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Messaggio

Messaggio numero 2946 del 29-04-2015

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento illustra la stabilizzazione, a decorrere dal periodo d’imposta 2015, del credito d’imposta di 80 euro per lavoratori dipendenti e assimilati, definendone requisiti, importi, modalità di riconoscimento automatico, soggetti esclusi e regole per alcune prestazioni a sostegno del reddito. Sono inoltre fornite indicazioni operative sulla riemissione in pagamento delle rate riaccreditate e sui relativi profili contabili.

Stabilizzazione del bonus IRPEF di 80 euro dal 2015 e relative istruzioni applicative

Stabilizzazione del bonus IRPEF di 80 euro dal 2015

Il documento chiarisce che, con la legge n. 190 del 23 dicembre 2014, il credito d’imposta di 80 euro, già introdotto dal D.L. n. 66/2014, viene stabilizzato a decorrere dal periodo d’imposta 2015. L’intervento normativo modifica l’articolo 13 del T.U.I.R. e rende il beneficio strutturale, non più limitato al solo anno 2014.

Quadro normativo di riferimento

La legge di stabilità 2015, pubblicata sulla G.U. n. 300 del 29 dicembre 2014, Supplemento Ordinario n. 99, contiene le disposizioni che confermano il credito d’imposta. In particolare:

  • l’articolo 1, comma 12, sostituisce il comma 1-bis dell’articolo 13 del D.P.R. n. 917/1986;
  • il credito spetta dal periodo d’imposta 2015;
  • la misura, originariamente prevista solo per il 2014 dal D.L. n. 66/2014, viene quindi stabilizzata.

Soggetti beneficiari e requisiti soggettivi

Il credito spetta alle stesse tipologie di beneficiari già individuate dalla circolare n. 67/2014, paragrafo 2, lettera a, cui il documento rinvia integralmente.

In termini generali, rientrano tra i destinatari:

  • i titolari di reddito da lavoro dipendente di cui all’art. 49, comma 1 e comma 2, lettera b), del T.U.I.R.;
  • i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 50, comma 1, del T.U.I.R., nei limiti già definiti dalla circolare n. 67/2014.

Limiti di reddito e misura del credito

Il diritto al credito è subordinato a un reddito complessivo non superiore a 24.000 euro.

La misura del beneficio è così definita:

  • fino a 24.000 euro di reddito complessivo: credito pari a 960 euro, rapportato al periodo di lavoro nell’anno;
  • oltre 24.000 euro e fino a 26.000 euro: credito ridotto, determinato dal rapporto tra 26.000 euro meno il reddito complessivo e l’importo di 2.000 euro.

Il documento ribadisce inoltre che:

  • il credito è rapportato al periodo di lavoro nell’anno;
  • il credito non concorre alla formazione del reddito.

Regole per il riconoscimento del credito

Per i titolari di reddito da lavoro dipendente, il credito spetta solo se l’imposta lorda, calcolata su tali redditi, è superiore alle detrazioni da lavoro spettanti ai sensi dell’art. 13, comma 1-bis, del T.U.I.R.

Ai fini della verifica non rilevano le detrazioni diverse da quelle per lavoro dipendente, come ad esempio quelle per carichi di famiglia.

Il riconoscimento avviene in via automatica da parte dei sostituti d’imposta, sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga, senza necessità di domanda da parte del beneficiario.

Resta ferma la possibilità per il contribuente che ritenga di non avere diritto al beneficio di comunicarlo al sostituto d’imposta; tale comunicazione vale esclusivamente per l’anno fiscale in cui è resa.

Soggetti esclusi

Sono espressamente esclusi dal beneficio:

  • i titolari di redditi da pensione di cui all’art. 49, comma 2, lettera a), del T.U.I.R.;
  • i titolari di redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente diversi da quelli indicati per i beneficiari;
  • i titolari di redditi professionali;
  • in generale, i redditi prodotti da soggetti titolari di partita IVA in forma autonoma o di impresa;
  • i cosiddetti incapienti, ossia coloro che hanno un’imposta lorda calcolata sui redditi da lavoro dipendente inferiore o uguale alle detrazioni spettanti per il medesimo reddito.

Prestazioni a sostegno del reddito

Il documento conferma che anche le prestazioni a sostegno del reddito rientrano nell’ambito applicativo della disciplina, poiché considerate redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti ai sensi degli articoli 49 e 6 del T.U.I.R., come già chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 326/1997.

Per tipologie di prestazioni e modalità di calcolo del credito si rinvia alla circolare n. 67/2014. Viene tuttavia precisato che, per le prestazioni calcolate con il reddito previsionale, si deve considerare la durata teorica della prestazione spettante all’assicurato non oltre il 31 dicembre 2015, o a una data precedente se la scadenza è anteriore.

Restano confermate le prestazioni a sostegno del reddito escluse secondo quanto già indicato nella circolare n. 67/2014.

Nuove prestazioni NASpI e DIS-COLL

Alla luce delle novità introdotte dal Jobs Act (legge n. 183/2014) e dal d.lgs. n. 22 del 4 marzo 2015, ai fini del calcolo del bonus assumono rilievo anche:

  • NASpI, indennità di disoccupazione per i lavoratori dipendenti;
  • DIS-COLL, indennità di disoccupazione per i lavoratori parasubordinati.

Per tali prestazioni, in attesa di ulteriori indicazioni, trovano applicazione le regole già impartite per ASPI e mini-ASPI nella circolare n. 67/2014.

Riemissione in pagamento del credito e riaccredito delle somme

Le rate del bonus 80 euro relative al 2015, erogate tramite la procedura accentrata dei pagamenti e riaccreditate sulla base del flusso telematico di rendicontazione della Banca d’Italia, possono essere rimesse in pagamento previa verifica mediante la funzione "Gestione dei Riaccrediti", rilasciata con il messaggio n. 6089 del 17 luglio 2014.

Non è invece consentito rimettere in pagamento le rate del bonus riferite al 2014 e riaccreditate nel 2015. In tali casi, il contribuente può recuperare le somme spettanti e non percepite in sede di dichiarazione reddituale 2014, secondo quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 8/E del 28 aprile 2014, paragrafo 5.

Indicazioni contabili e operative

Il documento precisa che la contabilizzazione al conto GPA10031, con codice bilancio "3131", non deve essere modificata dagli operatori di sede, poiché la valorizzazione del codice deriva dal flusso telematico di rendicontazione tramite il codice prodotto "BK001".

Gli operatori contabili devono attenersi esclusivamente alle istruzioni della Direzione centrale Bilanci e Servizi fiscali, senza forzare alcuna codifica.

I riaccrediti del bonus 80 euro del 2014 avvenuti nel 2015 sono gestiti tramite una procedura automatizzata che non richiede interventi manuali.

Se le somme non riscosse sono state erroneamente indicate nella certificazione fiscale perché reincassate dopo l’emissione della CU2015, la rettifica della certificazione avverrà centralmente, con successiva comunicazione al cittadino interessato secondo le consuete modalità.

Rinvio alle precedenti istruzioni

Per tutti gli aspetti operativi e contabili non disciplinati nel documento restano ferme le disposizioni contenute nelle circolari:

  • n. 60 del 12 maggio 2014;
  • n. 67 del 29 maggio 2014.

Restano inoltre validi i messaggi:

  • n. 5661 del 27 giugno 2014;
  • n. 6089 del 17 luglio 2014;
  • n. 7216 del 24 settembre 2014;
  • n. 7974 del 24 ottobre 2014;
  • n. 9471 del 5 dicembre 2014.

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