Sentenza n. 987/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento - del silenzio diniego dell’Ufficio immigrazione della Questura di Firenze sull’istanza di accesso ed estrazione copie atti del procedimento di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari del ricorrente formatosi in data 16 gennaio 2026 (procedimento n. 25FI043981).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio diniego dell'Ufficio immigrazione della Questura di Firenze sull'istanza di accesso agli atti del procedimento di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva presentato il 18 novembre 2025 un'istanza di accesso e di estrazione di copie degli atti relativi al procedimento di rilascio del proprio permesso di soggiorno per motivi familiari. Convocato presso gli uffici della Questura, gli era stata negata la presa visione degli atti, con l'impegno dell'Amministrazione a trasmettere la documentazione, successivamente sollecitato mediante PEC del 22 dicembre 2025 e del 5 gennaio 2026. In assenza di riscontro, il ricorrente ha impugnato il silenzio diniego formatosi il 16 gennaio 2026, chiedendo l'ostensione della documentazione.
La decisione
Dopo la proposizione del ricorso, l'Amministrazione ha rilasciato integralmente gli atti richiesti il 17 febbraio 2026. Poiché la pretesa ostensiva è stata integralmente soddisfatta, il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere. Ha tuttavia posto le spese a carico del Ministero dell'Interno, applicando la regola della soccombenza virtuale, perché l'ostensione è intervenuta soltanto dopo la proposizione del ricorso. Le spese sono state liquidate in euro 1.500,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione soddisfa integralmente la richiesta di accesso agli atti dopo la proposizione del ricorso, viene meno l'interesse alla decisione sulla domanda ostensiva e il giudizio deve essere dichiarato cessato per sopravvenuta soddisfazione della pretesa.
- La circostanza che l'Amministrazione abbia osteso la documentazione solo dopo la proposizione del ricorso giustifica l'addebito delle spese processuali secondo il criterio della soccombenza virtuale, anche in caso di cessazione della materia del contendere.
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