Sentenza n. 16250/2026 - Roma, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero sulla domanda del 9 agosto 2024 per il rilascio dell’Autorizzazione Unica relativa a un impianto di accumulo da 70 MW e 282,15 MWh a Civitavecchia
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore energetico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha presentato il 9 agosto 2024 domanda di Autorizzazione Unica per costruire ed esercire un impianto di accumulo elettrochimico stand-alone, non soggetto a VIA né a verifica di assoggettabilità. Il Ministero ha avviato il procedimento e indetto la conferenza di servizi il 17 febbraio 2025, indicando 60 giorni per la conclusione. Dopo che si è resa necessaria una variante limitata al tracciato dell’elettrodotto, la società ha trasmesso la documentazione integrativa il 4 febbraio 2026 e, completati gli adempimenti pubblicitari relativi alla rinnovata apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, ne ha dato comunicazione il 15 aprile 2026. Ha quindi dedotto l’illegittimità dell’inerzia ministeriale e chiesto l’accertamento dell’obbligo di provvedere, con fissazione di un termine di 30 giorni.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei sensi precisati in motivazione. Ha ritenuto applicabile il termine massimo di 60 giorni previsto per il procedimento unico, non essendo necessarie procedure ambientali e non essendo emerso che le opere di connessione vi fossero soggette. Anche sottraendo i tempi necessari alla variante progettuale e agli adempimenti pubblicitari espropriativi, il procedimento risultava ancora incompiuto; il superamento del termine integra silenzio-inadempimento e impone l’adozione di un provvedimento espresso e motivato. Il carico di lavoro e le difficoltà organizzative interne non giustificano l’inerzia. Il TAR ha dichiarato illegittimo il silenzio, accertato l’obbligo di provvedere e assegnato al Ministero 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Resta impregiudicata la discrezionalità ministeriale sul contenuto della decisione conclusiva. Spese a carico del Ministero, liquidate in euro 1.500, oltre rimborso forfettario e accessori.
Norme richiamate
art. 12, commi 3 e 4, d.lgs. 387/2003
Ai sensi dell’art. 12, comma 3, del D.Lgs. n. 387/2003, la Conferenza dei servizi è convocata dal Ministero competente entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione. Il successivo comma 4 stabilisce che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico è di sessanta giorni, al netto dei tempi previsti per le procedure di valutazione ambientale, se occorrenti.
Il procedimento unico di Autorizzazione Unica deve concludersi entro 60 giorni, esclusi i tempi delle procedure ambientali quando necessarie; per l’impianto in esame, non soggetto a tali procedure, il termine è decorso senza che il procedimento fosse definito.
art. 1, comma 2-quinquies, d.l. 7/2002
Orbene, l’impianto di accumulo (BESS) stand-alone proposto dalla ricorrente è espressamente esentato dall’onere di esperire le procedure ambientali, ai sensi dell’art. 1, comma 2-quinquies, del D.L. n. 7/2002, non essendo peraltro emerso — né essendo stato contestato dall’Amministrazione — che le relative opere di connessione rientrino nell’ambito di applicazione delle procedure di VIA o di verifica di assoggettabilità.
L’impianto di accumulo stand-alone è esente dalle procedure ambientali indicate, e il termine autorizzatorio non può essere prorogato per tempi di valutazione ambientale in assenza di elementi che rendano applicabili tali procedure anche alle opere di connessione.
art. 2 l. 241/1990
Il silenzio serbato integra, pertanto, l’ipotesi di silenzio inadempimento ai sensi degli articoli 2 e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 31 e 117 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (c.p.a.).
Il mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento, in assenza di una legittima causa di sospensione, integra silenzio-inadempimento e comporta l’obbligo di definire il procedimento.
art. 2-bis l. 241/1990
Il silenzio serbato integra, pertanto, l’ipotesi di silenzio inadempimento ai sensi degli articoli 2 e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 31 e 117 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (c.p.a.).
La disposizione è richiamata quale fondamento della qualificazione dell’inerzia protratta oltre il termine procedimentale come silenzio-inadempimento.
art. 31 c.p.a.
Il silenzio serbato integra, pertanto, l’ipotesi di silenzio inadempimento ai sensi degli articoli 2 e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 31 e 117 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (c.p.a.).
L’azione avverso il silenzio consente l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere quando l’inerzia illegittima perdura oltre il termine previsto.
art. 117 c.p.a.
Il silenzio serbato integra, pertanto, l’ipotesi di silenzio inadempimento ai sensi degli articoli 2 e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 31 e 117 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (c.p.a.).
Il rito sul silenzio consente al giudice di dichiarare l’illegittimità dell’inerzia e di assegnare all’amministrazione un termine per adottare il provvedimento conclusivo.
art. 97 Cost.
La giurisprudenza amministrativa è unanime nel ritenere che tali circostanze non costituiscono causa legittima di inerzia né giustificano la permanenza sine die del procedimento in uno stato di sospensione, ponendosi altrimenti in contrasto con i principi di certezza del diritto e di buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost.
Le difficoltà organizzative e il carico di lavoro non giustificano la protrazione indefinita dell’inerzia, incompatibile con il buon andamento dell’azione amministrativa.
Massime di principio
- Quando un procedimento autorizzatorio è soggetto a un termine legale perentorio di conclusione e non ricorrono procedure ambientali che ne sospendano o differiscano il computo, il superamento del termine senza adozione dell’atto conclusivo integra silenzio-inadempimento e comporta l’obbligo dell’amministrazione di provvedere con un atto espresso e motivato.
- Il carico di lavoro e le difficoltà organizzative interne non costituiscono una giustificazione legittima per il mancato rispetto del termine procedimentale né consentono di mantenere il procedimento indefinitamente sospeso.
- Nel giudizio avverso il silenzio il giudice può accertare l’obbligo di provvedere e fissare un termine per la conclusione del procedimento, senza predeterminare il contenuto dell’atto quando residua discrezionalità amministrativa.
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