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Legge

L.R. Sicilia 7/2000

Proroga dei termini previsti da leggi e da regolamenti regionali per l'adozione dei provvedimenti di competenza dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente

Normativa regionaleL.R. Sicilia 7/2000Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale siciliana sospende per 90 giorni i termini in scadenza tra il 31 dicembre 1999 e il 31 marzo 2000 relativi a provvedimenti dell’Assessorato del territorio e dell’ambiente. Autorizza inoltre, per esigenze urgenti dell’edificio sede dell’Assessorato e fino all’emanazione del regolamento previsto, il ricorso alla trattativa privata con adeguata pubblicità. Entrata in vigore il 3 marzo 2000.

Proroga di termini e affidamenti urgenti per l’Assessorato territorio e ambiente

Proroga di termini e misure urgenti per l’Assessorato territorio e ambiente

La legge regionale disciplina, per la Regione Siciliana, una sospensione temporanea dei termini procedimentali e una specifica deroga in materia di affidamento lavori per la sede dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente. Si tratta di un intervento circoscritto nel tempo e legato a esigenze amministrative e funzionali immediate.

Sospensione dei termini procedimentali

Sono sospesi per novanta giorni i termini previsti da leggi e regolamenti regionali per l’adozione dei provvedimenti di competenza dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, purché tali termini siano in scadenza nel periodo compreso tra il 31 dicembre 1999 e il 31 marzo 2000.

La norma opera quindi come proroga generalizzata e temporanea dei termini riferiti ai procedimenti di competenza dell’Assessorato, limitatamente all’arco temporale indicato.

Ricorso alla trattativa privata per la sede dell’Assessorato

Per far fronte alle urgenze connesse alla funzionalità dell’edificio sede dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, l’Assessore è autorizzato a ricorrere alla trattativa privata.

La facoltà è però subordinata a due condizioni:

  • l’operatività è ammessa solo nelle more dell’emanazione del regolamento previsto dall’art. 12, comma 2, della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4;
  • l’affidamento dei lavori deve avvenire entro i limiti fissati dal medesimo art. 12, comma 2, e con adeguata pubblicità, anche mediante utilizzo del sistema informativo regionale di cui all’art. 56 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.

Decorrenza ed efficacia

La legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Considerata la sua natura temporanea e riferita a termini già scaduti o a esigenze contingenti dell’epoca, ha oggi rilievo sostanzialmente storico e non presenta un’utilità applicativa attuale.

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