Cassazione Civile, Ordinanza n. 19942/2026 del 15/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia trae origine da un'azione revocatoria ordinaria proposta da una banca nei confronti del disponente di un trust interno e del trustee, per ottenere la declaratoria di inefficacia, ex art. 2901 c.c., dell'atto del 2012 con cui il debitore aveva trasferito l'unico immobile di sua proprietà in trust, riservandosi il diritto di abitazione vita natural durante. La banca sosteneva che l'operazione fosse stata posta in essere per sottrarre il bene alla garanzia patrimoniale generica del creditore, in un contesto di rilevante esposizione debitoria del gruppo societario riconducibile al disponente e di un rapporto di finanziamento poi oggetto di monitorio. Il Tribunale aveva accolto la revocatoria, ritenendo che l'atto integrasse una dolosa preordinazione a pregiudizio del creditore. La Corte d'appello aveva confermato la decisione. In cassazione il disponente ha dedotto quattro motivi: (1) omesso esame di un fatto decisivo per mancata ammissione di prova testimoniale; (2) violazione dell'art. 2729 c.c. e dell'art. 2722 c.c. per asserita illogicità e carenza dei requisiti della presunzione; (3) e (4) irriducibile contraddittorietà/vizio logico della motivazione sulla natura pregiudizievole dell'atto e sulla fondatezza del credito azionato in revocatoria. La resistente ha replicato chiedendo il rigetto, sostenendo anche la novità e l'inammissibilità delle censure.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto che il primo motivo mirasse a una rivalutazione del materiale istruttorio e che, comunque, la mancata ammissione delle prove testimoniali fosse stata implicitamente ritenuta irrilevante dal giudice di merito. Ha giudicato inammissibile il secondo motivo perché nuovo e, in ogni caso, non configurato nei termini corretti della falsa applicazione dell'art. 2729 c.c., ma diretto a una diversa lettura delle risultanze probatorie. Ha dichiarato inammissibili anche il terzo e il quarto motivo, perché diretti a ottenere una nuova valutazione di merito; ha inoltre ribadito che, ai fini dell'azione revocatoria, rileva anche un credito eventuale o litigioso, e che nel caso concreto il credito risultava già riconosciuto da più provvedimenti giurisdizionali. Il ricorso incidentale condizionato è stato assorbito. Il ricorrente principale è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
L'azione revocatoria può colpire anche un trust interno quando l'atto dispositivo arrechi pregiudizio alla garanzia patrimoniale del creditore; rileva anche il credito litigioso o eventuale.
art. 2740 c.c.
La garanzia patrimoniale generale del debitore può essere pregiudicata da atti dispositivi gratuiti o comunque idonei a sottrarre beni alla soddisfazione del credito.
art. 360 n. 5 c.p.c.
È denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera contestazione della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
art. 360 n. 3 c.p.c.
La violazione dell'art. 2729 c.c. è configurabile solo se il giudice abbia sussunto nella regola presuntiva fatti privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; non basta dissentire dalla ricostruzione fattuale.
art. 2729 c.c.
La censura per falsa applicazione richiede di individuare il ragionamento presuntivo asseritamente irrispettoso dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
art. 2722 c.c.
Richiamato dal ricorrente, ma senza autonoma decisività nella motivazione della Corte, che ha ritenuto la censura inammissibile perché volta a sollecitare una diversa lettura delle prove.
art. 111 Cost.
La dedotta contraddittorietà o illogicità della motivazione non è ammissibile se si risolve nella richiesta di una nuova valutazione del merito.
art. 342 c.p.c.
Eccepita dalle resistenti in appello per genericità dei motivi, ma non decisiva nella definizione finale della controversia di legittimità.
art. 111 comma terzo c.p.c.
Richiamato per l'intervento del successore a titolo particolare nel giudizio di appello.
art. 645 c.p.c.
Richiamato con riferimento all'opposizione al decreto ingiuntivo posto a fondamento della qualità di creditore dell'azione revocatoria.
art. 67, co. 3 lett. d) L. Fall.
Richiamato nel contesto del piano di ristrutturazione finanziaria che faceva da sfondo alla vicenda debitoria.
art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1 bis, d.p.r. 115 del 2002
Richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo dovuto in conseguenza della definizione sfavorevole del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuova valutazione del merito o delle prove: il vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non l'apprezzamento del materiale istruttorio.
- La mancata ammissione di prova testimoniale è deducibile utilmente in cassazione solo se la prova avrebbe potuto, con giudizio di certezza e non di mera probabilità, sovvertire la ratio decidendi; altrimenti la censura è inammissibile.
- La violazione dell'art. 2729 c.c. è configurabile solo quando il giudice di merito abbia applicato la presunzione a fatti privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, non quando il ricorrente proponga una diversa lettura degli indizi e una diversa ricostruzione del fatto.
- Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria il concetto di credito è ampio e comprende anche il credito eventuale o litigioso, purché idoneo a fondare la legittimazione del creditore ad agire.
- L'atto di conferimento di un bene in trust può essere revocato se, secondo l'accertamento di merito, realizza una sostanziale sottrazione del bene alla garanzia patrimoniale del creditore e risulti sorretto da preordinazione fraudolenta o comunque da una condotta pregiudizievole.
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