali con i medici dei centri medico-legali alcune norme del D.P.R. 8 giugno 1987, n. 291 e del precedente accordo. Le Unità devono acquisire da ciascun sanitario una dichiarazione, su apposito fac-simile, relativa a incompatibilità, limitazioni di orario, massimale orario e svolgimento dell’attività in una sola branca e in un solo ambito zonale. La dichiarazione va inviata alla Direzione generale entro 60 giorni dalla circolare, autenticata dal dirigente competente; va richiesta anche all’atto di nuovi incarichi e rinnovata annualmente entro febbraio.

Nuovi turni, incarichi provvisori e incarichi precari

Ogni attivazione di nuovi turni, ampliamento di turni esistenti o copertura di vacanze richiede preventiva autorizzazione della Direzione generale. In attesa del conferimento definitivo, è possibile attribuire incarichi provvisori secondo l’ordine di graduatoria previsto dall’art. 11, con comunicazione immediata alla Direzione e acquisizione della dichiarazione di cui sopra. L’incarico provvisorio non può superare tre mesi e cessa con la nomina del titolare. È prevista anche la possibilità di incarichi a titolo precario a sanitari disponibili e in possesso dei requisiti, con provvedimento della Direzione e immediata comunicazione all’Assessorato regionale alla sanità.

Trattamento economico degli incarichi provvisori e precari

Ai sanitari incaricati provvisoriamente spettano compenso tabellare iniziale, quote di carovita ed eventualmente indennità di rischio e rimborso delle spese di accesso; tutti gli emolumenti sono pagati direttamente dall’Unità. Per le quote di caro vita e per il rimborso accesso è richiesta apposita dichiarazione e, per il rimborso, attestazione del comitato sulla collocazione del comune di residenza e di quello di incarico nello stesso ambito zonale. Per gli incarichi precari si richiamano, ai fini della liquidazione, le stesse regole sulla documentazione di anzianità e sulla collocazione zonale.

Termini per il conferimento del primo incarico e aggiornamento professionale

Il conferimento del primo incarico deve avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione del nominativo dell’avente diritto da parte del comitato, con raccomandazione di massima tempestività. L’art. 20 impone la partecipazione ai corsi di aggiornamento programmati annualmente dalla Regione; la partecipazione va comunicata all’Unità almeno 10 giorni prima e gli attestati di frequenza vanno trasmessi alla Direzione generale. Se il corso coincide con il turno di servizio spetta un permesso retribuito; se è fuori orario di incarico, spetta il compenso orario previsto con gli incrementi di anzianità.

Permessi, malattia, gravidanza, puerperio e conservazione dell’incarico

Le richieste di permesso annuale retribuito devono essere presentate con 45 giorni di preavviso, salvo i casi previsti dall’art. 22, terzo comma. Per il medico confermato assente per malattia o infortunio si applica il trattamento dell’art. 27; per il calcolo dei 30 mesi si procede a ritroso dalla data di inizio della malattia. Il non confermato conserva l’incarico fino a 12 mesi senza compenso. La specialista assente per gravidanza o puerperio, se confermata, conserva l’incarico per sei mesi e percepisce l’intero trattamento economico per un massimo complessivo di 14 settimane.

Sostituzioni del titolare assente

La circolare richiama le priorità dell’art. 26 per le sostituzioni e il principio della non rinnovabilità dell’incarico. Anche il medico sostituto deve rendere la dichiarazione sulle incompatibilità. Per la liquidazione del trattamento economico spettante al sostituto è necessaria la dichiarazione del comitato sull’anzianità, se il medico ha dichiarato di essere titolare di altro incarico specialistico, e sulla collocazione zonale ai fini del rimborso spese. Se spettano le quote di carovita per assenza non retribuita del titolare, occorre la dichiarazione prevista per l’art. 40.

