Ordinanza n. 389/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento -della nota dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale prot. n. 20260015847 del 26/3/2026, a firma del responsabile del procedimento, nonché degli atti allegati allo stesso ivi espressamente compresa la bozza di concessione demaniale a firma del Segretario Generale ad interim inerente all’atto da rilasciare alla Marinucci Yachting s.r.l. per l’uso dell’area demaniale marittima sita nell’ambito del porto di Termoli da adibire ad approdo turistico ed indicante l’importo del canone concessorio per l’anno 2026; -della nota dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale prot. n. 20260024524 del 28/05/2026 a firma del responsabile del procedimento, inviata in riscontro alla contestazione da parte della Marinucci Yachting s.r.l. dell’importo del canone concessorio così come richiesto, e con cui viene ribadita la correttezza della quantificazione del canone demaniale per l’importo di Euro 20.219,31 richiesto e vengono esplicitati i criteri di calcolo con diffida alla integrazione del pagamento corrisposto in misura inferiore al fine di poter concludere l’iter istruttorio mediante rilascio del titolo concessorio e con diffida espressa che in caso di mancato versamento degli importi sarebbero stati adottati i conseguenti provvedimenti amministrativi; -della ordinanza n.9/2026 del 13 febbraio 2026, del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, con la quale è stato disposto l’adeguamento ISTAT pari al +1,25% da applicare ai canoni per l’anno 2026 rispetto alle misure dell’anno precedente; -e, ove necessario, della ordinanza n.23/2022 e succ. mod. e ii. con la quale è stato approvato il “Regolamento dell’uso delle aree demaniali marittime ricadenti nella circoscrizione dell’Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale (porti di Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli e Termoli)” nella parte in cui non sono stati previsti criteri specifici per la determinazione dei canoni concessori rispetto alla categoria delle concessioni demaniale ovvero in base allo scopo per le quali vengono rilasciate ed in particolare per le concessioni demaniali aventi scopo di “strutture dedicate alla nautica da diporto”; - nonché di ogni altro atto o provvedimento, preordinato e/o presupposto, consequenziale e comunque connesso al relativo procedimento di determinazione del canone demaniale, anche se non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: note di determinazione e conferma del canone demaniale per l'anno 2026, ordinanza di adeguamento ISTAT e regolamento d'uso delle aree demaniali marittime
Esito
Favorevole al resistente (autorità portuale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato le note con cui l'Autorità di Sistema Portuale ha determinato e confermato in euro 20.219,31 il canone demaniale per l'anno 2026, diffidando al pagamento integrativo necessario alla conclusione dell'iter concessorio, nonché l'ordinanza di adeguamento ISTAT dei canoni e il regolamento d'uso delle aree demaniali marittime. Le censure sostanziali rivolte al regolamento riguardavano, in particolare, l'omessa distinzione delle concessioni in base allo scopo, la mancata autonoma classificazione delle strutture dedicate alla nautica da diporto e l'irragionevole assimilazione di tali concessioni a quelle commerciali e industriali, con applicazione di coefficienti ritenuti sproporzionati. L'Autorità resistente ha eccepito l'incompetenza territoriale del TAR Molise, sostenendo che l'impugnazione del regolamento generale, avente efficacia sull'intera circoscrizione dell'Autorità comprendente porti situati in Puglia e Molise, radicasse la competenza presso il TAR nella cui circoscrizione l'Autorità ha sede.
La decisione
Il TAR Molise ha esaminato e accolto l'eccezione di incompetenza territoriale, senza pronunciarsi sulla legittimità della determinazione del canone, dell'ordinanza di adeguamento ISTAT o del regolamento. La controversia comprendeva infatti l'impugnazione del regolamento d'uso delle aree demaniali, atto generale con previsioni astratte e ambito applicativo ultraregionale, esteso ai porti di Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli e Termoli, ricadenti nelle Regioni Puglia e Molise. Ai sensi dell'art. 13, comma 4-bis, c.p.a., la competenza relativa all'atto applicativo non attrae quella relativa all'atto presupposto quando quest'ultimo è normativo o generale; in tal caso si applicano gli ordinari criteri di competenza. Poiché il regolamento è stato adottato da un soggetto pubblico a carattere ultraregionale, trova applicazione l'art. 13, comma 3, c.p.a., che radica la competenza presso il TAR nella cui circoscrizione ha sede l'autorità emanante. Essendo l'Autorità di Sistema Portuale con sede in Bari, la competenza spetta al TAR Puglia - sede di Bari. La causa può essere riassunta entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, ai sensi dell'art. 15, comma 4, c.p.a. Le spese della fase sono state compensate.
Norme richiamate
art. 13, comma 3, c.p.a.
per gli atti dei soggetti pubblici a carattere ultra regionale
Per gli atti di soggetti pubblici a carattere ultraregionale è competente il TAR nella cui circoscrizione ha sede il soggetto emanante.
art. 13, comma 4-bis, c.p.a.
la competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l’interesse a ricorrere attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza
L'effetto attrattivo della competenza dell'atto applicativo non opera per gli atti normativi o generali; quando questi sono impugnati insieme agli atti applicativi, la competenza si determina secondo gli ordinari criteri riferiti all'atto generale.
art. 15, comma 4, c.p.a.
la causa potrà essere riassunta nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza
La declinatoria di competenza consente la riassunzione davanti al giudice indicato entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza.
art. 6, comma 1, lettera a), l. 84/1994
Richiamato dal regolamento quale base normativa della disciplina d'uso delle aree demaniali marittime.
art. 8, comma 3, lettera m), l. 84/1994
Richiamato dal regolamento quale base normativa della disciplina d'uso delle aree demaniali marittime.
art. 13, comma 1, lettera a), l. 84/1994
Richiamato dal regolamento quale base normativa della disciplina d'uso delle aree demaniali marittime.
art. 7 l. 4 dicembre 1993, n. 494
Richiamato dal regolamento quale ulteriore base normativa della disciplina d'uso delle aree demaniali marittime.
Massime di principio
- Quando, insieme a un atto applicativo, è impugnato anche un atto normativo o generale, l'eccezione alla regola dell'attrazione prevista dall'art. 13, comma 4-bis, c.p.a. impone di determinare la competenza territoriale secondo gli ordinari criteri riferiti all'atto generale.
- L'impugnazione di un regolamento generale adottato da un soggetto pubblico ultraregionale, avente efficacia su territori ricadenti in più Regioni, radica la competenza presso il TAR nella cui circoscrizione ha sede l'autorità emanante, ai sensi dell'art. 13, comma 3, c.p.a., anche quando il ricorso investa contestualmente atti applicativi riferiti a un singolo territorio.
- La declinatoria di competenza territoriale non definisce il merito delle censure rivolte agli atti impugnati; la controversia può essere riassunta davanti al TAR indicato dal giudice declinante entro il termine perentorio previsto dall'art. 15, comma 4, c.p.a.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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