Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 7939/2026 - Roma, Sezione 5T

per la sostituzione del commissario ad acta nominato con sentenza n. 14575/2025, pubblicata il 22.7.2025 e comunicata in pari data;

Giustizia amministrativa202505291

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V terOrdinanzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: inerzia del Ministero dell’istruzione e del merito nel provvedere su un’istanza presentata il 23 giugno 2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ricorrente contro silenzio)

Prevale il privato

La controversia

Con sentenza n. 14575/2025 il TAR aveva accolto il ricorso avverso il silenzio, ordinando al Ministero di provvedere entro 60 giorni e nominando, per il caso di ulteriore inerzia, il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione quale commissario ad acta, con un ulteriore termine di 120 giorni dalla richiesta della parte. Poiché il commissario nominato non aveva provveduto nel termine assegnato, la ricorrente ha depositato il 16 marzo 2026 un’istanza per la sua sostituzione. Il Ministero non ha formulato argomentazioni difensive.

La decisione

Il TAR ha accolto l’istanza nella fase di esecuzione, revocando il commissario ad acta precedentemente nominato e sostituendolo con il Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero, munito di potere di delega. Al nuovo commissario è stato assegnato il termine di 60 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per adottare il provvedimento conclusivo del procedimento, tenuto conto del tempo trascorso dall’istanza. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese della fase esecutiva, liquidate in 800 euro oltre IVA e CPA, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Il testo richiama il giudizio avverso il silenzio e la nomina del commissario ad acta in caso di perdurante inerzia, ma non indica espressamente l’articolo applicato.

  • art. 114 c.p.a.

    Il testo qualifica la presente fase come incidente di esecuzione e dispone la sostituzione del commissario ad acta, senza indicare espressamente l’articolo applicato.

Massime di principio

  • Quando il commissario ad acta nominato per fronteggiare l’inerzia dell’amministrazione non provvede entro il termine assegnato, il giudice dell’esecuzione può revocarlo e sostituirlo con altro soggetto, anche appartenente alla medesima amministrazione, conferendogli il potere di delega e assegnando un nuovo termine per la conclusione del procedimento.
  • Nella fase esecutiva conseguente all’accoglimento di un ricorso avverso il silenzio, la persistente inerzia dell’amministrazione e l’inerzia del commissario già nominato giustificano l’adozione di misure sostitutive effettive, dirette a ottenere l’adozione del provvedimento conclusivo.
  • Le spese dell’incidente di esecuzione possono essere poste a carico dell’amministrazione resistente quando la necessità della fase deriva dalla sua soccombenza e dalla perdurante mancata definizione del procedimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTermini e notificazione del ricorsoTermini del procedimento e silenzio
RamiProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.