L.R. Lazio 10/2017
Modifiche alla legge regionale 13 gennaio 2005, n. 2 (Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale e in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale) e successive modifiche
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale 10/2017 aggiorna la disciplina delle elezioni del Presidente della Regione Lazio e del Consiglio regionale: introduce la preferenza di genere, ridefinisce scheda e riparto dei seggi, rafforza la parità di genere nelle liste, esonera da alcune sottoscrizioni e limita l’immediata rieleggibilità del Presidente dopo due mandati consecutivi, con eccezione per un mandato breve.
Modifiche alla disciplina elettorale regionale del Lazio
Modifiche alla disciplina elettorale regionale del Lazio
La legge interviene sulla legge regionale 13 gennaio 2005, n. 2, adeguando le regole per l’elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Lazio. Il provvedimento disciplina inoltre composizione e riparto dei seggi, presentazione delle liste, scheda elettorale, preferenze di genere e alcuni profili organizzativi del procedimento elettorale.
Fonti applicabili e candidatura alla Presidenza
Per quanto non previsto dalla disciplina regionale, continuano ad applicarsi la legge n. 108/1968 e la legge n. 43/1995, con adattamento delle disposizioni sulla lista regionale ai candidati alla carica di Presidente della Regione. È inoltre previsto che nessuna sottoscrizione sia richiesta per la presentazione della candidatura alla Presidenza della Regione.
Composizione del Consiglio regionale e parità di genere nelle liste
Il Consiglio regionale è composto dal Presidente della Regione e da un numero di consiglieri stabilito dallo Statuto. Quattro quinti dei consiglieri sono eletti con criterio proporzionale tramite liste circoscrizionali e recupero dei voti residui nel collegio unico regionale; un quinto è eletto secondo le modalità previste per la lista regionale/candidati Presidenza.
Le liste circoscrizionali devono rispettare la parità di genere:
- ciascuno dei due sessi deve essere rappresentato in misura pari al 50 per cento;
- se il numero dei candidati è dispari, la differenza tra i generi non può essere superiore a un’unità;
- la violazione comporta l’inammissibilità della lista.
Circoscrizioni elettorali e riparto dei seggi
Il territorio regionale è ripartito in cinque circoscrizioni elettorali corrispondenti a:
- Provincia di Frosinone;
- Provincia di Latina;
- Provincia di Rieti;
- Provincia di Viterbo;
- Città metropolitana di Roma capitale.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni avviene in proporzione alla popolazione residente, con riferimento ai dati dell’ultimo censimento generale pubblicati dall’ISTAT. Il decreto di riparto è adottato dal Presidente della Regione contestualmente al decreto di convocazione dei comizi elettorali.
Indizione delle elezioni e termini
Le elezioni del Presidente della Regione e del Consiglio regionale possono svolgersi a decorrere dalla quarta domenica precedente la scadenza del quinquennio e non oltre il termine stabilito dalla normativa statale. In caso di scioglimento del Consiglio previsto dallo Statuto, le elezioni devono tenersi entro tre mesi dallo scioglimento. L’indizione avviene con decreto del Presidente della Regione, sentito il Presidente del Consiglio regionale.
Scheda elettorale, voto e preferenza di genere
Le votazioni per Presidente della Regione e Consiglio regionale avvengono su un’unica scheda, secondo un modello approvato con decreto del Presidente della Regione.
La scheda riporta:
- il contrassegno di ciascuna lista circoscrizionale con due righe per le preferenze;
- il nome e cognome del candidato Presidente collegato, con il relativo contrassegno;
- in caso di più liste collegate allo stesso candidato Presidente, i relativi rettangoli sono collocati in un rettangolo più ampio con collocazione definita per sorteggio.
L’elettore può:
- votare solo per un candidato Presidente;
- votare per un candidato Presidente e per una lista circoscrizionale a lui collegata;
- votare disgiuntamente per un candidato Presidente e per una lista non collegata;
- votare una lista senza esprimere voto per il Presidente, nel qual caso il voto si intende valido anche per il candidato Presidente collegato.
