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Sentenza

Sentenza del 03/10/2019 n. 831 - Corte di Giustizia UE

La Corte interviene sul diritto alla detrazione dell'IVA assolta nei confronti di un soggetto passivo che non ha rispettato gli obblighi relativi all'individuazione dei suoi fornitori. Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Acquisto di alimenti - Detrazione dell'imposta assolta a monte - Diniego di detrazione - Fornitore eventualmente fittizio - Frode all'IVA - Requisiti relativi alla conoscenza da parte dell'acquirente - Regolamento (CE) n. 178/2002 - Obblighi di rintracciabilità degli alimenti e di individuazione del fornitore - Regolamenti (CE) nn. 852/2004 e (CE) 882/2004 - Obblighi di registrazione degli operatori del settore alimentare - Incidenza sul diritto alla detrazione dell'IVA.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'amministrazione tributaria lettone aveva contestato ad Altic il diritto di detrarre l'IVA assolta a monte sugli acquisti di semi di colza effettuati da Sakorex SIA e Ulmar SIA, ritenendo che tali fornitori fossero società fittizie e che Altic non avesse svolto adeguate verifiche. In particolare, contestava il mancato rispetto degli obblighi di rintracciabilità degli alimenti e la mancata verifica della registrazione dei fornitori presso le autorità competenti. La questione era se tali omissioni fossero sufficienti a dimostrare che Altic sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a una frode IVA.

La decisione

La Corte di giustizia ha stabilito che il diritto alla detrazione dell'IVA non può essere negato automaticamente per la sola violazione degli obblighi di individuazione dei fornitori previsti dalla normativa sulla rintracciabilità alimentare. Tali obblighi perseguono finalità diverse dalla lotta alla frode IVA e la loro violazione può rilevare solo come uno degli elementi, da valutare insieme ad altri indizi concordanti, per dimostrare che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a una frode. Inoltre, l'assenza di verifica della registrazione dei fornitori ai sensi dei regolamenti nn. 852/2004 e 882/2004 non è pertinente, poiché tali norme non impongono all'acquirente alcun obbligo di verifica. La Corte ha quindi escluso il diniego automatico della detrazione e ha rimesso al giudice nazionale la valutazione concreta degli eventuali indizi di frode.

Norme richiamate

  • Articolo 168, lettera a), direttiva 2006/112/CE, modificata dalla direttiva 2010/45/UE

    Nella misura in cui i beni e i servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo ha il diritto ... di detrarre ... l'IVA dovuta o assolta ... per i beni che gli sono o gli saranno ceduti ... da un altro soggetto passivo.

    Il diritto alla detrazione costituisce un principio fondamentale del sistema IVA e non può essere limitato in assenza di una prova concreta di frode o abuso.

  • Articolo 178, lettera a), direttiva 2006/112/CE

    Per poter esercitare il diritto a detrazione, il soggetto passivo deve ... essere in possesso di una fattura redatta conformemente ...

    Il possesso di una fattura conforme rappresenta una condizione formale per l'esercizio della detrazione, ma non consente di negare automaticamente il diritto in presenza di irregolarità estranee ai requisiti IVA.

  • Articolo 273, direttiva 2006/112/CE

    Gli Stati membri possono stabilire ... altri obblighi che essi ritengono necessari ad assicurare l'esatta riscossione dell'IVA e ad evitare le evasioni.

    Gli Stati membri possono introdurre obblighi antifrode, ma non possono imporre formalità sproporzionate né trasferire sul destinatario della fattura verifiche che non gli competono.

  • Articolo 18, paragrafo 2, regolamento (CE) n. 178/2002

    Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono essere in grado di individuare chi abbia fornito loro un alimento ... e devono disporre di sistemi e procedure che consentano di mettere ... tali informazioni.

    L'obbligo di rintracciabilità serve alla sicurezza alimentare e, di regola, richiede l'identificazione del fornitore mediante dati come nome e indirizzo; la sua violazione non determina di per sé la perdita della detrazione IVA.

  • Articolo 6, paragrafo 2, regolamento (CE) n. 852/2004

    Ogni operatore del settore alimentare notifica all'opportuna autorità competente ciascuno stabilimento ... ai fini della registrazione.

    La norma impone agli operatori alimentari di notificare e registrare i propri stabilimenti, ma non impone ai loro clienti di verificare tale registrazione ai fini della detrazione IVA.

  • Articolo 31, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 882/2004

    Le autorità competenti ... tengono aggiornato un elenco degli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti che sono stati registrati.

    L'obbligo di gestione degli elenchi grava sulle autorità competenti e non si traduce in un obbligo generalizzato dell'acquirente di controllare la registrazione dei propri fornitori.

Massime di principio

  • La detrazione IVA può essere negata quando l'amministrazione dimostra, sulla base di elementi oggettivi e concordanti, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a una frode; non è sufficiente una mera irregolarità formale o settoriale.
  • Gli obblighi previsti da normative diverse da quella IVA, come la tracciabilità alimentare, non possono automaticamente trasformarsi in condizioni aggiuntive per esercitare la detrazione.
  • Il contribuente non è tenuto a svolgere indagini illimitate o verifiche non previste dalla legge sulla propria controparte commerciale. La diligenza richiesta deve essere ragionevole e proporzionata alle circostanze concrete.
  • La violazione degli obblighi di rintracciabilità può comunque costituire un indizio di consapevolezza della frode se si accompagna ad altri elementi anomali, quali fornitori inesistenti, documentazione incoerente, prezzi anomali o assenza di effettive movimentazioni.
  • La mancata verifica della registrazione del fornitore presso autorità alimentari non è, da sola, un elemento pertinente per dimostrare la partecipazione consapevole a una frode IVA, salvo che circostanze specifiche rendano ragionevoli seri dubbi sull'identità o sull'esistenza del fornitore.

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