Cassazione Penale, Sentenza n. 44242/2024 del 03/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari inflitta a Berodze per i reati di concorso in rapina pluriaggravata (capo A) e lesioni personali volontarie (capo B). Il ricorso deduceva: (i) errata qualificazione giuridica per la ritenuta ipotesi di "concorso anomalo" ex art. 116, comma 2, cod. pen., sostenendo che la reazione al sopraggiungere del proprietario fu una fuga passiva e imprevedibile, non riconducibile a un evento prevedibile; (ii) carenza ed erronea motivazione sull'esistenza del pericolo di reiterazione del reato ai sensi dell'art. 274 lett. c) c.p.p., contestando la valorizzazione da parte del giudice di elementi quali la "notevole capacità organizzativa" e altri indici ritenuti insufficienti dalla difesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la decisione del Tribunale di Catania che aveva confermato gli arresti domiciliari. La Corte ha ritenuto che non sia competenza della Cassazione riesaminare gli elementi di fatto o gli indizi offensivi ma solo verificare la presenza di ragioni giuridicamente significative e l'assenza di illogicità manifeste. Ha condiviso la qualificazione dei fatti come concorso anomalo (art. 116, comma 2) ritenendo prevedibile, in caso di furto in abitazione, l'intervento del proprietario e la possibile colluttazione; ha inoltre ritenuto adeguatamente motivato il pericolo di reiterazione sulla base della gravità, dell'orario notturno, dell'organizzazione dell'azione criminosa e di indizi concreti come l'uso di calzini sulle mani per non lasciare impronte. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 116, comma 2, cod. pen.
Applicato per qualificare la responsabilità del concorrente nel caso in cui, durante un furto in abitazione, lo sviluppo prevedibile dell'azione (es. colluttazione con il proprietario) determini una rapina; la Corte ha ritenuto prevedibile l'intervento del proprietario e quindi corretta l'applicazione del concorso anomalo.
artt. 110, 628, commi 2 e 3 nn. 1 e 1-bis cod. pen.
Riferiti alla contestazione penale di concorso in rapina pluriaggravata; le aggravanti rilevate sono coerenti con la fattispecie descritta dai giudici del merito.
artt. 110, 582, 585, 576 in relazione all'art. 61 nn. 2 e 5 cod. pen.
Norme richiamate per le imputazioni relative alle lesioni personali volontarie e alle circostanze aggravanti; la motivazione ritenuta congrua ha ricollegato i fatti a tali disposizioni.
art. 274, lett. c), cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa in relazione alla necessità di motivare il pericolo di reiterazione; la Corte ha ritenuto che il giudice del riesame abbia fornito motivazione adeguata sui presupposti del pericolo.
art. 606, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.
Citate nella contestazione di vizio di motivazione e violazione di legge; la Corte ha valutato detti profili e li ha ritenuti infondati in quanto l'atto impugnato era sufficientemente motivato e privo di illogicità manifesta.
art. 616, cod. proc. pen.
Applicato per la condanna al versamento di una somma a titolo di sanzione per l'inammissibilità del ricorso, valutando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per riesaminare le valutazioni di fatto o la valutazione dello spessore degli indizi: il controllo è limitato alla correttezza giuridica e alla logica/congruità della motivazione.
- Il 'concorso anomalo' ex art. 116, comma 2, cod. pen. può essere applicato quando l'evento violento (es. aggressione del proprietario che tenta di bloccare i ladri) è un'evoluzione prevedibile dell'azione delittuosa originaria; non si applica solo se il fatto violento è anormale o straordinario rispetto al contesto.
- Per ritenere sussistente il pericolo di reiterazione del reato è sufficiente una motivazione che colleghi elementi concreti (gravità del fatto, modalità, orario, capacità organizzativa, espedienti per eludere identificazione) alla probabilità di commissione di nuovi reati.
- La semplice circostanza che l'imputato non abbia opposto resistenza al momento dell'arresto non esclude automaticamente la sua responsabilità rispetto a episodi di violenza avvenuti nel corso del reato, se tali episodi risultano prevedibili e la motivazione del giudice li ricostruisce coerentemente.
- Le impugnazioni in Cassazione devono porre profili di diritto chiari e non possono limitarsi a chiedere la riconsiderazione dei fatti; in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato il ricorrente può essere condannato anche a sanzioni pecuniarie ex art. 616 c.p.p.
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