L.R. Sicilia 13/2000
Norme per il trasferimento, a titolo gratuito, dall'ESA ai comuni di Ragusa ed Ispica rispettivamente del frigomacello e del mercato ortofrutticolo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge autorizza l’ESA a cedere gratuitamente ai Comuni di Ragusa e Ispica, ciascuno per i beni situati nel proprio territorio, le strutture, le aree, i macchinari e le attrezzature dei complessi “Centro carni” e mercato ortofrutticolo. I beni devono essere utilizzati per le finalità originarie oppure per altre finalità produttive. Non prevede scadenze o limiti temporali specifici.
Trasferimento gratuito dall’ESA ai Comuni di Ragusa e Ispica di un frigomacello e di un mercato ortofrutticolo
Trasferimento gratuito di strutture e attrezzature a Ragusa e Ispica
La legge della Regione Siciliana disciplina il passaggio, a titolo gratuito, di due complessi produttivi realizzati dall’ESA ai Comuni di Ragusa e Ispica. L’intervento riguarda esclusivamente i beni ubicati nel territorio regionale siciliano e si inserisce in una logica di valorizzazione e riutilizzo di strutture pubbliche già esistenti.
Beni oggetto del trasferimento
L’Ente di sviluppo agricolo è autorizzato a trasferire ai due Comuni:
- le strutture;
- le aree di pertinenza;
- i macchinari;
- le attrezzature.
Il trasferimento riguarda, rispettivamente:
- il complesso industriale “Centro carni” (frigomacello) realizzato nella zona industriale di Ragusa;
- il mercato ortofrutticolo realizzato in contrada Rio Favara di Ispica.
Soggetti destinatari e criteri di riparto
I destinatari sono i Comuni di Ragusa e di Ispica, ciascuno per i beni che ricadono nel proprio territorio. La norma non introduce procedure dettagliate di trasferimento, ma attribuisce all’ESA il potere di procedere alla cessione gratuita.
Destinazione d’uso dei beni trasferiti
I Comuni destinatari devono utilizzare i beni ceduti:
- secondo le finalità originarie;
- oppure per altre finalità produttive.
La legge consente quindi un impiego non necessariamente identico a quello iniziale, purché resti nell’ambito produttivo.
Profili temporali e applicabilità
La disposizione ha efficacia generale dalla sua entrata in vigore e non contiene termini di scadenza, regimi transitori o limiti temporali di applicazione. Si tratta di una disciplina puntuale, legata a specifici beni e a specifici enti locali.
Pubblicazione e osservanza
La legge dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e contiene la clausola finale di obbligo di osservanza, secondo la formula tipica delle leggi regionali.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 3 lug 2000L.R. Sicilia 14/2000
- Legge · 3 lug 2000L.R. Sicilia 15/2000
- Legge · 15 mag 2000L.R. Sicilia 10/2000
- Legge · 22 ago 2000L.R. Sicilia 17/2000
- Legge · 22 ago 2000L.R. Sicilia 16/2000
- Legge · 31 ago 2000L.R. Sicilia 19/2000
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →