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Legge

L.R. Sicilia 8/2000

Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2000

Normativa regionaleL.R. Sicilia 8/2000Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Legge finanziaria della Regione Siciliana per il 2000: fissa saldi e ricorso al mercato per il triennio 2000-2002, rifinanzia/abroga varie spese, disciplina entrate, residui, personale, enti locali, sanità, trasporti, edilizia, artigianato, fondi UE e contabilità. Molte misure sono limitate agli esercizi 2000-2002 o a termini puntuali (es. 31/12/2000, 1/1/2001).

Manovra finanziaria e programmatica regionale per il 2000

Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2000

La legge reca la manovra finanziaria della Regione Siciliana per l’esercizio 2000 e dispone, in modo coordinato, autorizzazioni di spesa, riduzioni di fondi, regole su entrate, residui, enti locali, sanità, opere pubbliche e gestione dei programmi comunitari. Gran parte delle misure ha efficacia limitata al triennio 2000-2002 o a scadenze puntuali, mentre alcune disposizioni producono effetti dal 1° gennaio 2001.

Equilibri di bilancio e operazioni finanziarie

Per il 2000 il livello massimo del saldo netto da finanziare è fissato in 1.350 miliardi di lire e il ricorso massimo al mercato finanziario in 1.900 miliardi di lire. Per il bilancio pluriennale sono determinati limiti massimi per il 2001 e il 2002, con valori differenziati per saldo netto e ricorso al mercato.

In relazione al contributo di solidarietà nazionale previsto dallo Statuto siciliano e dalla legge statale di fine 1999, la Regione è autorizzata a contrarre mutui e a emettere prestiti obbligazionari e titoli similari per il 2000 e il 2001, per importi destinati al cofinanziamento del P.O.R. 2000-2006 e ad altre spese di investimento. Le operazioni sono affidate all’Assessore regionale per il bilancio e le finanze nei limiti fissati dalla legge e con applicazione, se compatibili, della disciplina regionale del 1999 sulle operazioni finanziarie.

Fondi globali, rifinanziamenti, riduzioni e abrogazioni di spese

Restano determinati, per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, gli stanziamenti dei fondi globali per spese correnti e in conto capitale, nonché gli importi per il rifinanziamento di leggi di spesa e per le riduzioni di autorizzazioni di spesa indicate nelle tabelle allegate. Sono inoltre individuate le leggi di spesa abrogate perché esaurite o non più coerenti con gli indirizzi della programmazione economico-finanziaria.

Cartolarizzazione dei crediti e recupero di risorse

L’Assessore al bilancio è autorizzato a definire una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti, maturati e maturandi, comprensivi di interessi, vantati dalla Regione verso terzi, avvalendosi di consulenti finanziari scelti con procedure competitive. Si applica la disciplina statale in materia di cartolarizzazione.

La legge dispone anche diversi recuperi di fondi presso IRCAC, IRFIS e altri strumenti a gestione separata, con versamento in entrata del bilancio regionale entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge e senza oneri di commissione.

Residui attivi, residui passivi e perenzione amministrativa

Le entrate accertate fino al 1998 per le quali, al 31 dicembre 1999, non risultano crediti esigibili da debitori certi sono eliminate dalle scritture contabili e concorrono al risultato finanziario 1999. Analogamente, numerosi impegni di spesa e somme perente non reiscritte entro il 31 dicembre 1999 sono eliminate dai conti, con regole specifiche per eventuali pagamenti successivi e con effetto sul rendiconto 1999. Sono previste modalità di reiscrizione solo per specifiche somme perente destinate a interventi di protezione civile. La disciplina si estende anche all’Azienda delle foreste demaniali.

Interventi su mutui, personale e spese di funzionamento

Le amministrazioni regionali devono rinegoziare i mutui con contributo regionale sugli interessi secondo la disciplina statale del 1999. Per il personale assunto dagli enti pubblici in base alla normativa regionale sull’occupazione giovanile, il rimborso regionale cessa dal 2001 e, per il 2000, è ridotto del 50 per cento rispetto al 1999. Sono inoltre disciplinati i rinnovi contrattuali del personale regionale, gli affitti degli immobili utilizzati dalle amministrazioni e l’obbligo di ridurre gradualmente gli spazi in uso.

Autonomie locali e altri enti

Per il triennio 2000-2002 vengono definite le assegnazioni agli enti locali, entro un tetto massimo parametrato alle entrate tributarie regionali e articolato in quote destinate a comuni e province, con criteri premiali e correttivi. La legge contiene anche norme su mobilità del personale, uffici stampa comunali, partecipazioni in società aeroportuali, criteri di erogazione di contributi a enti vigilati, trattamento dei presidenti di enti controllati e contributi a consorzi ASI.

Scuola, sanità, consultori e contabilità delle aziende sanitarie

Sono unificati in fondi regionali gli interventi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole statali, delle accademie, dei conservatori e di altre istituzioni scolastiche regionali, con riparto tramite decreto assessoriale e mandato diretto. I costi dei consultori familiari sono posti dal 2000 a carico del fondo sanitario nazionale di parte corrente. Dal 1° gennaio 2001 le aziende sanitarie e ospedaliere devono adottare contabilità economico-patrimoniale, contabilità analitica e controllo di gestione.

Lavori pubblici, edilizia residenziale, artigianato e trasporti

Sono prorogati o rifinanziati termini e interventi per programmi triennali delle opere pubbliche, reti idriche, recupero di beni architettonici nelle zone interne e acquisto di alloggi ERP. Per l’artigianato è fissato un termine per la presentazione di documentazione integrativa a pena di decadenza. Sono inoltre stanziate risorse per i contributi agli autoservizi pubblici locali, con quote specifiche per saldo 1999 e acconto 2000, e conferma dei costi standard 1997 per l’anno 2000.

Fondi europei e programmazione 2000-2006

Sono istituiti fondi regionali dedicati al P.O.R. 2000-2006 per convogliare finanziamenti UE, statali e regionali, con variazioni di bilancio e cassa disposte dall’Assessore al bilancio su richiesta della Presidenza. La legge disciplina anche il monitoraggio finanziario, la partecipazione della Direzione bilancio e tesoro al controllo dell’attuazione del programma, e la gestione dei fondi strutturali relativi al periodo 1994-1999 e al Programma operativo plurifondo 1990-1993, la cui scadenza è prorogata al 31 dicembre 2000. Il mancato invio dei dati di monitoraggio comporta una penalizzazione nell’accesso ai finanziamenti P.O.R. 2000-2006 per un anno.

Decorrenza ed efficacia temporale

Salvo diverse previsioni, le disposizioni della legge si applicano dal 1° gennaio 2000. Alcune norme hanno effetto dal 2001 o si esauriscono al 31 dicembre 2000; in particolare, sono frequenti limitazioni espresse al triennio 2000-2002. La legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

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