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Messaggio

Messaggio numero 3096 del 06-05-2015

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento chiarisce come si calcola la contribuzione figurativa e correlata nelle procedure di esodo incentivato previste dall’articolo 4 della legge n. 92/2012. Per le domande presentate dal 1° maggio 2015 si applica la disciplina NASpI del d.lgs. n. 22/2015, mentre per le domande anteriori restano valide le regole ASPi della circolare n. 119/2013.

Applicazione della disciplina contributiva NASpI alle procedure di esodo ex articolo 4 legge n. 92/2012

Disciplina contributiva nelle procedure di esodo ex articolo 4, legge n. 92/2012

Il documento illustra il regime applicabile alla contribuzione dovuta nei casi di esodo incentivato previsti dall’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92 del 28 giugno 2012, come modificata dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012. La finalità della disciplina è consentire, nei casi di eccedenza di personale, accordi tra datori di lavoro e organizzazioni sindacali per agevolare l’uscita dei lavoratori prossimi alla pensione, garantendo nel contempo l’accredito della contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi pensionistici.

Ambito di applicazione e soggetti interessati

La procedura riguarda i datori di lavoro che impieghino mediamente più di 15 dipendenti e che stipulino appositi accordi con le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello aziendale.

In caso di accesso alla prestazione:

  • il datore di lavoro si impegna a versare all’INPS la provvista finanziaria necessaria per l’erogazione al lavoratore di una prestazione di importo pari al trattamento di pensione spettante al momento della risoluzione del rapporto, secondo le regole vigenti;
  • il datore di lavoro sostiene anche il costo della contribuzione necessaria all’accredito fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento.

Contribuzione figurativa e regole di calcolo originarie

La norma prevede che, per tutto il periodo di erogazione della prestazione, sia versata a totale carico del datore di lavoro la contribuzione figurativa correlata, utile sia per il diritto alla pensione sia per la determinazione della sua misura.

La circolare n. 119 del 2013 aveva già chiarito, in analogia con la disciplina ASpI prevista dall’articolo 2, commi 6 e 10, della legge n. 92/2012, che la retribuzione media mensile su cui commisurare i contributi correlati doveva essere determinata:

  • sulla base della retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni;
  • includendo elementi continuativi e non continuativi, oltre alle mensilità aggiuntive;
  • prendendo a riferimento la retribuzione imponibile esposta in UniEmens;
  • dividendo l’imponibile per il numero delle settimane di contribuzione e moltiplicando il risultato per 4,33.

Passaggio alla disciplina NASpI

La disciplina ASpI è stata successivamente rivisitata dal decreto legislativo n. 22/2015, attuativo della legge delega n. 183/2014, che ha introdotto la NASpI. Le novità sono state comunicate dall’Istituto con il messaggio n. 2971 del 30 aprile 2015.

La nuova norma stabilisce che, per i lavoratori percettori della prestazione, l’accredito della contribuzione sia rapportato alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per 4,33.

Rimangono ferme le ulteriori indicazioni già fornite con il messaggio n. 17768/2013.

Precisazione del Ministero del Lavoro

Con nota prot. 29/0002120 del 28 aprile 2015, il Ministero del Lavoro ha precisato che, in questa fattispecie, non risulta applicabile il massimale previsto dall’articolo 12 del decreto legislativo n. 22/2015.

Decorrenza della nuova disciplina

La disciplina contributiva prevista dal decreto legislativo n. 22/2015 si applica ai lavoratori per i quali i datori di lavoro presentino domanda per la procedura di esodo ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 92/2012 a decorrere dal 1° maggio 2015.

Per le domande presentate prima di tale data continuano ad applicarsi le modalità di calcolo della contribuzione proprie dell’ASpI, come già indicate nella circolare n. 119/2013.

Sintesi operativa

In sostanza, il documento distingue due regimi:

  • per le domande di esodo dal 1° maggio 2015, si applica il criterio NASpI del d.lgs. n. 22/2015, basato sulla retribuzione imponibile degli ultimi quattro anni;
  • per le domande anteriori, resta il criterio ASpI della circolare n. 119/2013, basato sulla retribuzione imponibile degli ultimi due anni.

Il documento chiude con la firma del Direttore Generale Cioffi, senza ulteriori indicazioni sostanziali.

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