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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 03294/2026 del 27/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha articolato cinque motivi: 1) violazione del diritto di difesa per decisione in udienza camerale e applicazione erronea dell'art. 598‑bis c.p.p. e richiamo all'art. 5 duodecies L.199/2022; 2) insussistenza dei presupposti per la misura di prevenzione (art. 1 D.lgs. 159/2011) per la vetustà e minore gravità dei reati; 3) mancanza di elementi concreti di attuale pericolosità sociale e valutazione erronea di presunzione di redditi illeciti; 4) sproporzione della misura (art. 8 D.lgs. 159/2011) rispetto al quadro probatorio; 5) motivazione apparente in violazione dell'art. 125 c.p.p., per mancato confronto con il lungo intervallo temporale dall'ultimo reato e con l'attività lavorativa della ricorrente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto infondato che vi fosse violazione del diritto di difesa: il decreto di fissazione del procedimento richiamava correttamente l'art. 10 D.lgs. 159/2011 (procedura di prevenzione) e non risultava che la ricorrente o il difensore avessero richiesto la pubblica udienza. Sugli altri motivi (secondo, terzo e quinto, esaminati congiuntamente) la Corte ha ritenuto manifestamente infondate le censure, ritenendo che la Corte territoriale avesse svolto un nuovo e adeguato apprezzamento motivato dei presupposti per la misura, avendo tenuto conto di condanne recenti (2020-2024), di procedimenti pendenti (anche per invasione di terreni e false dichiarazioni) e dell'esistenza di concreti indizi di partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso (misure cautelari emesse nel marzo 2023, contributo alla consorteria, detenzione/occultamento di ordigni, custodia di stupefacenti). Il motivo relativo alla sproporzione della misura non è stato esaminato nel merito in Cassazione perché non dedotto nel giudizio d'appello. Conseguentemente è stata anche disposta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 598‑bis c.p.p.

    Norma speciale del procedimento penale d'appello che disciplina modalità di trattazione; la Corte ha ritenuto che tale norma non fosse applicabile alla procedura di prevenzione, regolata dall'art. 10 D.lgs. 159/2011

  • art. 10 D.lgs. n. 159/2011

    Disciplina della procedura di prevenzione, prevede che l'udienza si svolga pubblicamente ove l'interessato ne faccia richiesta; nella fattispecie la fissazione seguiva tale rito e non risultava richiesta di pubblicità

  • art. 5 duodecies L. 199/2022

    Richiamato nel decreto di fissazione dell'udienza ma, secondo la ricostruzione, applicabilità limitata nel tempo (efficacia terminata il 30/06/2023) e dunque non idoneo a giustificare la censura

  • art. 1 D.lgs. n. 159/2011

    Individua i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione; la Corte ha ritenuto che i presupposti sussistessero alla luce di condanne recenti, procedimenti pendenti e indizi di partecipazione associativa

  • art. 4 D.lgs. n. 159/2011

    Definisce le categorie di pericolosità sociale; la Corte ha ammesso l'uso di elementi provenienti anche da procedimenti pendenti e da provvedimenti cautelari (es. misure per associazione mafiosa) per qualificare la pericolosità

  • art. 8 D.lgs. n. 159/2011

    Regola la misura e la sua proporzionalità; la Corte di legittimità ha rilevato che la censura sulla sproporzione non era dedotta in sede d'appello e perciò non esaminabile in Cassazione

  • art. 125 c.p.p.

    Principio della motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione del provvedimento territoriale adeguata, non apparente, avendo affrontato i punti rilevanti e richiamato elementi probatori

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese e, in caso di inammissibilità, la comminazione della pena pecuniaria alla Cassa delle ammende; applicata alla ricorrente per l'inammissibilità del ricorso

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al diritto ad un equo processo; la Corte non ha ravvisato violazione in relazione alla forma dell'udienza, avendo rispettato la disciplina speciale

  • art. 6 CEDU

    Invocato in ordine al diritto al giusto processo; la Corte ha ritenuto assente violazione in ragione della corretta applicazione dell'art. 10 D.lgs. 159/2011 e dell'assenza di richiesta di pubblicità

Massime di principio

  • Nelle procedure di prevenzione (D.lgs. 159/2011) prevale la disciplina speciale prevista dall'art. 10; le regole del processo penale d'appello (es. art. 598‑bis c.p.p.) non si applicano automaticamente se incompatibili con tale rito
  • La richiesta di udienza pubblica nella fase di prevenzione deve essere formulata dall'interessato o dal difensore; in assenza di tale richiesta l'udienza può svolgersi senza pubblicità senza violare il diritto di difesa
  • Ai fini dell'attualità della pericolosità sociale si tiene conto non solo delle condanne passate in giudicato ma anche di procedimenti pendenti e di provvedimenti cautelari: tali elementi possono integrare un convincimento di pericolosità attuale se comprovano continuità, stabilità e contributo all'attività del sodalizio
  • La presenza di redditi da lavoro dipendente o di documentazione reddituale non esclude automaticamente la valutazione di pericolosità sociale quando esistano altri elementi indiziari di coinvolgimento in attività delittuose
  • Censure nuove o fondate su questioni non dedotte nel grado precedente (ad es. argomento di sproporzione non proposto in appello) possono essere inammissibili in Cassazione per difetto di tempestiva impugnazione
  • La motivazione del provvedimento di prevenzione deve affrontare temporalità, reiterazione e natura dei fatti; una motivazione che ricostruisce condanne recenti, procedimenti pendenti e contributo all'organizzazione può essere ritenuta adeguata

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