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Sentenza

Sentenza del 23/12/2015 n. 25905 - Corte di Cassazione

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Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva impugnato la sentenza della CTR Campania, che aveva confermato l'annullamento degli avvisi di accertamento relativi all'anno 1998. Gli accertamenti traevano origine da movimentazioni bancarie ritenute ingiustificate riferibili a un socio e da esportazioni non adeguatamente documentate. Il primo motivo contestava l'interpretazione della L. n. 289 del 2002, art. 15, sostenendo che il contribuente avesse inteso definire con il condono solo alcuni rilievi e non l'intera imposta accertata. Gli ulteriori motivi riguardavano l'efficacia probatoria delle indagini bancarie e la ripresa IVA.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di autosufficienza del primo motivo: l'Agenzia non aveva trascritto né indicato adeguatamente il contenuto dell'istanza di condono e la sua collocazione processuale, impedendo alla Corte di verificarne il contenuto. Poiché la sentenza impugnata si fondava anche sulla ratio secondo cui la volontà di aderire al condono risultava dai versamenti e dall'istanza presentata, e tale ratio non era stata validamente censurata, gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza favorevole ai contribuenti è quindi rimasta ferma. Nulla è stato disposto sulle spese, in assenza di attività difensiva degli intimati.

Norme richiamate

  • Legge n. 289 del 2002, art. 15, commi 4 e 6

    La controversia riguardava l'effetto e l'estensione della definizione agevolata del processo verbale di constatazione. La questione non è stata esaminata nel merito perché il motivo dell'Agenzia è stato dichiarato inammissibile per carenza di autosufficienza.

  • Codice di procedura civile, art. 366, comma 1, n. 6

    la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda

    Il ricorso per Cassazione deve indicare con precisione gli atti e i documenti rilevanti, la loro collocazione processuale e il loro contenuto essenziale, mediante trascrizione o riassunto sufficiente a consentire alla Corte il controllo diretto della censura.

  • Codice di procedura civile, art. 369, comma 2, n. 4

    Il ricorso deve essere accompagnato dal deposito degli atti e dei documenti sui quali si fonda; la mancata osservanza può comportare l'improcedibilità.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3

    Consente di denunciare in Cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto; nel caso concreto, il motivo formulato dall'Agenzia è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32

    Disciplina il valore delle risultanze delle indagini bancarie nell'accertamento delle imposte sui redditi. La relativa questione non è stata esaminata perché il motivo è stato ritenuto assorbito.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52

    Disciplina i poteri di accesso, ispezione e verifica ai fini IVA. Anche le censure riferite a tale norma sono rimaste assorbite per la definitiva tenuta della ratio relativa al condono.

Massime di principio

  • Nel ricorso per Cassazione non è sufficiente affermare che un documento abbia un certo contenuto: occorre indicare dove si trova negli atti e riprodurne o riassumerne con precisione il contenuto rilevante.
  • Quando una sentenza si fonda su più rationes decidendi autonome, il ricorrente deve contestarle tutte in modo ammissibile e fondato; se una di esse rimane intatta, la sentenza non può essere cassata.
  • Una censura dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza può impedire l'esame degli altri motivi, anche se questi riguardano questioni potenzialmente rilevanti nel merito.
  • In materia di condono, istanza e versamenti possono costituire elementi idonei a dimostrare la volontà del contribuente di aderire alla definizione, ma l'estensione della definizione deve essere valutata sulla base del contenuto concreto dell'istanza e dei documenti depositati.
  • Le questioni sostanziali, come il valore delle movimentazioni bancarie o la prova delle esportazioni ai fini IVA, possono non essere esaminate se il ricorso fallisce per ragioni processuali preliminari.

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