Sentenza n. 15515/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento, previa adozione delle opportune misure cautelari - della Determinazione n. G08487 del 19.6.2026 della Regione Lazio, Direzione Trasformazione Digitale e Procurement, Area Monitoraggio Sostenibilità Ambientale e Sociale e Gare in Ambito Sanitario; - della nota della Regione Lazio, Direzione Trasformazione Digitale e Procurement, Area Monitoraggio Sostenibilità Ambientale e Sociale e Gare in Ambito Sanitario, prot. n. U.0753088 del 16.7.2026; - della nota della Regione Lazio, Direzione Trasformazione Digitale e Procurement, Area Monitoraggio Sostenibilità Ambientale e Sociale e Gare in Ambito Sanitario, prot. n. U.0638327 del 22.6.2026; - ove occorra e per quanto di ragione, della nota della Regione Lazio, Direzione Trasformazione Digitale e Procurement, Area Monitoraggio Sostenibilità Ambientale e Sociale e Gare in Ambito Sanitario, prot. n. U.0634308 del 19.6.2026, con la quale è stata comunicata la citata Determinazione n. G08487 del 19.6.2026; - ove occorra e per quanto di ragione, delle note della Regione Lazio, Direzione Trasformazione Digitale e Procurement, Area Monitoraggio Sostenibilità Ambientale e Sociale e Gare in Ambito Sanitario, prot. n. U.0335288 del 27.3.2026 e prot. n. U.0479581 del 7.5.2026; - di ogni altro atto e provvedimento, anche non conosciuto, presupposto, antecedente, conseguente o comunque connesso ai provvedimenti sopra menzionati e per la condanna dell’Ente intimato a risarcire il danno cagionato all’ATI ricorrente in forma specifica, mediante annullamento degli atti impugnati e con riserva di chiedere, in separato giudizio, il ristoro dei danni per equivalente monetario qualora risultasse impossibile la reintegrazione in forma specifica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione depositata dalla ricorrente il 15 settembre 2026. La Regione resistente non si è opposta. Le spese di lite sono state compensate in ragione delle concrete modalità di svolgimento della vicenda.
Atto impugnato: Determinazione regionale n. G08487 del 19 giugno 2026 e atti connessi, relativi a una procedura di gara in ambito sanitario
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ha chiesto l’annullamento della determinazione regionale n. G08487 del 19 giugno 2026 e di diverse note regionali, nonché il risarcimento in forma specifica mediante l’annullamento degli atti, con riserva di chiedere in separato giudizio il risarcimento per equivalente. Il testo non espone i motivi di illegittimità dedotti. Con memoria del 15 settembre 2026 la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Ritenuto che il giudizio è conseguentemente divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente;
La sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente comporta l’improcedibilità del giudizio.
Dato avviso alle parti presenti, all’udienza in camera di consiglio del 16.9.2026, di definizione del giudizio con sentenza semplificata;
La disposizione è richiamata nel contesto della definizione del giudizio con sentenza semplificata.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione, quando determina il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio, comporta l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- Le spese di lite possono essere compensate in considerazione delle concrete modalità di svolgimento della vicenda.
Come è indicizzato
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