Ordinanza n. 741/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del verbale n° -OMISSIS- del 18/2/26 della Sottocommissione n° 1 presso la Corte d'Appello di -OMISSIS-, per l'esame di avvocato sessione 2025, contenente valutazione dell'elaborato del ricorrente (busta 1763) con assegnazione di voto insufficiente (pari a 14/30) e degli atti che hanno conseguentemente non ammesso il Dott. -OMISSIS- alle prove orali dell'esame di avvocato per la sessione 2025, ivi compresa la comunicazione n. 6 di non ammissione alla prova orale, pubblicata in data 31/3/2026 nell'area riservata del ricorrente sul portale del Ministero della Giustizia-Esame di stato per l'esercizio della Professione di Avvocato, nonché occorrendo il (non conosciuto) elenco dei candidati ammessi alle prove orali, laddove non contempla il ricorrente nonché di ogni atto presupposto, conseguente e/o connesso, ivi compreso, ove occorra, il verbale n° -OMISSIS- del 5/12/25 della Commissione Centrale presso il Ministero della Giustizia, laddove prevede che la valutazione relativa agli elaborati scritti venga espressa attraverso il punteggio numerico.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale di valutazione dell'elaborato scritto dell'esame di avvocato, con attribuzione di 14/30, e conseguente non ammissione alle prove orali
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il verbale della sottocommissione presso una Corte d'Appello che aveva valutato con voto insufficiente il suo elaborato scritto dell'esame di avvocato sessione 2025, nonché gli atti conseguenti di non ammissione alle prove orali e, ove occorrente, il verbale della Commissione centrale relativo all'utilizzo del punteggio numerico. Il giudizio cautelare ha riguardato la sindacabilità della discrezionalità tecnica della Commissione e la conformità della valutazione ai nove criteri elaborati dalla Commissione centrale per la sessione d'esame. Il ricorrente ha dedotto, in sostanza, l'incoerenza e l'inaffidabilità della valutazione rispetto ai criteri vincolanti e un'inadeguata istruttoria.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai fini della ricorrezione dell'elaborato. Ha ritenuto che la discrezionalità tecnica della Commissione sia sindacabile anche quanto all'attendibilità, coerenza e correttezza delle operazioni tecniche e che i nove criteri di valutazione predeterminati delimitino l'ambito entro cui deve essere esercitato il potere tecnico-discrezionale. Nel caso concreto, il giudizio non è stato ritenuto oggettivamente riconducibile a tali criteri né conforme a canoni di coerenza e attendibilità, evidenziando anche un profilo di inadeguata istruttoria. Il TAR ha quindi sospeso nelle more il provvedimento impugnato e ordinato al Ministero di trasmettere l'elaborato, rigidamente anonimo e senza riferimenti all'ordinanza, a una Commissione istituita presso una diversa Corte d'Appello, individuata nella Corte d'Appello di -OMISSIS-. La trasmissione deve avvenire entro cinque giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza e la nuova valutazione entro trenta giorni dalla trasmissione. Se il nuovo esito sarà utile alla prosecuzione dell'esame, la Commissione competente dovrà procedere agli ulteriori adempimenti, previa eventuale riconvocazione. Il merito è stato fissato alla prima udienza pubblica del marzo 2027. Il periculum in mora è stato ravvisato nella pendenza dell'esame. Spese della fase cautelare compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; sulla base di tale disposizione il TAR ha accolto la domanda cautelare, sospendendo il provvedimento e disponendo il riesame dell'elaborato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a sostegno dell'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Massime di principio
- La discrezionalità tecnica delle commissioni esaminatrici è sindacabile dal giudice amministrativo non solo quanto alla manifesta illogicità, ma anche quanto all'attendibilità delle operazioni tecniche, alla coerenza e alla correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo.
- Quando l'amministrazione abbia predeterminato criteri tecnici di valutazione per una procedura selettiva, tali criteri delimitano l'ambito dell'esercizio della discrezionalità tecnica e la valutazione deve risultare oggettivamente riconducibile a essi.
- Una valutazione tecnica che non sia coerente e attendibile rispetto ai criteri predeterminati può evidenziare anche un'inadeguata istruttoria e giustificare, in sede cautelare, il riesame dell'elaborato da parte di una commissione diversa e anonima.
- La pendenza delle prove successive di una procedura d'esame può integrare il periculum in mora necessario per disporre la sospensione dell'esito negativo e la ricorrezione dell'elaborato.
Come è indicizzato
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