Ordinanza n. 270/2026 - Salerno, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del diniego autorizzazione paesaggistica prot. n. 0003619/2026 del 14 aprile 2026;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di autorizzazione paesaggistica del 14 aprile 2026
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore turistico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato il diniego di autorizzazione paesaggistica, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. In sede cautelare ha sostenuto l'illegittimità dell'operato amministrativo, anche in relazione alla rilevanza temporale della richiesta di integrazioni documentali formulata dalla Soprintendenza. Secondo la prospettazione considerata dal giudice, il superamento del termine previsto avrebbe fatto venir meno il carattere vincolante del parere soprintendentizio, imponendo all'amministrazione competente all'adozione dell'autorizzazione finale una valutazione autonoma e motivata. Il giudice ha esaminato la domanda secondo la delibazione sommaria propria della fase cautelare e ha ritenuto sussistenti sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso gli effetti del diniego impugnato, ravvisando il fumus boni iuris nella possibile perdita del carattere vincolante del parere della Soprintendenza ove, nonostante la richiesta di integrazioni documentali, sia decorso il termine previsto senza un'autonoma e motivata valutazione da parte dell'amministrazione competente all'adozione dell'atto autorizzatorio finale. Ha ritenuto inoltre sussistente il periculum nei termini prospettati dalla ricorrente. La trattazione di merito è stata fissata per il 27 gennaio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; il giudice ha valutato sommariamente il fumus boni iuris e il periculum in mora e ha accolto la domanda cautelare.
Massime di principio
- La richiesta di integrazioni documentali da parte della Soprintendenza produce un effetto sospensivo del termine previsto per l'espressione del parere paesaggistico.
- Quando il termine per l'espressione del parere della Soprintendenza risulta superato, il parere perde il carattere vincolante e deve essere autonomamente e motivatamente valutato dall'amministrazione competente all'adozione dell'autorizzazione paesaggistica finale.
- In sede cautelare, la possibile violazione delle regole temporali relative al parere soprintendentizio integra il fumus boni iuris quando l'amministrazione procedente abbia recepito il parere come vincolante senza svolgere una propria valutazione motivata.
Come è indicizzato
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