Rimborso delle spese di accesso

Dal 1° luglio 1985 sostituisce la precedente indennità di accesso. Spetta ai titolari di incarichi acquisiti prima del 28 dicembre 1984 che operano in comune diverso da quello di residenza e già fruiscono dell’indennità chilometrica; per gli incarichi successivi al 28 dicembre 1984 spetta solo se residenza e sede dell’incarico ricadono nello stesso ambito zonale. Non spetta in vari casi indicati dalla circolare, tra cui incarichi successivi al 28 dicembre 1984 svolti fuori dallo stesso ambito zonale e alcune fattispecie già disciplinate dalla previgente normativa. Le Unità devono acquisire dal comitato la dichiarazione sulla collocazione zonale e recuperare quanto indebitamente già corrisposto a titolo di indennità di accesso. La misura è fissata in lire 341 al chilometro, con rideterminazioni automatiche al variare del prezzo della benzina super. Gli importi sono soggetti o meno a ritenuta IRPEF a seconda che l’incarico sia a tempo indeterminato, provvisorio, precario o in periodo di prova.

Compenso orario, anzianità e contribuzione ENPAM

Il compenso orario base è fissato in lire 15.955 dal 1° gennaio 1986, lire 16.915 dal 1° gennaio 1987 e lire 17.900 dal 1° gennaio 1988. Sono previsti incrementi triennali del 6% fino a sette fasce e aumenti biennali del 2,50%, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al compimento dell’anzianità. Il compenso mensile si determina moltiplicando il compenso orario per le ore settimanali e per il coefficiente 4,3333. La contribuzione al fondo speciale ENPAM resta complessivamente al 22%, con aumento dal 12% al 13% della quota a carico dell’Istituto dal 1° gennaio 1984 e corrispondente riduzione della quota a carico del sanitario dal 10% al 9%; dal 1° gennaio 1986 entra nella base di calcolo anche l’indennità di disponibilità.

Indennità di disponibilità

I requisiti e le modalità di richiesta e concessione sono quelli della circolare n. 47/1985. L’indennità è commisurata alle ore risultanti dalla lettera di incarico dal 1° gennaio 1984, con importi pari a lire 1.500, 1.995, 2.490 e 3.000 rispettivamente dal 1° gennaio 1984, 1986, 1987 e 1988. Fino al 31 dicembre 1985 non è soggetta a contributo ENPAM, mentre dal 1° gennaio 1986 vi è assoggettamento al contributo e incremento per anzianità di incarico. L’erogazione avviene tramite ruoli meccanografici, con segnalazione del diritto o della cessazione mediante codici specifici nel modulo competenze accessorie.

Indennità di bilinguismo

Dal 1° luglio 1985 spetta ai medici specialisti operanti nella provincia autonoma di Bolzano in possesso del relativo attestato. L’indennità è rapportata alle ore di incarico e rivalutata ogni due anni con decreto del Ministero del tesoro in base alle variazioni del costo della vita. Le misure sono quelle della tabella allegato n. 8. L’Unità deve trasmettere alla Direzione generale l’attestato e il numero di ore di incarico per l’adozione del provvedimento e l’erogazione.

Quote di carovita e disciplina dei medici privi di specializzazione

Il nuovo meccanismo di calcolo delle quote di carovita prevede adeguamento semestrale, primo adeguamento dal 1° maggio 1986 e base di calcolo costituita dal compenso iniziale dell’art. 33 sommato alle quote del semestre precedente. Sono indicati gli indici sindacali per i semestri dal maggio 1986 al maggio 1988 e le tabelle degli allegati 9 e 10 riportano importi per specialisti e per privi di specializzazione. Dal 21 luglio 1987 ai medici privi di specializzazione titolari di incarico spetta il trattamento economico previsto per gli specialisti; per i nuovi incarichi della vecchia disciplina è vietato il conferimento dopo la pubblicazione del D.P.R. n. 291/1987, con abrogazione della circolare n. 37/1983.

Soppressione del contributo SUMAI e conguagli finali

Dal 1° agosto 1987 è soppresso il contributo dello 0,5% su tutte le competenze corrisposte per la copertura delle spese del SUMAI. Devono essere effettuati, tramite ruoli meccanografici, i conguagli tra quanto dovuto per gli emolumenti rivalutati e quanto trattenuto dal 1° settembre 1987 al 31 marzo 1988. Le disposizioni non modificate restano confermate e la contabilizzazione delle competenze arretrate deve avvenire secondo le regole in uso, con operazione contestuale su c/r=88 ai rispettivi sottoconti del capitolo 340. La circolare deve essere notificata a tutti i medici con rapporto libero professionale secondo la procedura della circolare n. 3/1973.

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