Cassazione Civile, Sentenza n. 28360/2020 del 11/12/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Le ricorrenti censurano la sentenza per più ragioni: 1) hanno sostenuto la mancata contestazione, da parte della banca, della loro allegazione secondo cui il conto era fin dall'inizio "affidato"; 2) hanno dedotto omessa o insufficiente motivazione in relazione all'esistenza di un precedente affidamento documentato da una lettera di apertura di credito del 10 aprile 1986 (L. 50.000.000), che secondo loro avrebbe provato l'esistenza dell'affidamento per il periodo tra il 10/04/1986 e il 04/04/1991; 3) hanno dedotto violazione dell'art. 1362 c.c. contestando la ricostruzione del giudice di merito sul collegamento negoziale tra contratto di conto corrente e aperture di credito e sostenendo che, non essendovi un nesso rilevante, dovevano applicarsi gli interessi legali alle operazioni passive e non i tassi convenuti per le aperture di credito. Inoltre hanno lamentato vizi di motivazione generici e difetti di specificità nel dimostrare dove e come la presunta non contestazione fosse intervenuta.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto le doglianze inammissibili o infondate: la doglianza sulla mancata contestazione è carente di specificità (mancata indicazione degli atti e dei passi processuali da cui desumerla); la censura sull'omessa/insufficiente motivazione è inammissibile perché i documenti prodotti sono risultanze processuali e non possono sorreggere una censura di omessa motivazione, mentre l'insufficienza motivazionale non è più astrattamente sindacabile in cassazione; la censura sull'art.1362 c.c. è generica e non individua i canoni ermeneutici concreti che sarebbero stati violati, né contesta specificamente la ratio decidendi adottata dalla Corte d'appello (la quale ha ritenuto che il debito si fosse formato su un conto anticipi regolato autonomamente e poi riversato sul conto corrente per pattuizione). Perciò il ricorso è respinto e le ricorrenti sono condannate al pagamento delle spese di legittimità, liquidate in euro 4.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie 15%, esborsi euro 200,00 e accessori; rilevato altresì l'eventuale versamento aggiuntivo del contributo unificato previsto.
Norme richiamate
art. 360, n. 5 c.p.c.
La Corte richiama che la censura come "omesso esame di fatto decisivo" ai sensi dell'art. 360, n. 5 C.p.C. richiede che il ricorrente indichi come e quando il fatto fosse stato oggetto di discussione processuale; non è sufficiente il mero richiamo a un fatto documentale non trattato.
art. 1362 c.c.
La Corte afferma che chi denunzia un errore interpretativo in sede di cassazione deve indicare i canoni di interpretazione previsti dall'art. 1362 c.c. che sarebbero stati violati e spiegare concretamente in quale punto il giudice di merito si è discostato; un richiamo generico all'art. 1362 c.c. è insufficiente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012)
La Corte rileva l'applicabilità della disposizione per il recupero/versamento dell'ulteriore contributo unificato, dando atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento da parte della ricorrente.
Massime di principio
- Quando si deduce la "non contestazione" di un fatto da parte della controparte occorre indicare con precisione l'atto e i passi processuali (citazione, comparsa di risposta, ecc.) in cui la presunta non contestazione si sarebbe verificata e specificare come la circostanza sia risultata provata o pacifica; la mancata specificazione rende la doglianza inammissibile.
- Le risultanze processuali (documenti prodotti) non possono essere trasformate automaticamente in censure di omessa motivazione: per invocare l'omessa motivazione in cassazione il vizio deve emergere dal testo della decisione e avere rilevanza costituzionalmente apprezzabile; il mero riferimento a prove processuali non prova l'omissione motivazionale.
- Non è più possibile promuovere in Cassazione una generica doglianza di "insufficienza" della motivazione senza qualificare il vizio sulla base dei parametri richiesti dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U.): occorre una concretizzazione del vizio.
- Chi censura l'interpretazione di una clausola contrattuale deve indicare i canoni ermeneutici invocati e spiegare puntualmente in che modo il giudice del merito si è discostato da tali canoni; la mera contrapposizione tra due interpretazioni plausibili non è sufficiente ad ottenere la cassazione.
- Se il giudice di merito ha ricostruito una specifica ratio decidendi (es. il fatto che il debito era generato su un conto anticipi autonomo e poi riversato sul conto corrente) è necessario nel ricorso per cassazione contestare direttamente quella ratio, non limitandosi a rilievi generici.
- In caso di esito negativo del ricorso, il soccombente può essere condannato alle spese di legittimità e al pagamento degli importi indicati nella sentenza (compensi, spese forfettarie, esborsi), nonché all'eventuale ulteriore contributo unificato se ricorrono i presupposti.
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