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Messaggio

Messaggio numero 3088 del 06-05-2015

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento chiarisce come l’Inps debba gestire gli accordi sindacali di esodo ex art. 4 della legge n. 92/2012 quando siano stipulati nell’ambito delle procedure previste dagli artt. 4 e 24 della legge n. 223/1991. Vengono distinti i casi in cui l’accordo può o non può essere validato, le attività della Sede della matricola principale e la procedura da seguire se solo parte dei lavoratori risulta in possesso dei requisiti, inclusa la ripresentazione della domanda tramite cassetto previdenziale e l’invio della documentazione via PEC.

Gestione Inps degli accordi di esodo ex legge n. 92/2012 nell’ambito della legge n. 223/1991

Gestione degli accordi di esodo ex legge n. 92/2012 nell’ambito della legge n. 223/1991

Il documento fornisce indicazioni operative sull’applicazione della disciplina dell’esodo di cui all’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92/2012, con particolare riferimento ai casi in cui gli accordi sindacali siano stipulati nell’ambito delle procedure previste dagli articoli 4 e 24 della legge n. 223/1991. Le istruzioni riguardano soprattutto la validazione da parte dell’Inps, le verifiche sui requisiti dei lavoratori e la gestione dei casi di validazione parziale.

Quadro normativo e ambito di applicazione

La disciplina di cui all’art. 4 della legge n. 92/2012 si applica nei casi di esubero di personale per lavoratori che raggiungano i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, entro i quattro anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro. L’applicazione è subordinata alla stipula di accordi tra:

  • datori di lavoro che impieghino mediamente più di 15 dipendenti;
  • organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello aziendale.

La prestazione di esodo è erogata dall’Inps ed è interamente a carico del datore di lavoro esodante. Essa è pari al trattamento di pensione che spetterebbe al momento della risoluzione del rapporto di lavoro secondo le regole vigenti, con accredito della contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento.

Validazione dell’accordo da parte dell’Inps

L’accordo diviene efficace solo dopo la validazione da parte dell’Inps, che svolge l’istruttoria sulla presenza dei requisiti in capo al datore di lavoro e ai lavoratori interessati.

Il documento precisa che la prestazione di esodo può essere oggetto di accordi sindacali anche nell’ambito delle procedure ex artt. 4 e 24 della legge n. 223/1991. Inoltre, l’accordo perfezionato in tale ambito non richiede ulteriori adesioni da parte dei dipendenti interessati, come già chiarito dalla circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 33 del 25 luglio 2013.

Casi in cui l’accordo può essere validato

L’accordo ai sensi della legge n. 223/1991 può essere validato dall’Inps esclusivamente nei seguenti casi:

  • quando tutti i lavoratori indicati come destinatari della prestazione ex art. 4 risultano in possesso dei requisiti prescritti, cioè raggiungono i requisiti per il trattamento pensionistico entro 48 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
  • quando l’accordo prevede che resti valido anche in presenza di un numero minimo di lavoratori per i quali sia stata riscontrata la presenza dei requisiti, oppure indipendentemente da tale numero minimo.

In tali ipotesi l’iter non subisce variazioni e si richiamano le fasi di lavorazione curate dalle strutture Inps, già descritte nel messaggio n. 4468 del 7 maggio 2014.

Casi in cui l’accordo non può essere validato

L’accordo non può essere validato dall’Inps se:

  • uno o più lavoratori indicati nell’accordo non risultano in possesso dei requisiti prescritti;
  • l’accordo non contiene la previsione di permanenza della propria validità anche in assenza di tutti i lavoratori aventi diritto.

Anche in questo caso viene richiamata la procedura di lavorazione della prestazione già indicata nel messaggio n. 4468 del 7 maggio 2014.

Ruolo della Sede della matricola principale

La Sede della matricola principale è la struttura presso la quale il datore di lavoro assolve i propri obblighi contributivi e cura in particolare le attività indicate alle lettere da a) a f) del paragrafo 1 del messaggio richiamato.

Se la Sede competente per la certificazione e quantificazione del diritto accerta la mancanza dei requisiti anche per un solo lavoratore, la Sede della matricola principale:

  • non può validare l’accordo;
  • deve comunicare via PEC al datore di lavoro l’impossibilità di validazione;
  • deve allegare alla comunicazione il prospetto relativo ai lavoratori certificati.

Possibilità di procedere comunque per i soli lavoratori aventi diritto

Il documento chiarisce che, a seguito della mancata validazione per tutti i lavoratori, le parti stipulanti possono comunque comunicare all’Inps, ex post, la volontà di procedere con l’esodo ex art. 4 solo per i lavoratori in possesso dei requisiti, in linea con quanto già indicato dalla circolare ministeriale n. 33 del 25 luglio 2013.

Per procedere in tal senso, il datore di lavoro deve:

  • ripresentare la richiesta di accesso all’esodo sul cassetto previdenziale aziende;
  • utilizzare la funzionalità “contatti”;
  • indicare come oggetto: “Esodi lavoratori prossimi a pensione (art. 4, comma da 1 a 7-ter, legge n. 92/2012)”;
  • allegare il modello SC77;
  • allegare la comunicazione di volontà di procedere comunque all’esodo ex art. 4 per i lavoratori in possesso dei requisiti, sottoscritta anche dalle organizzazioni sindacali stipulanti.

Adempimenti successivi dell’Inps e garanzia fideiussoria

Ricevuta la nuova comunicazione, la Sede della matricola principale deve inviare al datore di lavoro, sempre tramite PEC:

  • il documento di validazione dell’accordo limitatamente ai lavoratori in possesso dei requisiti;
  • nuovamente il prospetto di quantificazione dell’onere.

Tale documentazione è necessaria ai fini del rilascio della garanzia fideiussoria.

Riferimenti richiamati nel documento

Nel testo sono richiamati:

  • art. 4, commi da 1 a 7-ter, legge n. 92/2012;
  • artt. 4 e 24, legge n. 223 del 23 luglio 1991;
  • circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 33 del 25 luglio 2013;
  • messaggio Inps n. 4468 del 7 maggio 2014.

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