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Sentenza

Sentenza n. 987/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento - del silenzio diniego dell’Ufficio immigrazione della Questura di Firenze sull’istanza di accesso ed estrazione copie atti del procedimento di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari del ricorrente formatosi in data 16 gennaio 2026 (procedimento n. 25FI043981).

Giustizia amministrativa202600273

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio diniego dell'Ufficio immigrazione della Questura di Firenze sull'istanza di accesso agli atti del procedimento di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva presentato il 18 novembre 2025 un'istanza di accesso e di estrazione di copie degli atti relativi al procedimento di rilascio del proprio permesso di soggiorno per motivi familiari. Convocato presso gli uffici della Questura, gli era stata negata la presa visione degli atti, con l'impegno dell'Amministrazione a trasmettere la documentazione, successivamente sollecitato mediante PEC del 22 dicembre 2025 e del 5 gennaio 2026. In assenza di riscontro, il ricorrente ha impugnato il silenzio diniego formatosi il 16 gennaio 2026, chiedendo l'ostensione della documentazione.

La decisione

Dopo la proposizione del ricorso, l'Amministrazione ha rilasciato integralmente gli atti richiesti il 17 febbraio 2026. Poiché la pretesa ostensiva è stata integralmente soddisfatta, il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere. Ha tuttavia posto le spese a carico del Ministero dell'Interno, applicando la regola della soccombenza virtuale, perché l'ostensione è intervenuta soltanto dopo la proposizione del ricorso. Le spese sono state liquidate in euro 1.500,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione soddisfa integralmente la richiesta di accesso agli atti dopo la proposizione del ricorso, viene meno l'interesse alla decisione sulla domanda ostensiva e il giudizio deve essere dichiarato cessato per sopravvenuta soddisfazione della pretesa.
  • La circostanza che l'Amministrazione abbia osteso la documentazione solo dopo la proposizione del ricorso giustifica l'addebito delle spese processuali secondo il criterio della soccombenza virtuale, anche in caso di cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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