Cassazione Penale, Sentenza n. 15690/2025 del 22/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in Cassazione dell'ordinanza che ha riconosciuto la partecipazione del ricorrente al cosiddetto 'sistema mafioso lombardo' e ha confermato la misura cautelare in carcere per il pericolo di reiterazione. Il ricorrente contestava: a) il vizio di motivazione nella qualificazione come partecipe dell'associazione mafiosa (sostiene travisamento delle intercettazioni, uso di accertamenti non irrevocabili e possibile interpretazione alternativa che lo vedeva come semplice fornitore di false fatturazioni in rapporto autonomo); b) la violazione degli artt. 274 e 275 c.p.p. in relazione alla sussistenza del pericolo di reiterazione, censurando l'uso di sviluppi investigativi non direttamente riferibili a lui, la loro anteriorità temporale e la carenza motivazionale circa l'adeguatezza e necessità della custodia cautelare in carcere (con richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 57/2013).
La decisione
La Corte ha ritenuto resistenti alle censure le argomentazioni del Tribunale del riesame: ha confermato l'apprezzamento probatorio sulla esistenza del sodalizio di carattere mafioso e sulla posizione partecipativa di Cirillo (basata su conversazioni intercettate, contributi finanziari e societari, rapporti consolidati con esponenti del gruppo). Ha inoltre richiamato la giurisprudenza che ammette il valore probatorio delle intercettazioni anche captate tra terzi e i criteri per qualificare una formazione come autonoma ai sensi dell'art. 416-bis. In sostanza il ricorso è stato respinto e l'ordinanza impugnata confermata.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen. (associazione di tipo mafioso)
La qualificazione di una nuova formazione come 'associazione di tipo mafioso' richiede accertamenti sulla fama e prestigio autonomi, sulla capacità di intimidazione anche non soltanto violenta e sulla percezione di assoggettamento nel territorio; la Corte valorizza la continuità e la condivisione di strategie e profitti come indizi della natura associativa autonoma
art. 192, comma 3, cod. proc. pen. (intercettazioni)
Le intercettazioni, anche quando captate tra terzi, possono costituire fonte diretta di prova della colpevolezza dell'indagato senza ulteriori riscontri, purché il giudice ne valuti il significato secondo criteri di coerenza e linearità logica
artt. 274 e 275, comma 3, cod. proc. pen. (misure cautelari)
Per l'adozione della misura cautelare è necessario il fondamento delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, di inquinamento delle prove, etc.). Il giudice deve motivare l'attualità e la concretezza del pericolo, anche valorizzando elementi come l'intensità dei rapporti, l'apporto operativo e la perdurante operatività di risorse societarie
art. 310 cod. proc. pen. (appello cautelare)
Se il tribunale del riesame riforma in senso sfavorevole la decisione di rigetto del gip, è richiesto un percorso motivazionale articolato che confronti criticamente le ragioni del provvedimento riformato; in alcuni orientamenti la motivazione deve essere rafforzata per superare le lacune evidenziate dal primo giudice
Sentenza Corte Costituzionale n. 57/2013
Riferimento a principi di diritto in tema di presunzioni e adeguatezza della misura cautelare: non può operare una presunzione assoluta che renda automatica la scelta della custodia in carcere; è richiesto un adeguato vaglio motivazionale
Massime di principio
- La qualificazione di una compagine come 'associazione di tipo mafioso' richiede la valutazione congiunta di fama/prestigio autonomo, capacità di intimidazione e percezione di assoggettamento: non basta la somma di singoli reati o la mera vicinanza fra criminali
- Le intercettazioni possono avere valore probatorio diretto anche se cronologicamente e soggettivamente 'di terzi', ma il giudice deve esplicitare la lettura logica e coerente del contenuto per collegarle al comportamento del singolo indagato
- Nella valutazione del pericolo di reiterazione rilevano l'intensità e la durata dei rapporti con soggetti di rilievo, la natura e la continuità del contributo fornito (es. società, risorse finanziarie), e la persistenza di strutture operative utili alla commissione di reati
- Il ricorso a precedenti procedimenti non definitivi può essere utilizzato come elemento indiziario, ma la sua rilevanza deve essere adeguatamente motivata e non trattata come prova incontestabile
- Quando in sede di appello cautelare il tribunale riforma un precedente rigetto, è necessario un maggiore sforzo motivazionale: il giudice deve confrontarsi e superare le ragioni della decisione liberatoria con argomentazioni autonome e persuasive
- La scelta della misura più afflittiva (custodia in carcere) richiede motivazione specifica sulla sua adeguatezza rispetto ad alternative meno gravi; la mera gravità indiziaria non giustifica automaticamente la misura massima
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