Cassazione Penale, Ordinanza n. 16170/2025 del 29/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di cassazione esamina i ricorsi proposti nell'interesse di due imputati avverso la sentenza della Corte di appello che li aveva condannati per fatti ricondotti ai reati di resistenza a pubblico ufficiale e oltraggio a pubblico ufficiale. Dai ricorsi emergeva, in sostanza, una censura centrata sulla diversa ricostruzione dei fatti prospettata dalla difesa, ritenuta più attendibile rispetto a quella accolta in sentenza, con richiesta di valorizzare elementi incompatibili con la configurabilità dei reati e con la scriminante invocata. Inoltre, veniva dedotto il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto.
La decisione
La Corte dichiara entrambi i ricorsi inammissibili. Rileva che le doglianze non si confrontano in modo specifico con la motivazione della sentenza di appello, ma si limitano a proporre una lettura alternativa dei fatti, senza misurarsi con i dati fattuali indicati dalla sentenza come dimostrativi della sussistenza dei reati ex artt. 337 e 341-bis c.p. e incompatibili con la scriminante invocata. Quanto alla particolare tenuità del fatto, la Corte osserva che il motivo non si confronta con la valutazione di gravità e con la non occasionalità della condotta, valorizzate anche alla luce dei numerosi precedenti penali, pure specifici, degli imputati. Ne consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
Richiamato come norma incriminatrice per la condotta di resistenza ai pubblici ufficiali, ritenuta in sentenza supportata da specifici dati fattuali non adeguatamente contestati.
art. 341-bis c.p.
Richiamato come norma incriminatrice per la condotta di oltraggio a pubblico ufficiale, ritenuta in sentenza supportata da specifici dati fattuali non adeguatamente contestati.
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto può essere esclusa in presenza di una valutazione di gravità del fatto e di non occasionalità della condotta, specie se l'imputato presenta precedenti penali anche specifici.
art. 616 c.p.p.
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che non censuri specificamente la motivazione della sentenza impugnata e si limiti a contrapporre una diversa ricostruzione difensiva dei fatti.
- La deduzione di una scriminante non può essere accolta se non si confronta con i dati fattuali valorizzati dai giudici di merito come incompatibili con essa.
- Il diniego della particolare tenuità del fatto è correttamente motivato quando la sentenza valorizza la gravità della condotta, la sua non occasionalità e i precedenti penali dell'imputato, anche specifici.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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