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Sentenza

Sentenza del 24/03/2015 n. 1150 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

ACCISE - Accise su oli minerali - Prodotti fabbricati come carburanti - Prodotti pubblicizzati come carburanti - Prodotti impiegati come carburanti - Assoggettamento a imposizione - Consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Commissione tributaria provinciale ha rigettato il ricorso del contribuente. La Commissione tributaria regionale ha successivamente rigettato l’appello e confermato la sentenza di primo grado, ritenendo che il metanolo, quando utilizzato dal consumatore finale come carburante, sia soggetto all’accisa sugli oli minerali in quanto bene succedaneo idoneo a produrre il medesimo risultato energetico.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha contestato l’avviso di pagamento sostenendo l’erronea applicazione della normativa sulle accise. In particolare, ha negato che il metanolo dovesse essere assoggettato all’accisa sugli oli minerali, presumibilmente valorizzandone le caratteristiche fisico-chimiche e la diversa denominazione. I giudici hanno invece ritenuto decisiva la destinazione economica del prodotto: è imponibile il prodotto fabbricato, commercializzato o concretamente impiegato come carburante, quando svolge la stessa funzione energetica degli oli minerali, anche se non presenta le medesime caratteristiche tecniche.

Norme richiamate

  • Normativa sulle accise sugli oli minerali

    L’assoggettamento all’accisa dipende dalla destinazione e dalla funzione economica del prodotto, non soltanto dalla sua composizione chimica o dalla classificazione formale. Un prodotto diverso dagli oli minerali è imponibile quando è destinato o concretamente utilizzato come carburante e costituisce un bene succedaneo idoneo a ottenere lo stesso risultato energetico.

Massime di principio

  • Ai fini delle accise, la funzione economica e l’effettivo impiego del prodotto possono prevalere sulle sue caratteristiche fisico-chimiche o sulla sua denominazione commerciale.
  • Un prodotto non espressamente qualificato come olio minerale può essere assoggettato alla relativa accisa se viene fabbricato, venduto o utilizzato come carburante.
  • Per valutare l’imponibilità occorre verificare la destinazione originaria, la pubblicizzazione commerciale e l’uso concreto da parte del consumatore finale.
  • La sostituibilità funzionale con un prodotto energetico già soggetto ad accisa può essere sufficiente a giustificare l’imposizione, quando il prodotto produce un risultato energetico equivalente.
  • In casi analoghi, la contestazione non può basarsi soltanto sulla diversa natura chimica del prodotto, ma deve dimostrare che esso non era destinato né utilizzato come carburante o che non svolgeva una funzione energetica equivalente.

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