Sentenza del 18/05/2018 n. 12287 - Corte di Cassazione
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE Principio di non contestazione - Applicabilità nel processo tributario - Limiti - Fattispecie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato due avvisi di accertamento TARSU con cui il Comune aveva rettificato la dichiarazione relativa al 2008, riconoscendo una riduzione per l'area destinata a opificio, escludendo dalla tassazione l'area destinata alla sede degli impianti e negando l'esenzione per 1.228 mq destinati a deposito di materie prime. La contribuente sosteneva che il deposito contenesse polveri chimiche non produttive di rifiuti urbani o assimilati, che producesse eventualmente rifiuti speciali smaltiti autonomamente e che gli avvisi fossero carenti di motivazione. Contestava inoltre la violazione dell'onere della prova, del principio di non contestazione, della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e l'insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza d'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto adeguatamente motivati gli avvisi, osservando che indicavano superficie, destinazione dei locali e tassazione applicata, e ha dichiarato comunque inammissibile la censura sulla motivazione perché la società non aveva trascritto nel ricorso i passaggi essenziali degli avvisi. Ha escluso un'illegittima inversione dell'onere della prova: il contribuente deve fornire i dati necessari a individuare e delimitare le aree per le quali chiede esenzione o riduzione. Ha precisato che il principio di non contestazione si applica anche al processo tributario, ma, data l'indisponibilità dei diritti tributari, opera soltanto sul piano probatorio e non impedisce al giudice di valutare autonomamente le prove. Nel caso concreto il Comune aveva contestato il diritto all'esenzione già mediante l'avviso impositivo. La Corte ha inoltre affermato che i magazzini e depositi di materie prime, in quanto aree operative dell'impresa, sono normalmente soggetti a TARSU; l'esenzione richiede un'impossibilità oggettiva, permanente e strutturale di produrre rifiuti, non dimostrata dalla società. La dichiarazione TARSU e la perizia giurata risultavano inoltre contraddittorie. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.000 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 115, comma 1, c.p.c.
Il principio di non contestazione si applica anche nel processo tributario, ma riguarda esclusivamente i profili probatori del fatto non contestato.
Nel processo tributario la mancata contestazione può incidere sulla prova dei fatti, ma non comporta automaticamente il riconoscimento di diritti tributari disponibili, perché il rapporto d'imposta è indisponibile. Il giudice può comunque escludere l'esistenza del fatto sulla base delle risultanze processuali.
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62
La detenzione o occupazione di locali e aree nel territorio comunale costituisce il presupposto ordinario della TARSU. Le esenzioni o riduzioni per aree non produttive di rifiuti o produttive di rifiuti speciali devono essere provate e delimitate dal contribuente. I magazzini e depositi di materie prime sono normalmente considerati aree operative tassabili, salvo un'impossibilità oggettiva, permanente e strutturale di produrre rifiuti.
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70
Il contribuente ha l'obbligo di presentare la denuncia e di fornire all'amministrazione i dati relativi alle superfici e alle caratteristiche dei locali, compresa l'individuazione delle aree per cui chiede l'esclusione dalla tassazione.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1
Disciplina il ricorso per cassazione contro le sentenze delle commissioni tributarie regionali e consente di far valere, nei limiti previsti, violazioni di legge e vizi motivazionali.
Art. 2697 c.c.
L'amministrazione deve provare i fatti costitutivi della pretesa tributaria, mentre il contribuente che invoca un'esenzione o una riduzione deve fornire gli elementi necessari a dimostrare e delimitare la situazione eccezionale rispetto alla tassazione ordinaria.
Artt. 7 e 10 della legge n. 212 del 2000, Statuto dei diritti del contribuente
Gli atti impositivi devono essere motivati in modo sufficiente a rendere comprensibili i presupposti della pretesa e a consentire una difesa effettiva; è inoltre tutelato l'affidamento del contribuente. Nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta sufficiente.
Art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni proposte. Non vi è violazione quando la domanda è stata esaminata e respinta con una motivazione difforme da quella auspicata dalla parte.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario il principio di non contestazione non equivale al riconoscimento del diritto all'esenzione: può semplificare la prova di un fatto, ma non sostituisce la verifica giudiziale dei presupposti dell'agevolazione.
- Chi chiede l'esenzione o la riduzione di un tributo deve dimostrare in modo puntuale la natura, la superficie e la delimitazione delle aree escluse, oltre alle caratteristiche oggettive che impediscono la produzione di rifiuti.
- La destinazione a deposito o magazzino non determina normalmente l'esenzione dalla TARSU: tali spazi sono, di regola, aree operative dell'impresa e restano tassabili.
- L'impossibilità di produrre rifiuti rilevante ai fini dell'esenzione deve essere oggettiva, permanente e derivare dalla struttura o dalla natura dell'area, non soltanto dalle modalità contingenti con cui il contribuente la utilizza.
- Dichiarazioni, planimetrie, perizie e altri documenti devono essere coerenti tra loro; contraddizioni nella qualificazione dell'area possono impedire il riconoscimento dell'esenzione.
- In Cassazione non è sufficiente sostenere genericamente che il giudice abbia valutato male le prove: occorre indicare specificamente il fatto decisivo omesso e, quando si contesta la motivazione dell'avviso, trascrivere i passaggi rilevanti dell'atto.
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