Provvedimento AGCM I808C n. 32014 del 07/07/2026
GARA CONSIP FM4/ACCORDI TRA I PRINCIPALI OPERATORI DEL FACILITY MANAGEMENT - RIDETERMINAZIONE SANZIONE REKEEP
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento ridetermina, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 1234 del 17 febbraio 2026, la sanzione di Rekeep per l’intesa tra i principali operatori del facility management diretta alla ripartizione dei lotti della gara nazionale Consip FM4. Applicando il coefficiente di gravità del 15% al valore delle vendite di 532 milioni di euro e sottraendo, anziché eliminare dal calcolo, l’entry fee del 15% pari a 11,97 milioni, l’AGCM fissa la sanzione a 67,83 milioni di euro. L’Autorità respinge la richiesta di un’ulteriore riduzione per le condizioni economiche attuali della società.
Rideterminazione della sanzione a Rekeep per la partecipazione all’intesa di ripartizione dei lotti della gara Consip FM4; sanzione fissata in 67.830.000 euro.
Rideterminazione della sanzione Rekeep nella gara Consip FM4
Il provvedimento n. 32014 ridetermina la sanzione inflitta a Rekeep S.p.A. per la partecipazione all’intesa di ripartizione dei lotti della gara nazionale FM4 per servizi di facility management. La decisione dà esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato del 17 febbraio 2026 e conclude il procedimento avviato in contraddittorio con la società.
Parti e procedimento originario
Rekeep opera nell’erogazione di servizi integrati per immobili e infrastrutture, tra cui manutenzione impiantistica, pulizia e sanificazione, servizi ausiliari e property management. Con il provvedimento n. 27646 del 17 aprile 2019, l’AGCM aveva accertato un’intesa contraria all’art. 101 TFUE tra Rekeep, Romeo Gestioni, C.N.S. Consorzio Nazionale Servizi, Consorzio Stabile Energie Locali, Engie Servizi, Exitone, Kuadra e Manital. L’intesa aveva a oggetto la ripartizione dei lotti della procedura ad evidenza pubblica Consip FM4, relativa alla fornitura su tutto il territorio nazionale di servizi di facility management. La sanzione inizialmente irrogata a Rekeep era pari a 91.612.653,90 euro.
Pronunce giurisdizionali e precedenti rideterminazioni
Con sentenza n. 8777 del 27 luglio 2020, il TAR Lazio ha accolto parzialmente il ricorso di Rekeep limitatamente alla quantificazione della sanzione, rinviando all’Autorità per una nuova determinazione. In esecuzione, con provvedimento n. 28422 del 20 ottobre 2020, l’AGCM aveva applicato un coefficiente di gravità del 15%, in luogo del 22,5% originario, ed eliminato dal calcolo l’entry fee del 15%; la sanzione era così risultata pari a 79.800.000 euro.
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1234 del 17 febbraio 2026, ha accolto l’appello di Rekeep e annullato il provvedimento di rideterminazione. Ha indicato che l’operazione corretta doveva svolgersi in due passaggi: applicare meccanicamente il coefficiente di gravità del 15% e, una volta riformulato l’importo, sottrarre l’entry fee, anziché eliminarla dal calcolo. Ha ordinato all’AGCM di procedere alla corretta esecuzione della sentenza del TAR entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione, in contraddittorio con la società.
Istruttoria e osservazioni di Rekeep
Con provvedimento n. 31885 del 10 marzo 2026, l’AGCM ha avviato il procedimento di ulteriore rideterminazione. Rekeep è stata sentita il 15 aprile 2026; il 27 maggio le è stata comunicata la conclusione della fase istruttoria e la quantificazione proposta. La società ha depositato una memoria il 16 giugno 2026. Rekeep ha ritenuto che l’applicazione dei criteri indicati dal Consiglio di Stato conducesse aritmeticamente a 67.830.000 euro, chiedendo tuttavia di valutare anche le proprie attuali condizioni economiche e di ridurre ulteriormente l’importo.
Calcolo della sanzione e valutazioni dell’AGCM
L’Autorità ha applicato i criteri individuati dal giudice, che ha ritenuto puntuali e tali da condurre a un risultato univoco:
- valore delle vendite già individuato nel provvedimento I808: 532.000.000 euro;
- applicazione del coefficiente di gravità del 15%: 79.800.000 euro;
- sottrazione dell’entry fee del 15% su tale importo, pari a 11.970.000 euro;
- sanzione rideterminata: 67.830.000 euro.
L’AGCM ha respinto la richiesta di un’ulteriore riduzione per le condizioni economiche sopravvenute di Rekeep, osservando che, nella rideterminazione, il titolo dell’obbligazione resta l’originario provvedimento sanzionatorio. Ha richiamato, sul momento rilevante per la quantificazione, le pronunce del Consiglio di Stato n. 3603 del 29 aprile 2025 e n. 7874 del 10 dicembre 2020, secondo cui va considerata la situazione esistente al momento del provvedimento che accerta l’illecito.
Esito, pagamento e impugnazione
L’AGCM ha fissato la sanzione amministrativa pecuniaria di Rekeep in 67.830.000 euro. Il pagamento deve avvenire entro 30 giorni dalla notifica, tramite le modalità indicate nel provvedimento; l’avvenuto versamento deve essere immediatamente comunicato all’Autorità mediante invio della relativa attestazione. Il provvedimento è impugnabile davanti al TAR Lazio entro 60 giorni dalla comunicazione oppure con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica.
Punti principali
Intesa originaria e sanzione
Con provvedimento n. 27646 del 17 aprile 2019 l’AGCM aveva accertato che Rekeep e altri sette operatori avevano violato l’art. 101 TFUE mediante un’intesa avente a oggetto la ripartizione dei lotti della gara FM4 per servizi di facility management su tutto il territorio nazionale. A Rekeep era stata irrogata una sanzione di 91.612.653,90 euro.
Pronunce giurisdizionali e criterio di ricalcolo
Il TAR Lazio, con sentenza n. 8777 del 27 luglio 2020, aveva annullato in parte la quantificazione. L’AGCM aveva quindi ridotto la sanzione a 79,8 milioni, applicando una gravità del 15% invece del 22,5% e azzerando l’entry fee del 15%. Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1234 del 17 febbraio 2026, ha stabilito che, dopo aver applicato il coefficiente del 15%, l’entry fee doveva essere sottratta dall’importo così ricalcolato, non eliminata dal calcolo.
Contraddittorio e posizione di Rekeep
L’AGCM ha riavviato il procedimento il 10 marzo 2026, ha sentito Rekeep il 15 aprile e le ha comunicato le modalità di calcolo il 27 maggio 2026. Rekeep ha condiviso il risultato aritmetico di 67,83 milioni di euro, ma ha chiesto un’ulteriore riduzione in considerazione delle proprie condizioni economiche attuali.
Calcolo e decisione
Sul valore delle vendite di 532 milioni di euro è applicato il coefficiente di gravità del 15%, ottenendo 79,8 milioni. Da tale importo è sottratto il 15% di entry fee, pari a 11,97 milioni, per una sanzione finale di 67.830.000 euro. L’AGCM esclude ulteriori riduzioni basate su circostanze sopravvenute, richiamando il carattere originario del titolo sanzionatorio e la situazione rilevante al momento dell’accertamento dell’illecito.
Pagamento e impugnazione
La sanzione deve essere pagata entro 30 giorni dalla notifica, secondo le modalità indicate nel provvedimento, e l’avvenuto pagamento deve essere comunicato all’AGCM. È ammesso ricorso al TAR Lazio entro 60 giorni dalla comunicazione oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica.
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