Messaggio numero 2971 del 30-04-2015
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento illustra l’introduzione della NASpI dal 1° maggio 2015, che sostituisce ASpI e mini ASpI per le cessazioni dal lavoro successive al 30 aprile 2015. Sono indicati i destinatari, i requisiti di accesso, la durata della prestazione, il termine di 68 giorni per la domanda telematica all’INPS e i canali di presentazione. Si richiama infine una futura circolare INPS per la disciplina di dettaglio.
Istituzione della NASpI dal 1° maggio 2015 e relativi requisiti, durata e domanda all’INPS
NASpI: istituzione e finalità
Il documento illustra l’istituzione, a decorrere dal 1° maggio 2015, della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), indennità mensile di disoccupazione prevista dall’art. 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. La prestazione ha la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori subordinati che abbiano perso involontariamente l’occupazione.
Ambito temporale e sostituzione di ASpI e mini ASpI
La NASpI sostituisce, con riferimento agli eventi di cessazione dal lavoro verificatisi dal 1° maggio 2015, le indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI previste dall’art. 2 della legge n. 92 del 2012. Per gli eventi di cessazione involontaria dal lavoro verificatisi fino al 30 aprile 2015, continua invece ad applicarsi la disciplina previgente.
Soggetti destinatari
Sono destinatari della NASpI i lavoratori dipendenti. Il documento precisa che rientrano tra i beneficiari anche:
- gli apprendisti;
- i soci lavoratori di cooperativa che abbiano instaurato, con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 142 del 2001;
- il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.
Requisiti di accesso
La prestazione è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che, congiuntamente, possano far valere i seguenti requisiti:
- stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modificazioni;
- almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione;
- trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
Durata e criteri di calcolo
La NASpI è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione maturate negli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non devono essere computati i periodi contributivi che abbiano già dato luogo a erogazione di prestazioni di disoccupazione.
Domanda e termini di presentazione
Per ottenere l’indennità, i lavoratori aventi diritto devono presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Modalità operative di presentazione
A partire dal 1° maggio 2015 la domanda può essere inoltrata tramite i consueti canali telematici:
- via web, attraverso il sito www.INPS.it, direttamente dal cittadino in possesso del PIN dispositivo INPS;
- tramite patronato, che per legge offre assistenza gratuita;
- tramite Contact Center Integrato INPS-INAIL, chiamando da rete fissa il numero gratuito 803 164 oppure da telefono cellulare il numero 06 164 164, con tariffazione stabilita dal proprio gestore.
Disciplina di dettaglio
Il documento segnala che la disciplina di dettaglio della NASpI sarà regolata con apposita circolare INPS in corso di pubblicazione.
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