Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 31714/2021 del 04/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da una sentenza di primo grado che aveva condannato la banca al pagamento di una somma in favore del creditore originario, per avere negoziato e pagato quattro assegni recanti firma apocrifa, con concorso di colpa del creditore nella misura del 50%. Dopo l'esecuzione della sentenza e il pagamento da parte della banca al preteso erede del creditore, quest'ultimo ha impugnato la decisione di primo grado. La Corte d'appello ha però dichiarato il difetto di legittimazione attiva dell'impugnante, ritenendo non provata la qualità di erede nel giudizio di merito e rilevando che nel ricorso in appello non era stata depositata documentazione idonea a dimostrare il subentro nella posizione del dante causa. Con il ricorso per cassazione l'impugnante ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 299 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., sostenendo che la qualità di erede fosse già conosciuta dalla banca, la quale aveva già eseguito il pagamento delle somme dovute, sicché la prova dello status di erede non sarebbe mancata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte d'appello, affermando che chi si costituisce o agisce in giudizio deducendo la qualità di erede della parte del precedente grado deve provare la propria legittimazione ad causam e dimostrare di essere subentrato nella posizione del dante causa. Nel caso concreto, la banca aveva contestato la dedotta avvenuta conoscenza o acquisizione dei documenti relativi allo status di erede, sicché non poteva ritenersi superato l'onere probatorio dell'impugnante. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 299 c.p.c.

    La parte che agisce o resiste deducendo la qualità di erede deve provare di essere subentrata nella posizione processuale e sostanziale del dante causa.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    La censura di violazione di legge non è stata ritenuta idonea a superare il rilievo del difetto di prova sulla legittimazione attiva.

  • art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002

    Ricorrendo i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

Massime di principio

  • Chi agisce in giudizio facendo valere la qualità di erede deve fornire prova positiva del proprio status e del subentro nella posizione del dante causa, non essendo sufficiente una mera allegazione.
  • La legittimazione ad impugnare non può essere desunta automaticamente dal solo fatto che la controparte abbia eseguito un pagamento o abbia conosciuto informalmente la qualità ereditaria, se tale qualità è contestata in giudizio.
  • Quando la parte resistente contesta il titolo di successione, l'onere della prova della qualità di erede grava integralmente su chi la invoca, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione se tale prova manca.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.