Ordinanza n. 438/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'annullamento a. della Ordinanza dell’Area Tecnica Manutentiva, Urbanistica e LL.PP Comune di Torrevecchia Teatina n. 16 del 28 marzo 2025, Periodo di Pubblicazione dal 28 marzo 2025 al 12° aprile 2025, “Oggetto: “Ripristino stato legittimo del piano seminterrato all’immobile sito in via Roma n. 70”; notificata in data 1^ aprile 2025 (doc. 1: atto impugnato); b. della Determinazione dell’Area Tecnica Manutentiva, Urbanistica E LL.PP Comune di Torrevecchia Teatina n. 179 del 28 marzo 2025 ad oggetto “Annullamento in autotutela S.C.I.A. Alternativa al P.D.C. PROT: n. 1643 del 12.3.2018 e titoli successivi a seguito di non veritiera prospettazione delle circostanze in fatto ed in diritto”, Periodo di Pubblicazione dal 31 marzo 2025 al 15 aprile 2025; notificata in data 1^ aprile 2025 (doc. 2: atto impugnato); c. della Relazione Tecnica conclusiva sottoscritta in data 20 febbraio 2025 dal Responsabile del Procedimento Arch. Federica Pace e del Responsabile dell’Area Tecnica Ing. Amanda Giacchetti (doc. 3: atto impugnato); d. di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali e successivi ancorché non conosciuti dalla ricorrente, ove lesivi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza comunale di ripristino dello stato legittimo del piano interrato dell'immobile e determinazione di annullamento in autotutela della SCIA alternativa al permesso di costruire del 2018 e dei titoli edilizi successivi, inclusa la SCIA del 2022
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordine di ripristino e l'annullamento in autotutela dei titoli edilizi relativi al piano indicato negli atti come seminterrato, contestando la ricostruzione comunale della legittimità edilizia dell'immobile. La controversia riguarda la consistenza e la qualificazione del volume rappresentato negli elaborati della SCIA come porticato, che il Comune ritiene invece chiuso su tre lati, con quattro aperture di ridotte dimensioni sul lato di via Roma, ulteriore rispetto ai volumi assentiti e tale da impedire l'illuminazione naturale e diretta delle finestre prospicienti; il Comune ha inoltre rilevato il possibile mancato rispetto delle misure prescritte dal regolamento edilizio. I titoli annullati avevano assentito il cambio d'uso da magazzino a civile abitazione e, con una successiva SCIA, l'utilizzo dell'unità come ampliamento di una casa famiglia già operante ai piani primo e secondo. Le contrapposte tesi dipendono anche dalla diversa interpretazione dei titoli edilizi succedutisi dal 1981. È riferito inoltre che non è stata accolta l'istanza per ottenere un permesso di costruire in deroga finalizzato a rendere il volume un portico aperto mediante la realizzazione di pilastri. Il testo non espone analiticamente i singoli motivi di ricorso.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità dell'ordine di ripristino né dell'annullamento in autotutela. Ha disposto, ai sensi dell'art. 66 c.p.a., una verificazione per accertare e documentare, entro i limiti dei motivi e delle difese, lo stato legittimo dell'immobile, le eventuali difformità e le circostanze di fatto eventualmente falsamente rappresentate che abbiano potuto influire sul rilascio dei titoli edilizi succedutisi nel tempo. Il verificatore, individuato nel dirigente del settore competente del Comune di Vasto o in un funzionario tecnico da lui designato, dovrà essere estraneo alle vicende amministrative, esaminare gli atti e la documentazione comunale, effettuare un sopralluogo e depositare la relazione, corredata da elaborati grafici e fotografie, entro novanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Le parti dovranno essere avvisate dell'avvio delle operazioni almeno cinque giorni prima e potranno parteciparvi con consulenti tecnici e formulare osservazioni. La trattazione è rinviata alla seconda udienza pubblica del mese di settembre 2027.
Norme richiamate
ai fini della decisione del ricorso appare pertanto necessario, ai sensi dell’art. 66 c.p.a., disporre una verificazione che, “alla luce e nei limiti dei motivi di ricorso e delle controdeduzioni delle parti, illustri, accerti e documenti, anche graficamente e fotograficamente, lo stato legittimo dell’immobile per quanto rileva nella presente controversia e le eventuali difformità, nonché le circostanze in fatto eventualmente falsamente rappresentate che hanno potuto influire sul rilascio espresso o tacito dei vari titoli edilizi succedutisi nel tempo”
Il TAR dispone la verificazione quando l'accertamento tecnico dello stato legittimo, delle difformità e delle circostanze fattuali rilevanti per i titoli edilizi è necessario alla decisione, circoscrivendo l'incarico ai motivi di ricorso e alle difese.
Massime di principio
- Quando la decisione su provvedimenti edilizi dipende dalla ricostruzione tecnica dello stato legittimo dell'immobile, delle difformità e della veridicità delle circostanze rappresentate nei procedimenti che hanno condotto al rilascio dei titoli, il giudice amministrativo può disporre una verificazione ai sensi dell'art. 66 c.p.a., delimitandone l'oggetto ai motivi di ricorso e alle controdeduzioni delle parti.
Come è indicizzato
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