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Sentenza

Sentenza del 17/05/2021 n. 2589 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento - Società contribuente - Omessa dichiarazione - Ente impositore - Attività verifica - Anno precedente - Rimanenze finali - Anno accertato - Ente impositore - Rimanenze inziali - Integrale considerazione - Ente impositore - Congruità percentuale ricarico - Onere probatorio - Omesso assolvimento - Ente impositore - Determinazione induttiva ricavi - Anno precedente - Ricavi puntuali - Mancata considerazione - Rileva - Illegittimità pretesa - Consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società non ha presentato la dichiarazione reddituale; l'ente impositore ha determinato i ricavi in via induttiva valorizzando esclusivamente le rimanenze finali dell'anno precedente e, applicando una percentuale di ricarico, ha ricavato i ricavi dell'anno accertato senza fornire prova della congruità di tale percentuale né tenere conto dei ricavi puntuali dell'anno precedente.

La decisione

La determinazione induttiva dei ricavi è stata ritenuta illegittima. Il giudice ha stabilito che l'ente impositore, oltre a dover conteggiare i ricavi accertati in misura analoga ai ricavi puntuali dell'anno precedente, non può limitarsi a valorizzare le rimanenze finali dell'anno precedente per inferire i ricavi dell'anno accertato senza dimostrare la congruità della percentuale di ricarico utilizzata. In mancanza di tale prova l'accertamento è illegittimo nei confronti della società omessa.

Norme richiamate

  • Codice civile

    Il principio della gravità dell'onere della prova: chi afferma fatti costitutivi della propria pretesa (qui l'ente impositore che assume la congruità del ricarico e l'adeguatezza della valorizzazione delle rimanenze) deve provare gli elementi di fatto su cui si fonda l'accertamento; l'assenza di tale prova rende illegittima la determinazione induttiva

Massime di principio

  • L'ente impositore può utilizzare metodi induttivi quando il contribuente omette la dichiarazione, ma non può basare l'accertamento esclusivamente sulla valorizzazione delle rimanenze finali dell'anno precedente senza adeguata prova complementare.
  • Se si fa riferimento all'anno precedente, l'accertamento deve tenere conto dei ricavi puntuali di quell'anno: non è sufficiente trasferire meccanicamente valori di rimanenze senza correlare la stima ai dati reddituali effettivi.
  • L'applicazione di una percentuale di ricarico come criterio stimatorio richiede che l'amministrazione dimostri la congruità di tale percentuale mediante elementi probatori (documenti, indagini settoriali, listini, margini usuali), altrimenti la presunzione è infirmata.
  • L'onere della prova circa la fondatezza degli elementi induttivi spetta all'ente impositore (art. 2697 c.c.); il contribuente può ottenere l'annullamento dell'accertamento se l'amministrazione non produce prove idonee.
  • In pratica, per rendere legittimo un accertamento induttivo basato su rimanenze è consigliabile che l'amministrazione integri la stima con altri elementi (fatture di acquisto/vendita, listini, conti di magazzino, comparazioni settoriali) e che il contribuente, se possibile, produca documentazione per contestarne l'erroneità.

Testo integrale

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