Cassazione Civile, Ordinanza n. 07054/2026 del 24/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un fallimento dichiarato nel 1999 e da un successivo concordato fallimentare omologato ed eseguito integralmente nel 2004-2008. A chiusura della procedura era stato accantonato un importo su un libretto bancario, in attesa dell’esito di opposizioni allo stato passivo promosse da creditori pubblici e da un dipendente. Definiti tali giudizi, la società, tornata in bonis, chiese lo svincolo delle somme. Il Tribunale prima respinse l’istanza, poi – in un diverso momento della vicenda – dispose la riapertura del fallimento. Con il ricorso per cassazione la società censura quest’ultimo provvedimento deducendo violazione degli artt. 121, 137 e 138 l.fall.: sostiene che la riapertura del fallimento dopo un concordato fallimentare può avvenire solo se il concordato venga risolto o annullato, mentre nel caso concreto il concordato era stato eseguito e non risultava alcuna istanza ex artt. 137 o 138 l.fall.; inoltre contesta che fossero presenti i presupposti di cui all’art. 121 l.fall. (chiusura per riparto finale o incapienza, istanza di debitore o creditore, termine quinquennale, utilità della riapertura o garanzia del pagamento minimo ai creditori).
La decisione
La Corte di cassazione ritiene il ricorso ammissibile e fondato. Precisa che, trattandosi di procedure soggette alla disciplina anteriore alla riforma del 2006, l’impugnazione era proponibile con ricorso straordinario ex art. 111 Cost. Nel merito afferma che, quando il fallimento è stato chiuso per omologazione di un concordato fallimentare, la riapertura del fallimento può essere pronunciata soltanto se il concordato stesso sia stato previamente risolto o annullato ai sensi degli artt. 137 o 138 l.fall. Le condizioni generali di riapertura previste dall’art. 121, comma 1, l.fall. non si applicano a questa ipotesi, perché la riapertura determina la reviviscenza del fallimento originario e presuppone il venir meno del concordato che aveva chiuso la procedura. Poiché nel caso concreto mancava la risoluzione o l’annullamento del concordato, la sentenza impugnata viene cassata senza rinvio ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c. Le spese di legittimità sono compensate per le peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
le condizioni generali di riapertura del fallimento previste dal primo comma non si applicano alla riapertura conseguente a concordato fallimentare omologato; in tale ipotesi rileva solo il previo venir meno del concordato.
il concordato fallimentare, una volta omologato, è obbligatorio per tutti i creditori anteriori.
la risoluzione del concordato fallimentare è uno dei soli presupposti idonei a consentire la riapertura del fallimento.
l’annullamento del concordato fallimentare è l’altro presupposto idoneo a consentire la riapertura del fallimento.
rinvia alla riapertura della procedura a norma degli artt. 137 e 138 e non al primo comma dell’art. 121, confermando che, per il concordato fallimentare, la riapertura presuppone il venir meno del concordato.
il richiamo all’art. 122 conferma la ratio della riapertura come superamento degli effetti esdebitatori del concordato omologato.
per le procedure anteriori alla riforma continua ad applicarsi la disciplina previgente.
art. 111 Cost.
il ricorso straordinario per cassazione è il mezzo di impugnazione esperibile contro la sentenza di riapertura del fallimento nella disciplina previgente, quando manchi altro gravame.
indicato come base del reclamo avverso il decreto del tribunale nella fase precedente del procedimento.
il decreto di esecuzione del concordato non ha carattere decisorio tale da impedire ulteriori provvedimenti sull’esecuzione, secondo l’impostazione richiamata dalla corte d’appello, ma tale rilievo viene superato dalla Corte di cassazione.
richiamato per descrivere i casi di chiusura del fallimento che l’art. 121 considera ai fini della riapertura generale, ma non come presupposti applicabili alla riapertura conseguente a concordato fallimentare.
consente la cassazione senza rinvio quando il procedimento non poteva essere instaurato.
Massime di principio
- Quando un fallimento sia stato chiuso per effetto dell’omologazione di un concordato fallimentare, la riapertura della procedura non può essere disposta in base ai soli presupposti generali dell’art. 121 l.fall., ma richiede necessariamente la previa risoluzione o l’annullamento del concordato ai sensi degli artt. 137 o 138 l.fall.
- La riapertura del fallimento dopo concordato fallimentare presuppone il venir meno dell’atto concordatario che aveva determinato la chiusura della procedura, perché la riapertura determina la reviviscenza dell’originario fallimento e non l’apertura di una nuova procedura autonoma.
- La disciplina della riapertura collegata al concordato fallimentare è speciale rispetto alla riapertura generale prevista dall’art. 121 l.fall.; perciò non si applicano, in tale ipotesi, le condizioni ulteriori previste per i casi di chiusura del fallimento per riparto finale o incapienza.
- Nel sistema previgente, contro la sentenza di riapertura del fallimento non altrimenti impugnabile era esperibile il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost.
- Se il procedimento di riapertura è stato instaurato in assenza dei presupposti legali speciali, la Corte può cassare la decisione senza rinvio per impossibilità giuridica di prosecuzione del procedimento.
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