Cassazione Penale, Sentenza n. 03294/2026 del 27/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha articolato cinque motivi: 1) violazione del diritto di difesa per decisione in udienza camerale e applicazione erronea dell'art. 598‑bis c.p.p. e richiamo all'art. 5 duodecies L.199/2022; 2) insussistenza dei presupposti per la misura di prevenzione (art. 1 D.lgs. 159/2011) per la vetustà e minore gravità dei reati; 3) mancanza di elementi concreti di attuale pericolosità sociale e valutazione erronea di presunzione di redditi illeciti; 4) sproporzione della misura (art. 8 D.lgs. 159/2011) rispetto al quadro probatorio; 5) motivazione apparente in violazione dell'art. 125 c.p.p., per mancato confronto con il lungo intervallo temporale dall'ultimo reato e con l'attività lavorativa della ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto infondato che vi fosse violazione del diritto di difesa: il decreto di fissazione del procedimento richiamava correttamente l'art. 10 D.lgs. 159/2011 (procedura di prevenzione) e non risultava che la ricorrente o il difensore avessero richiesto la pubblica udienza. Sugli altri motivi (secondo, terzo e quinto, esaminati congiuntamente) la Corte ha ritenuto manifestamente infondate le censure, ritenendo che la Corte territoriale avesse svolto un nuovo e adeguato apprezzamento motivato dei presupposti per la misura, avendo tenuto conto di condanne recenti (2020-2024), di procedimenti pendenti (anche per invasione di terreni e false dichiarazioni) e dell'esistenza di concreti indizi di partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso (misure cautelari emesse nel marzo 2023, contributo alla consorteria, detenzione/occultamento di ordigni, custodia di stupefacenti). Il motivo relativo alla sproporzione della misura non è stato esaminato nel merito in Cassazione perché non dedotto nel giudizio d'appello. Conseguentemente è stata anche disposta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 598‑bis c.p.p.
Norma speciale del procedimento penale d'appello che disciplina modalità di trattazione; la Corte ha ritenuto che tale norma non fosse applicabile alla procedura di prevenzione, regolata dall'art. 10 D.lgs. 159/2011
art. 10 D.lgs. n. 159/2011
Disciplina della procedura di prevenzione, prevede che l'udienza si svolga pubblicamente ove l'interessato ne faccia richiesta; nella fattispecie la fissazione seguiva tale rito e non risultava richiesta di pubblicità
art. 5 duodecies L. 199/2022
Richiamato nel decreto di fissazione dell'udienza ma, secondo la ricostruzione, applicabilità limitata nel tempo (efficacia terminata il 30/06/2023) e dunque non idoneo a giustificare la censura
art. 1 D.lgs. n. 159/2011
Individua i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione; la Corte ha ritenuto che i presupposti sussistessero alla luce di condanne recenti, procedimenti pendenti e indizi di partecipazione associativa
art. 4 D.lgs. n. 159/2011
Definisce le categorie di pericolosità sociale; la Corte ha ammesso l'uso di elementi provenienti anche da procedimenti pendenti e da provvedimenti cautelari (es. misure per associazione mafiosa) per qualificare la pericolosità
art. 8 D.lgs. n. 159/2011
Regola la misura e la sua proporzionalità; la Corte di legittimità ha rilevato che la censura sulla sproporzione non era dedotta in sede d'appello e perciò non esaminabile in Cassazione
art. 125 c.p.p.
Principio della motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione del provvedimento territoriale adeguata, non apparente, avendo affrontato i punti rilevanti e richiamato elementi probatori
art. 616 c.p.p.
Prevede la condanna alle spese e, in caso di inammissibilità, la comminazione della pena pecuniaria alla Cassa delle ammende; applicata alla ricorrente per l'inammissibilità del ricorso
art. 111 Cost.
Richiamato dalla ricorrente in relazione al diritto ad un equo processo; la Corte non ha ravvisato violazione in relazione alla forma dell'udienza, avendo rispettato la disciplina speciale
art. 6 CEDU
Invocato in ordine al diritto al giusto processo; la Corte ha ritenuto assente violazione in ragione della corretta applicazione dell'art. 10 D.lgs. 159/2011 e dell'assenza di richiesta di pubblicità
Massime di principio
- Nelle procedure di prevenzione (D.lgs. 159/2011) prevale la disciplina speciale prevista dall'art. 10; le regole del processo penale d'appello (es. art. 598‑bis c.p.p.) non si applicano automaticamente se incompatibili con tale rito
- La richiesta di udienza pubblica nella fase di prevenzione deve essere formulata dall'interessato o dal difensore; in assenza di tale richiesta l'udienza può svolgersi senza pubblicità senza violare il diritto di difesa
- Ai fini dell'attualità della pericolosità sociale si tiene conto non solo delle condanne passate in giudicato ma anche di procedimenti pendenti e di provvedimenti cautelari: tali elementi possono integrare un convincimento di pericolosità attuale se comprovano continuità, stabilità e contributo all'attività del sodalizio
- La presenza di redditi da lavoro dipendente o di documentazione reddituale non esclude automaticamente la valutazione di pericolosità sociale quando esistano altri elementi indiziari di coinvolgimento in attività delittuose
- Censure nuove o fondate su questioni non dedotte nel grado precedente (ad es. argomento di sproporzione non proposto in appello) possono essere inammissibili in Cassazione per difetto di tempestiva impugnazione
- La motivazione del provvedimento di prevenzione deve affrontare temporalità, reiterazione e natura dei fatti; una motivazione che ricostruisce condanne recenti, procedimenti pendenti e contributo all'organizzazione può essere ritenuta adeguata
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