Cassazione Penale, Sentenza n. 37368/2025 del 17/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per il reato di detenzione di cocaina (21,5 kg lordi) in concorso con altri. La difesa contestava violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta gravità indiziaria sul ruolo del ricorrente nel concorso nella detenzione e sull'applicazione dell'aggravante per l'ingente quantità, sostenendo l'assenza di elementi idonei a dimostrare la consapevolezza del Polverini circa la quantità della sostanza nella disponibilità del coindagato.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo che, pur sussistendo indizi logico-fattuali non irrilevanti (incontro con uno degli indagati, veicoli con vani occulti, destinazione verso l'abitazione dove era custodita la droga), la motivazione del Tribunale di riesame è carente e contraddittoria circa la qualificazione giuridica del contributo del ricorrente (detentore comune, trasportatore, acquirente o mero accompagnatore). In particolare mancava prova e argomentazione sufficiente sul fatto che il ricorrente avesse effettivamente la disponibilità materiale della droga o fosse stato incaricato preventivamente del trasporto, così come mancava chiarezza sulla sua consapevolezza circa l'ingente quantità. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il giudizio al Tribunale di Roma per nuovo esame.
Norme richiamate
Codice penale, art. 110
Richiamato come base normativa per il concorso di persone nel reato; la sentenza sottolinea che la qualificazione del ruolo concorsuale richiede motivazione precisa per stabilire la partecipazione personale del ricorrente.
D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 comma 1
art. 73, comma 1, D.P.R. 309/1990
Norma che disciplina la detenzione e il traffico di sostanze stupefacenti; la Corte osserva che l'ordinanza non chiarisce se il ricorrente fosse co-detentore, trasportatore incaricato o altro, e quindi non si è adeguatamente applicata la fattispecie prevista.
D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80 comma 2
art. 80, comma 2, D.P.R. 309/1990
Aggravante per l'ingente quantità: la Corte evidenzia che l'applicazione dell'aggravante richiede anche profili soggettivi (consapevolezza della quantità) e che le incertezze sulla posizione del ricorrente incidono sulla sua operatività.
Codice di procedura penale, art. 309 comma 7
Norma richiamata per la competenza del tribunale cui rinviare il nuovo giudizio dopo l'annullamento dell'ordinanza cautelare.
Disposizioni attuative del codice di procedura penale, art. 94 comma 1-ter
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Richiamata per gli adempimenti amministrativi da compiere in cancelleria a seguito della decisione di rinvio.
Massime di principio
- Per applicare misure cautelari sulla base del concorso in detenzione di stupefacenti occorre motivare chiaramente quale sia stato il ruolo concreto del indagato (co-detentore, trasportatore, acquirente, semplice accompagnatore).
- La presenza di indizi indiretti (incontri con soggetti monitorati, veicoli con vani occulti, direzione verso l'abitazione dove è custodita la droga) può integrare gravità indiziaria, ma non basta da sola a determinare con certezza la disponibilità materiale della sostanza da parte del sospetto.
- L'aggravante per "ingente quantità" richiede attenzione anche al profilo soggettivo: è necessario valutare se vi sia prova, almeno in termini di gravità indiziaria, della consapevolezza dell'indagato circa la quantità effettiva della sostanza.
- L'onere motivazionale del giudice cautelare impone di escludere alternative spiegazioni plausibili e di collegare logicamente gli elementi indiziari alla specifica qualificazione giuridica del contributo dell'imputato.
- Se la ricostruzione del ruolo si fonda sull'ipotesi del trasporto, va dimostrata la reale disponibilità della sostanza al vettore; un accordo preventivo non equivale automaticamente alla disponibilità materiale necessaria per configurare il reato di detenzione/trasporto.
- In caso di motivazione carente o contradditoria relativa ai profili essenziali della partecipazione e dell'aggravante, la strada corretta è l'annullamento con rinvio per un nuovo esame più circostanziato.
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