Cassazione Civile, Ordinanza n. 09830/2026 del 16/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
Una banca aveva proposto opposizione ex art. 702-bis c.p.c. avverso il decreto di liquidazione del compenso del consulente tecnico d'ufficio emesso dal Tribunale di Benevento in favore di un professionista che aveva svolto attività peritale in un precedente giudizio. L'istituto contestava l'importo liquidato, ritenendolo non conforme ai criteri normativi e alla concreta attività svolta. In particolare sosteneva che il tribunale avesse erroneamente considerato come due distinte consulenze: la relazione originaria e successivi chiarimenti/integrazioni richiesti dal giudice, quando invece si sarebbe trattato di una sola CTU con attività meramente integrativa e accessoria, non autonoma e non ulteriormente remunerabile. Il ricorrente deduceva inoltre che, in ogni caso, il calcolo delle vacazioni fosse stato effettuato sul tempo complessivo assegnato per il deposito e non sul tempo effettivamente necessario alle attività svolte, e lamentava infine la regolazione delle spese di lite, ritenuta erronea rispetto all'esito dell'opposizione.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che il Tribunale avesse erroneamente qualificato come due consulenze autonome un'unica prestazione peritale, comprensiva anche dei chiarimenti richiesti. Ha quindi cassato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Benevento in diversa composizione, affinché riesamini la liquidazione del compenso applicando il principio per cui i chiarimenti e le integrazioni richieste al CTU sono attività complementari e già ricomprese nell'onorario. Sono stati dichiarati assorbiti il secondo e il terzo motivo, perché il nuovo esame in rinvio dovrà rideterminare il compenso; è stato altresì assorbito il quarto motivo sulle spese, da regolare all'esito del giudizio di rinvio.
Norme richiamate
art. 702-bis c.p.c.
norma processuale che ha costituito il rito dell'opposizione proposta avverso il decreto di liquidazione del compenso del CTU.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
richiamato come parametro per le censure di violazione di legge nei primi due motivi e nel quarto motivo di ricorso.
art. 360 c.p.c., n. 5
richiamato per la censura di omesso esame/motivazione in relazione alla determinazione del compenso mediante vacazioni.
artt. 1, 2, 3 e 4 L. 319/1980
richiamati dalla ricorrente come norme sulla liquidazione dei compensi del consulente tecnico.
art. 4 L. 319/1980
richiamato quale norma violata nella determinazione del compenso del CTU.
art. 1 D.M. 30 maggio 2002
richiamato dalla ricorrente come criterio per la liquidazione del compenso, in collegamento con il sistema delle vacazioni.
art. 29 allegato al D.M. 30 maggio 2002
"Tutti gli onorari, ove non diversamente stabilito nelle presenti tabelle, sono comprensivi della relazione sui risultati dell'incarico espletato, della partecipazione alle udienze e di ogni altra attività concernente i quesiti"
la Corte lo interpreta nel senso che l'onorario del CTU ha carattere onnicomprensivo e include anche le attività funzionalmente connesse all'incarico, compresi i chiarimenti richiesti quando la relazione non sia esaustiva.
artt. 91 e 92 c.p.c.
richiamati con riguardo alla regolazione delle spese di lite, ma il relativo motivo è stato dichiarato assorbito.
Massime di principio
- Nel liquidare il compenso del consulente tecnico d'ufficio, i chiarimenti e le integrazioni richiesti dal giudice non costituiscono di regola una seconda consulenza autonoma, ma un'attività complementare, integrativa e necessaria rispetto alla CTU già espletata.
- Il principio di onnicomprensività dell'onorario del CTU impone di ricomprendere nella liquidazione anche le attività funzionalmente collegate all'incarico, salvo che la normativa tariffaria preveda espressamente un diverso trattamento.
- Se il giudice di merito liquida il compenso del CTU assumendo erroneamente l'esistenza di due consulenze distinte, la liquidazione è viziata per violazione di legge e va cassata con rinvio.
- Quando viene accolto il motivo che incide sul quantum del compenso, le ulteriori censure sul criterio di calcolo e sulle spese possono restare assorbite perché la determinazione finale dovrà essere rinnovata dal giudice di rinvio.
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