L.R. Sicilia 14/2000
Disciplina della prospezione, della ricerca, della coltivazione, del trasporto e dello stoccaggio di idrocarburi liquidi e gassosi e delle risorse geotermiche nella Regione siciliana. Attuazione della direttiva 94/22.CE.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Sicilia i titoli minerari per idrocarburi liquidi e gassosi, gas diversi dagli idrocarburi e risorse geotermiche: requisiti dei soggetti, conferimento, durata, obblighi, canoni, decadenza, controlli e norme transitorie. Prevede anche regole su trasporto, stoccaggio e tutela ambientale. Entrata in vigore: giorno successivo alla pubblicazione nel 2000.
Disciplina regionale siciliana su prospezione, ricerca, coltivazione, trasporto, stoccaggio di idrocarburi e geotermia
Disciplina regionale siciliana degli idrocarburi e della geotermia
La legge regola, per il territorio della Regione siciliana, le attività minerarie connesse alla prospezione, ricerca, coltivazione, trasporto e stoccaggio di idrocarburi liquidi e gassosi, nonché la ricerca e coltivazione di gas diversi dagli idrocarburi e delle risorse geotermiche. La disciplina si coordina con la normativa europea e nazionale, nel rispetto degli interessi pubblici, ambientali e di sicurezza.
Oggetto, finalità e autorità competente
La competenza al rilascio dei titoli minerari è attribuita all’Assessore per l’industria, che si avvale dell’URIG e del Corpo regionale delle miniere per istruttoria, controllo e vigilanza. La legge definisce anche i principali riferimenti organizzativi e di pubblicazione ufficiale, richiamando GURS, BUIG e GUCE.
Soggetti legittimati e contitolarità
I permessi di prospezione e ricerca e le concessioni di coltivazione e stoccaggio possono essere rilasciati a persone fisiche o giuridiche con adeguata capacità tecnica ed economica. Sono ammessi soggetti italiani, di altri Stati membri dell’Unione europea e, per reciprocità, soggetti di altri Paesi. È consentita la contitolarità, con obbligo di nominare un rappresentante unico e con responsabilità solidale verso Regione e terzi.
Trasferimento dei titoli e limiti operativi
Il trasferimento di permessi di ricerca, concessioni di coltivazione e relative quote richiede autorizzazione dell’Assessore; il trasferimento produce effetti dalla registrazione dell’atto. Non è ammessa istanza di trasferimento in caso di mancata esecuzione dei programmi di lavoro. I proprietari dei fondi compresi nei perimetri non possono opporsi alle operazioni, salvo indennità e risarcimenti.
Pubblica utilità, occupazione e semplificazioni
Le opere necessarie all’attività mineraria, comprese quelle di deposito, trasporto, stoccaggio, energia, sicurezza e valorizzazione del giacimento, sono dichiarate di pubblica utilità, indifferibili e urgenti entro il perimetro del titolo. Per opere fuori perimetro l’Assessore può dichiarare la pubblica utilità, determinare provvisoriamente l’indennità e disporre l’occupazione d’urgenza. Le opere temporanee di prospezione e ricerca in aree esterne al centro edificato non sono soggette a provvedimenti autorizzatori.
Tutela ambientale, prescrizioni e conferenza di servizi
Il titolare deve adottare ogni cautela per ambiente e interesse pubblico. L’Assessore può imporre prescrizioni specifiche anche in corso di vigenza del titolo. Per il rilascio o la proroga dei titoli può essere convocata una conferenza di servizi per acquisire tempestivamente autorizzazioni, pareri e nulla osta. Le condizioni imposte devono essere non discriminatorie e giustificate da esigenze di corretta attività, tutela ambientale, sicurezza e ripristino.
Prospezione: contenuto, durata, canone e decadenza
Il permesso di prospezione consente rilievi geografici, geologici, geofisici, geotermici e geochimici per accertare il sottosuolo ai fini della ricerca di idrocarburi. Ha durata annuale, non è esclusivo né trasferibile, richiede programma di lavoro e pagamento del canone annuo di superficie. Il permissionario deve rendicontare i lavori all’URIG e presentare una relazione conclusiva entro un mese dalla scadenza. La decadenza è prevista per varie inadempienze, con sanzione amministrativa specifica se vi è ritardo ingiustificato nell’attuazione del programma.
Ricerca: procedimento, selezione, durata e obblighi
Il permesso di ricerca è esclusivo, è rilasciato dopo pubblicazione dell’istanza e confronto tra domande concorrenti; la selezione avviene sulla base di criteri di interesse minerario, qualità del programma, tempi, sicurezza, affidabilità e precedenti inefficienze. Dura sei anni dalla pubblicazione del decreto ed è prorogabile per due volte di tre anni, con possibile ulteriore proroga fino a un anno per lavori di perforazione o prove di produzione in corso per cause non imputabili al titolare. Sono previsti obblighi di avvio lavori, relazioni semestrali, conservazione dei campioni, accesso ai funzionari e divieto di sfruttamento commerciale prima della concessione.
