Cassazione Penale, Sentenza n. 25520/2025 del 10/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo che ha rigettato la richiesta di riesame della misura cautelare (custodia in carcere) disposta dalla Corte d'appello di Palermo ai sensi dell'art. 300, comma 5, c.p.p., dopo la riforma in appello della sentenza di assoluzione di primo grado con condanna per il delitto di cui all'art. 416-bis c.p. (associazione mafiosa). Il difensore ha dedotto errata applicazione degli artt. 275 (commi 1-bis e 4) e 274 (comma 1, lett. c) c.p.p. e dell'art. 300, comma 5, c.p.p., sostenendo: mancanza di nuovi elementi probatori rispetto al primo grado; l'unico elemento aggiuntivo (dichiarazioni di Rosario Montalbano) sarebbe meramente de relato; omissione della "motivazione rafforzata" necessaria per il ribaltamento di un'assoluzione; impropria applicazione della presunzione di pericolosità (art. 275) senza considerare il "tempo silente" e altre circostanze attenuanti (precedente revoca della libertà vigilata del 2019, attività lavorativa lecita, spontanea presentazione in carcere dopo la lettura del dispositivo), nonché assenza di condotte attuali che dimostrino perdurante pericolosità o rischio di fuga.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Cassazione ha premesso che in sede cautelare non sono ammissibili censure che si risolvono in critiche al merito della valutazione probatoria della Corte d'appello; ha confermato il principio secondo cui la sentenza di condanna in appello costituisce fatto nuovo che legittima l'emissione o il ripristino di una misura cautelare ai sensi dell'art. 300, comma 5, c.p.p.; ha ritenuto corretta l'applicazione della presunzione normativa relativa all'inidoneità di misure diverse dalla custodia (art. 275), considerato il ruolo dell'imputato nell'associazione mafiosa e i suoi gravi precedenti. Sono state ritenute infondate anche le censure sul cd. "tempo silente" (la condotta è stata contestata fino al 20/07/2021) e sull'interpretazione del provvedimento del Tribunale di Sorveglianza del 2019 (quel decreto era antecedente alla contestazione rilevante e non prodotto nel giudizio). In definitiva la Corte ha confermato che non compete alla Cassazione riesaminare il fatto e le prove, salvo profili di legittimità, e che il Tribunale di Palermo ha motivato adeguatamente la sussistenza del pericolo di recidiva e la necessità della custodia cautelare.
Norme richiamate
art. 300, comma 5, cod. proc. pen.
La sentenza di condanna in appello costituisce un fatto nuovo che legittima l'emissione o il ripristino della misura cautelare; in sede di riesame l'ordinanza deve valutare le esigenze cautelari ma non riesaminare integralmente gli elementi probatori posti a fondamento della condanna.
art. 275, comma 3 (e commi 1-bis e 4 richiamati dal ricorrente), cod. proc. pen.
Presunzione normativa di inadeguatezza delle misure coercitive diverse dalla custodia per taluni delitti (presunzione rafforzata di pericolosità). La Corte ha ritenuto applicabile tale presunzione in ragione del titolo di reato (associazione mafiosa) e delle modalità, del ruolo dell'imputato e dei precedenti, salvo prova contraria di rescissione dei legami con l'organizzazione.
art. 416-bis cod. pen.
Delitto contestato di associazione di tipo mafioso: la condanna in appello per tale fattispecie è stata valorizzata ai fini della valutazione delle esigenze cautelari e della presunzione di pericolosità.
art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Richiamato dal difensore tra le norme rilevanti per il riesame, ma nella decisione della Cassazione non è risultata determinante: le censure basate su questa norma si sono risolte in un sindacato sul merito non consentito in sede cautelare.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria relativi alla condanna alle spese; citata in dispositivo per gli obblighi formali conseguenti alla decisione.
Massime di principio
- La sentenza di condanna in appello costituisce un "fatto nuovo" ai fini dell'art. 300, comma 5, c.p.p. e può legittimare l'emissione o il ripristino della custodia cautelare anche se in primo grado l'imputato era stato prosciolto o assolto.
- In sede di riesame cautelare non è ammissibile un sindacato libero e complessivo sulla valutazione probatoria fatta dal giudice di merito; le censure che chiedono una diversa lettura delle prove generalmente sono inammissibili o infondate.
- Per reati gravi e tipici dell'associazione mafiosa opera una presunzione normativa di inidoneità delle misure alternative (art. 275): per superarla la difesa deve fornire prove concrete e attuali della rescissione dei legami con l'organizzazione e della cessazione del pericolo di recidiva.
- Elementi favorevoli al difensore (revoche di misure di sicurezza, attività lavorativa, assenza di indagini attuali, comportamenti collaborativi come la spontanea presentazione) possono influire ma devono essere documentati e valutati alla luce del complesso quadro probatorio e della datazione delle contestazioni (il "tempo silente" può essere valutato, ma non è di per sé decisivo).
- La Corte di Cassazione tutela la corretta applicazione dei principi di diritto ma non sostituisce il giudice di merito nella valutazione dei fatti; le impugnazioni cautelari devono quindi concentrarsi su profili di legittimità e motivazione, non su una nuova valutazione probatoria.
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