Cassazione Penale, Sentenza n. 17705/2025 del 09/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Imputazione per il reato di truffa; il ricorrente deduceva violazione di legge e carenza di motivazione in ordine alla riconducibilità della truffa a lui attribuita, lamentava la mancata concessione del beneficio della non menzione benché ricorrenti i presupposti, e contestava la subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno nonostante l'assenza di costituzione di parte civile.
La decisione
Il ricorso è stato parzialmente accolto. Il primo motivo è stato ritenuto aspecifico e dichiarato infondato perché la Corte territoriale aveva motivato l'attribuzione della truffa al ricorrente (anche in relazione all'attivazione della post pay che "richiede la presenza della persona fisica del soggetto intestatario del conto collegato"). Sono invece accolti i secondi e terzo motivi, connessi: la Corte di appello aveva illegittimamente subordinato la sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno (restituzione di euro 286,00) nonostante non vi fosse costituzione di parte civile. In conformità alle Sezioni Unite (sent. n. 32939/2023) il giudice può subordinare la sospensione condizionale al risarcimento del danno solo se vi è stata costituzione di parte civile. Perciò la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condizione di restituzione di euro 286,00, eliminando tale condizione, e ha annullato senza rinvio la decisione con riguardo al beneficio della non menzione, che ha concesso. Il resto del ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
Sentenza Sezioni Unite
sentenza n. 32939 del 27/04/2023, Rv. 284969
La Corte ha interpretato che, in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice può subordinare il beneficio al risarcimento del danno solo quando vi sia stata la costituzione di parte civile, poiché il risarcimento riguarda il solo danno civile
art. 620, co. 1, lett. l) c.p.p.
Riferimento utilizzato dalla Corte per affermare che, ai sensi di tale norma, in relazione alla non menzione non sarebbero necessari accertamenti di fatto (come da interpretazione testuale fatta nel provvedimento impugnato)
Massime di principio
- Una doglianza generica che non contrasta punto per punto con la motivazione della corte territoriale è spesso definita aspecifica e può essere rigettata; per contestare l'attribuzione di un reato occorre affrontare le argomentazioni specifiche della sentenza impugnata.
- Il giudice non può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno se non vi è stata costituzione di parte civile: la condizione attiene a diritti di natura civile e, in mancanza della parte civile, non può essere imposta come condizione del beneficio penale.
- Se la condizione illegittima è già stata posta nella sentenza, la Cassazione può annullare senza rinvio la parte della decisione che impone la condizione e rimuoverla, quando la questione sia già matura per decisione autonoma.
- Il beneficio della non menzione può essere valutato anche senza ulteriori indagini fattuali quando i presupposti giuridici risultano già chiaramente sussistenti in motivazione; tuttavia la verifica dei presupposti va effettuata dal giudice che decide.
- Nel formulare ricorso in Cassazione è utile articolare in modo puntuale e specifico i motivi, confrontandosi direttamente con le ragioni esposte dalla corte di merito per aumentare le probabilità di accoglimento.
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