Area del permesso, riduzioni e programmi unitari
L’area di ricerca non può superare 750 kmq e deve essere continua; per isole minori sono ammessi raggruppamenti entro limiti geometrici e dimensionali predeterminati. Alla scadenza del primo periodo e della prima proroga l’area si riduce automaticamente del 25% dell’area iniziale, salvo rinunce pregresse o aree già in concessione; non si applica riduzione se l’area da rilasciare è inferiore a 30 kmq. La Regione può approvare programmi unitari di lavoro su più permessi confinanti o finitimi, con effetti sugli impegni di spesa e con decadenza di tutti i titoli interessati in caso di mancata attuazione.
Concessione di coltivazione: rilascio, durata, canoni e aliquote
Se il titolare del permesso rinviene idrocarburi e vi è giustificazione tecnico-economica dello sviluppo del giacimento, può ottenere la concessione di coltivazione, da richiedere entro un anno dal riconoscimento del ritrovamento. La concessione dura fino a 20 anni, è prorogabile fino a 10 anni e poi per ulteriori proroghe quinquennali. Sono previsti canoni superficiari e un’aliquota del 7% della produzione, con regole di calcolo, riparto tra Regione e comuni, comunicazioni periodiche e sanzioni per dichiarazioni infedeli.
Campi marginali, programmi provvisori e decadenza della concessione
Per giacimenti economicamente marginali l’Assessore può riconoscere la marginalità e ridurre l’aliquota fino al 50%. Nei casi in cui lo sviluppo richieda tecnologie non ancora mature o prove particolari, il titolare può presentare un programma provvisorio. La concessione decade per diverse inadempienze, tra cui mancato pagamento, mancato avvio del programma di sviluppo, sospensioni non autorizzate, trasferimenti non autorizzati o violazioni delle prescrizioni impartite.
Trasporto del gas naturale
Le condotte di trasporto delle sostanze minerali prodotte in Sicilia dal centro di raccolta ai centri di trasformazione, stoccaggio o utilizzazione sono soggette, in quanto applicabili, alle norme sulle concessioni minerarie. Sono escluse le condotte di convogliamento dai pozzi ai centri di trattamento, quelle di adduzione e quelle della rete urbana, oltre ad alcune condotte derivanti dal gasdotto transmediterraneo. La concessione per tali condotte è accordata con preferenza al titolare della concessione mineraria di origine.
Stoccaggio di idrocarburi
I giacimenti in concessione possono essere utilizzati per deposito temporaneo di idrocarburi anche prodotti altrove, se idonei. Può inoltre essere concessa la facoltà di stoccaggio in giacimenti esauriti o formazioni geologiche idonee, con durata ventennale e rinnovi decennali. Il concessionario deve presentare annualmente il programma di stoccaggio, collaborare con l’URIG e rispettare prescrizioni di tutela del giacimento, dell’equilibrio idrogeologico, dell’ambiente e dei diritti dei terzi.
Geotermia: ricerca, coltivazione, canoni e tutela ambientale
Per le risorse geotermiche il permesso di ricerca può coprire aree di terra e mare fino a 1.000 kmq, dura fino a quattro anni ed è prorogabile di non oltre due anni; la concessione può durare fino a 30 anni ed essere prorogata per periodi non superiori a dieci anni. Sono previsti canoni annui di superficie e, in caso di produzione di energia elettrica, canoni per kWh a favore di Regione e comuni, con vincolo di destinazione delle somme comunali. La domanda di concessione deve essere corredata da studio di impatto e recupero ambientale, sottoposto a pareri vincolanti.
Norme transitorie, riservatezza e abrogazioni
I titoli già conferiti prima dell’entrata in vigore della legge restano confermati nella loro estensione, ma la loro durata si adegua ai nuovi termini; le regole sulla proroga si applicano alle scadenze successive e la contitolarità può essere estesa ai titoli vigenti su richiesta. I dati tecnici ed economici riservati non sono pubblicabili senza consenso, salvo decorso di due anni dalla cessazione del titolo. Sono abrogate espressamente le leggi regionali indicate e le norme incompatibili richiamate.
Decorrenza
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, quindi nel luglio 2000.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 3 lug 2000L.R. Sicilia 13/2000
- Legge · 3 lug 2000L.R. Sicilia 15/2000
- Legge · 15 mag 2000L.R. Sicilia 10/2000
- Legge · 22 ago 2000L.R. Sicilia 17/2000
- Legge · 22 ago 2000L.R. Sicilia 16/2000
- Legge · 31 ago 2000L.R. Sicilia 19/2000
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →