Cassazione Civile, Ordinanza n. 13009/2026 del 06/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di appalto stipulato per l'esecuzione dei lavori di adeguamento di un impianto di depurazione. L'appaltatrice conveniva in giudizio il Comune chiedendo la risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'ente committente e la condanna al pagamento delle riserve e degli interessi per ritardato pagamento. Il tribunale accoglieva la domanda nei confronti del Comune; la corte d'appello, invece, dichiarava improponibile la domanda ritenendo tempestivamente proposta dal Comune l'eccezione di incompetenza fondata sulla clausola compromissoria inserita nel contratto. I successori della società appaltatrice hanno proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione degli artt. 167, 171, 166 e 38 c.p.c., sostenendo che l'eccezione arbitrale era stata formulata tardivamente perché il Comune si era costituito solo alla prima udienza e non almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione, come richiesto dalla disciplina applicabile ratione temporis.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, per i giudizi introdotti dopo la novella del 2005, l'eccezione di incompetenza per la presenza di una convenzione di arbitrato deve essere proposta nella comparsa di risposta depositata almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione, a pena di decadenza. Poiché il Comune si era costituito solo alla prima udienza, l'eccezione era tardiva. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla stessa corte territoriale in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
norma sul ricorso per cassazione invocata come parametro della censura di violazione di legge
art. 167 c.p.c.
"a pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio"
nell'assetto applicabile al caso, impone al convenuto di proporre tempestivamente in comparsa di risposta le eccezioni non rilevabili d'ufficio
art. 171 c.p.c.
richiamato in combinazione con gli artt. 166 e 167 c.p.c. per individuare il momento utile di costituzione del convenuto
art. 166 c.p.c.
richiamato per il termine di deposito della comparsa di risposta prima dell'udienza di comparizione
art. 38 c.p.c.
richiamato per la disciplina della tempestività delle eccezioni di incompetenza
art. 819-ter c.p.c.
"l'eccezione di incompetenza del giudice in ragione della convenzione di arbitrato deve essere proposta, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta"
l'eccezione fondata sulla clausola compromissoria ha natura processuale e deve essere sollevata tempestivamente a pena di decadenza
d.l. n. 35/2005
richiamato come novella rilevante ratione temporis, che modifica il regime della tempestività delle eccezioni del convenuto
L. n. 80/2005
legge di conversione della novella che incide sul termine per proporre le eccezioni in comparsa di risposta
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
non trova applicazione l'ulteriore contributo unificato in conseguenza dell'accoglimento del ricorso
Massime di principio
- L'eccezione di incompetenza fondata sulla clausola compromissoria deve essere proposta dal convenuto nella comparsa di risposta nei termini processuali previsti, a pena di decadenza.
- Nei giudizi introdotti dopo la riforma del 2005, è tardiva l'eccezione arbitrale sollevata solo alla prima udienza se la comparsa di risposta non è stata depositata almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione.
- La clausola compromissoria non consente il rilievo officioso dell'incompetenza in ogni stato e grado, poiché la relativa questione ha natura processuale ma si fonda sulla volontà delle parti e richiede eccezione tempestiva della parte interessata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 6 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 12855/2026 del 06/05/2026
- ordinanza_civile · 6 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 12856/2026 del 06/05/2026
- ordinanza_civile · 6 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 12858/2026 del 06/05/2026
- ordinanza_civile · 6 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 12859/2026 del 06/05/2026
- ordinanza_civile · 6 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 12860/2026 del 06/05/2026
- ordinanza_civile · 6 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 12861/2026 del 06/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →