Ordinanza n. 7939/2026 - Roma, Sezione 5T
per la sostituzione del commissario ad acta nominato con sentenza n. 14575/2025, pubblicata il 22.7.2025 e comunicata in pari data;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero dell’istruzione e del merito nel provvedere su un’istanza presentata il 23 giugno 2024
Esito
Favorevole al ricorrente (ricorrente contro silenzio)
Prevale il privato
La controversia
Con sentenza n. 14575/2025 il TAR aveva accolto il ricorso avverso il silenzio, ordinando al Ministero di provvedere entro 60 giorni e nominando, per il caso di ulteriore inerzia, il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione quale commissario ad acta, con un ulteriore termine di 120 giorni dalla richiesta della parte. Poiché il commissario nominato non aveva provveduto nel termine assegnato, la ricorrente ha depositato il 16 marzo 2026 un’istanza per la sua sostituzione. Il Ministero non ha formulato argomentazioni difensive.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza nella fase di esecuzione, revocando il commissario ad acta precedentemente nominato e sostituendolo con il Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero, munito di potere di delega. Al nuovo commissario è stato assegnato il termine di 60 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per adottare il provvedimento conclusivo del procedimento, tenuto conto del tempo trascorso dall’istanza. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese della fase esecutiva, liquidate in 800 euro oltre IVA e CPA, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Il testo richiama il giudizio avverso il silenzio e la nomina del commissario ad acta in caso di perdurante inerzia, ma non indica espressamente l’articolo applicato.
art. 114 c.p.a.
Il testo qualifica la presente fase come incidente di esecuzione e dispone la sostituzione del commissario ad acta, senza indicare espressamente l’articolo applicato.
Massime di principio
- Quando il commissario ad acta nominato per fronteggiare l’inerzia dell’amministrazione non provvede entro il termine assegnato, il giudice dell’esecuzione può revocarlo e sostituirlo con altro soggetto, anche appartenente alla medesima amministrazione, conferendogli il potere di delega e assegnando un nuovo termine per la conclusione del procedimento.
- Nella fase esecutiva conseguente all’accoglimento di un ricorso avverso il silenzio, la persistente inerzia dell’amministrazione e l’inerzia del commissario già nominato giustificano l’adozione di misure sostitutive effettive, dirette a ottenere l’adozione del provvedimento conclusivo.
- Le spese dell’incidente di esecuzione possono essere poste a carico dell’amministrazione resistente quando la necessità della fase deriva dalla sua soccombenza e dalla perdurante mancata definizione del procedimento.
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