Il voto di lista consente fino a due preferenze; se sono espresse due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l’altra uno di genere femminile, a pena di annullamento della seconda preferenza. Se l’elettore vota un candidato Presidente e più di una lista, resta valido solo il voto al Presidente e sono nulli i voti di lista.
Operazioni dell’Ufficio centrale regionale e assegnazione dei seggi
Terminate le operazioni di assegnazione proporzionale secondo la disciplina richiamata, l’Ufficio centrale regionale:
- determina la cifra elettorale di ciascun candidato Presidente;
- proclama eletto il candidato che ha ottenuto più voti validi;
- individua il candidato Presidente arrivato secondo per voti validi, ai fini della riserva di un seggio;
- ripartisce i restanti seggi.
Se le liste collegate al Presidente eletto non raggiungono il 60 per cento dei seggi del Consiglio, escluso il seggio del Presidente, viene attribuito loro il numero di seggi necessario a raggiungere tale soglia, nei limiti dei seggi ancora disponibili. Se invece le liste collegate al Presidente eletto hanno già almeno il 60 per cento dei seggi, i seggi residui sono attribuiti ai gruppi di liste collegati ai candidati Presidenti non eletti.
La ripartizione tra liste circoscrizionali avviene con metodo dei quozienti e dei più alti resti. Se una lista ottiene più posti dei propri candidati, i posti eccedenti sono redistribuiti tra le altre liste secondo l’ordine dei quozienti.
È inoltre prevista una clausola di riequilibrio territoriale: se, dopo l’assegnazione, una circoscrizione non elegge almeno un consigliere, viene attribuito un seggio alla lista circoscrizionale collegata al Presidente eletto che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale in quella circoscrizione, con i necessari correttivi sugli altri seggi assegnati. In caso di parità si procede a sorteggio.
Casi di ineleggibilità/limitazioni e rieleggibilità del Presidente
È introdotto il divieto di immediata rieleggibilità alla carica di Presidente della Regione per chi abbia già ricoperto due mandati consecutivi. Il divieto non opera se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
Presentazione delle liste e sottoscrizioni
La disciplina sulle sottoscrizioni è semplificata. Non è richiesta la sottoscrizione:
- per le liste espressione di partiti o movimenti rappresentati in Consiglio, oppure di soggetti già presenti in Consiglio o in almeno una delle due Camere alla data di adozione del decreto di indizione;
- per le liste collegate secondo le regole previste, anche quando il collegamento avviene tramite gruppi consiliari;
- per la candidatura alla carica di Presidente della Regione.
Per le liste espressione di partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari, il collegamento è dichiarato dal Presidente del gruppo, informata la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, per una sola lista; se nel nome del gruppo è presente il nome di una persona, la dichiarazione è fatta congiuntamente dal Presidente del gruppo e da tale persona.
È inoltre previsto che nessuna sottoscrizione sia richiesta quando la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito che contenga quello di un partito o movimento esente dall’onere.
Numero dei candidati nelle liste circoscrizionali
Ogni lista circoscrizionale deve rispettare i seguenti limiti di candidati:
- da 22 a 32 nella circoscrizione della Città metropolitana di Roma capitale;
- da 4 a 6 nelle circoscrizioni delle Province di Latina e Frosinone;
- da 2 a 4 nella circoscrizione della Provincia di Viterbo;
- 2 nella circoscrizione della Provincia di Rieti.
Gestione del procedimento elettorale
Il Presidente della Regione è chiamato ad assumere le iniziative necessarie per assicurare la migliore gestione del procedimento elettorale, anche mediante intese con gli organi competenti dell’amministrazione statale centrale e periferica.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 28 dic 2017L.R. Lazio 11/2017
- Legge · 29 dic 2017L.R. Lazio 14/2017
- Legge · 29 dic 2017L.R. Lazio 13/2017
- Legge · 29 dic 2017L.R. Lazio 12/2017
- Legge · 5 gen 2018L.R. Lazio 1/2018
- Legge · 14 ago 2017L.R. Lazio 9/2017
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →