Cassazione Penale, Sentenza n. 21845/2025 del 10/06/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza di assoluzione per vizio di motivazione: il Tribunale aveva fondato l'assoluzione sulla circostanza che il coltello rinvenuto nel vano portaoggetti dell'autovettura fosse riconducibile alla sorella (o al cognato) dell'imputato e sulla giustificazione resa dall'imputato nel corso del dibattimento. Il ricorrente ha osservato che la proprietà dell'oggetto o dell'autovettura è irrilevante ai fini del reato di porto, e che la giustificazione rilevante è quella resa immediatamente al momento del controllo, non quella fornita a posteriori in giudizio. Inoltre è stata messa in rilievo la corretta qualificazione giuridica dell'oggetto (coltello a serramanico con/ senza scatto) e la conseguente diversa disciplina sanzionatoria.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato la sentenza di assoluzione e ha rinviato gli atti per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Messina (giudice del rinvio individuato ex art. 569, comma 4, c.p.p.). La motivazione della Cassazione sottolinea che: a) la descrizione dell'arma nel capo di imputazione corrisponde a uno strumento da punta e da taglio il cui porto fuori dall'abitazione richiede un giustificato motivo; b) la giustificazione deve essere resa immediatamente e verificabile dagli operanti, mentre le spiegazioni fornite solo in dibattimento sono ininfluenti; c) la proprietà del veicolo o dell'oggetto è irrilevante ai fini della configurazione del porto vietato.
Norme richiamate
legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 4)
Disciplina il divieto di porto di determinate armi bianche; richiede la presenza di un giustificato motivo, che deve essere attuale e verificabile dall'immediata fase di controllo.
codice penale, art. 699, secondo comma
Riferimento alla fattispecie più grave contestabile per il porto illegale di talune armi bianche (in particolare il coltello a serramanico a scatto), come distinto dalle fattispecie previste dalla legge 110/1975.
codice di procedura penale, art. 569, comma 4
Individua il giudice del rinvio a cui devono essere trasmessi gli atti dopo l'annullamento della sentenza impugnata.
Cass. Sez. 1, n. 19307 del 30/01/2019 (Naimi)
Principio secondo il quale il 'giustificato motivo' invocato per giustificare il porto deve essere manifestato immediatamente e deve essere suscettibile di verifica dagli operanti; le giustificazioni dedotte in giudizio sono ininfluenti.
Cass. Sez. 1, n. 392 del 01/12/1999 (Sannibale)
Distinzione tra coltello a serramanico a scatto (divieto assoluto di porto) e serramanico non a scatto (porto consentito solo con giustificato motivo).
Massime di principio
- In caso di rinvenimento di un coltello, la prima valutazione deve riguardare la tipologia: coltello a serramanico a scatto (divieto assoluto) vs. serramanico non a scatto (richiede giustificato motivo).
- La proprietà dell'oggetto o del veicolo in cui è stato trovato è irrilevante ai fini della configurazione del reato di porto.
- La giustificazione idonea a escludere il reato deve essere resa immediatamente al momento del controllo ed essere verificabile dagli operanti; spiegazioni fornite successivamente in dibattimento non assolvono da tale onere.
- In istruttoria va documentata con precisione la descrizione tecnica dell'oggetto sequestrato e le dichiarazioni rese nell'immediatezza, perché queste informazioni sono decisive per la qualificazione giuridica e per l'esito del giudizio.
- Se emerge dubbio sulla qualificazione dell'arma, il procedimento può richiedere accertamenti tecnici e la corretta qualificazione può determinare la diversa tipologia di reato e la relativa sanzione.
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